Richiesta nulla osta e decreto svincolo e pagamento indennità provvisoria esproprio
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[…]
La scrivente era proprietaria del terreno sito nel Comune di […] distinto in catasto al […].
Con decreto n. 6/98 del 8.10.1998 notificato in data 11.11.1998 per il tramite del servizio postale, il Presidente dell’Amministrazione […] disponeva in favore del Consorzio […] e per la durata di anni 5 dalla data del decreto medesimo, l’occupazione temporanea e d’urgenza del fondo indicato, per essere lo stesso destinato alla realizzazione di un opificio industriale.
Con pedissequo atto allegato all’indicato decreto e notificato congiuntamente allo stesso, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Lazio (Roma – Latina) avvertiva la proprietaria che in data 1.12.1998 che avrebbe proceduto alla immissione in possesso.
Con decreto n. 20 del 22.11.2001, il Consorzio […] determinava ed offriva l’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione legittima rispettivamente nella somma di euro 21.979,38 e di euro 3.110,24 e cosi’ per la somma complessiva di euro 25.089,62.
A seguito del rifiuto della indennità provvisoria, con quietanza n. […], il Consorzio […] provvedeva al deposito delle indennità provvisorie presso la Cassa DD.PP..
Infine, con decreto n. 12/2002 del 20.5.2002 (doc. n. 2), il dirigente del settore esproprio dell’Amministrazione Provinciale di Latina pronunciava in favore del Consorzio […] l’espropriazione definitiva del terreno di cui trattasi.
Con il presente atto intende ottenere lo svincolo ed il pagamento della indennità provvisoria di cui sopra determinata da codesta amministrazione.
• QUANTO AL DIRITTO ALLA INDENNITÀ PROVVISORIA
Cio’ premesso, la scrivente intende richiedere con il presente atto il nulla osta ed il decreto di per lo svincolo ed il pagamento della indennità provvisoria di esproprio di cui sopra, fermo restando ovviamente il già esercitato diritto a spiegare in sede giurisdizionale la opposizione alla stima ed a rivendicare la maggiore indennità di esproprio che fosse riconosciuta dal giudice competente.
Il diritto a percepire l’indennità provvisoria e’ riconosciuto ormai da tempo (e dunque anche sotto la vigenza del quadro normativo antecedente l’entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001) dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la nota sentenza n. 541 del 21.1.1991 emessa a Sezioni Unite, ha tra l’altro cosi’ testualmente stabilito:
“NELLA IPOTESI DI ESPROPRIAZIONE – QUALE QUELLA IN ESAME – REGOLATA DALLA LEGGE N. 865 DEL 1971, LO SVINCOLO, A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 55 DELLA LEGGE DEL 1865, È SUBORDINATO AL SOLO NULLA OSTA DELL’AUTORITÀ REGIONALE, CON LA CONSEGUENZA CHE ILLEGITTIMAMENTE ESSO È NEGATO PER LA CONSIDERAZIONE CHE L’ESPROPRIATO HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALLA STIMA (V. IN TAL SENSO, CONS. STATO, SEZ. I, 10 GIUGNO 1977 N. 360). ESSENDO DISANCORATO DALLA DEFINITIVITÀ DELLA INDENNITÀ, LO SVINCOLO PUÒ, QUINDI, ESSERE DISPOSTO INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSIZIONE, O MENO, DELLA OPPOSIZIONE E, NEL CASO INVERSO, PUÒ ESSERE CHIESTO SENZA PRECLUDERE L’OPPOSIZIONE CHE SIA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA”.
Si aggiunga che con il parere del 10.6.1977 n. 360 (richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 549/1991), il Consiglio di Stato Sezione I ha tra l’altro precisato che sarebbe illegittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione espropriante al rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento della indennità provvisoria di esproprio fondato sulla considerazione che l’espropriato abbia proposto opposizione alla stima.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce motivo di risarcimento danni per l’espropriato ogni comportamento dell’amministrazione espropriante che si concretizzi nell’impedimento dello svincolo tempestivo dell’indennità e nel ritardo del versamento dell’indennità definitiva, impedendone e ritardandone il relativo pagamento.
In particolare, “…la tardiva riscossione dell’indennità derivante dalla mancata osservanza dei termini che scandiscono lo svolgimento della procedura espropriativa sarebbe sufficiente a ravvisare la negligenza dell’espropriante e il conseguente obbligo di risarcire i danni che da essa sono derivati” (Cass. n. 11523 del 17.5.2007).
Inoltre, si richiama l’attenzione di codesta amministrazione sul principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui il cittadino espropriato ha diritto anche al maggior danno (da svalutazione monetaria) nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante rifiuti il rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento degli importi liquidati a titolo provvisorio e di conguaglio a seguito della determinazione dell’indennità definitiva, che essa amministrazione abbia già depositato alla Cassa DD.PP. (Cass. n. 12457 del 6.5.2008).
Infine, corre l’obbligo di precisare che, nel vigente quadro normativo, il diritto a percepire l’indennità provvisoria di esproprio offerta dall’amministrazione espropriante trova giustificazione e titolo nella stessa legge posto che l’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 dispone espressamente che “qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante” (con l’ovvia precisazione che il citato art. 26/5 non trova applicazione diretta al caso specifico posto che trattasi di fattispecie insorta in data antecedente).
• QUANTO ALLA RIDUZIONE DEL 25 % DELLA INDENNITÀ
Al fine di sgomberare immediatamente il terreno di ipotetiche questioni facilmente prevedibili, si rende necessario precisare che l’esproprio oggetto della presente istanza non e’ finalizzato alla attuazione di interventi di “riforma economico – sociale”.
A tal fine, si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’art. 37/1 d.p.r. n. 327/2001 (come sostituito dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007) precisa che indennità dove essere decurtata del 25 % qualora trattasi di espropriazioni finalizzate all’attuazione di interventi di riforma economica sociale.
Cio’ premesso, l’applicazione dell’abbattimento del 25 % della indennità di esproprio di cui trattasi non puo’ trovare applicazione nella fattispecie.
– CORTE CASSAZIONE N. 24863 DEL 24.10.2008
A dimostrazione della indicata tesi, depone la recente sentenza n. 24863 del 24.10. 2008 con la quale la Corte di Cassazione ha espressamente previsto che agli espropri finalizzati alla realizzazione di piani produttivi (quale e’ certamente quello di cui trattasi) non si applica l’abbattimento del 25 % previsto dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007 per almeno due ordini di ragioni:
• in primo luogo, perche’ la norma intertemporale di cui al citato comma 90, prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma);
• in secondo luogo, perche’ l’espropriazione per i pieni produttivi non rientra nell’ambito degli interventi di “riforma economico – sociale”, ma piu’ semplicemente nella generale ipotesi di espropriazione per la quale la legge prevede che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile deve essere determinata nella misura pari al valore venale del bene.
In particolare, la Corte di Cassazione ha testualmente stabilito quanto segue:
“E d’altra parte alla fattispecie non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla legge n. 244/2007 art. 2 commi 89 e 90 in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”: sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90, prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da quest’ultima normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”.
Tanto basta per dimostrare l’esclusione nella fattispecie della eventuale applicazione della riduzione del 25 % della indennità di esproprio.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETà
INESISTENZA DI DIRITTI DI TERZI
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
La scrivente […]
DICHIARA
che sul terreno di cui sopra oggetto del decreto di esproprio n. 12/2002 del 20.5.2002 non sussistono diritti di terzi e che i terreni stessi sono liberi da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi.
Ad ogni buon conto ed al fine di eliminare qualsiasi rischio e/o responsabilità in capo all’amministrazione espropriante,
DICHIARA
altresi’ di assumere espressamente ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi e per l’effetto di tenere indenne sotto il profilo indicato codesto Consorzio […].
In forza dei dei motivi prospettati, la scrivente
CHIEDE
a codesto Consorzio […], in relazione al fondo sito nel Comune di […]. ed oggetto del decreto di esproprio n. 12/2002 del 20.5.2002:
a) di voler emettere il decreto ed il nulla osta ed il relativo provvedimento di svincolo e di pagamento delle indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea e legittima di cui alla quietanza n. 44 del 22.2.2002 di versamento alla Cassa DD.PP. ed in particolare:
• della indennità provvisoria di esproprio di euro 21.979,38;
• della indennità provvisoria di occupazione temporanea e legittima di euro 3.110,24;
b) di voler autorizzare la Cassa DD.PP. a procedere al pagamento in favore della scrivente […] e con gli interessi legali come per legge dal deposito fino all’effettivo soddisfo:
• della indennità provvisoria di esproprio di euro 21.979,38;
• della indennità provvisoria di occupazione temporanea e legittima di euro 3.110,24.
[…]
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
ISTRUZIONI PER TUTELARSI
A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
SE L'ESPROPRIATO
ha già un Professionista di sua fiducia
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 -
Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.
SE L'ESPROPRIATO
vuol richiedere assistenza a un Professionista dell'Associazione
- La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
- Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
- Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
- Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
- Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
- Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI
Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.