INDENNITA’ PROVVISORIA: valore di mercato del bene.
INDENNITA’ DEFINITIVA: valore di mercato del bene.
Se l’espropriato accetta
l’INDENNITA’ PROVVISORIA
Cosa avviene in questo caso
In questo caso l’espropriato ha diritto solo all’indennità provvisoria, (pari al valore di mercato del bene); non potrà più “pentirsi” o tornare indietro.
Dovrà quindi badare, prima di accettare, a garantirsi al fine di:
1. ricevere il pagamento nei tempi stabiliti
2. non subire detrazioni o sorprese fiscali
3. non dover restituire i soldi incassati
Si vedano a tal fine le Schede
– L’Amministrazione promette e poi non paga
– L’Amministrazione a volte rivuole i soldi
– Gli altri nostri consigli nella Sezione A.1 Le “Trappole” da evitare
Se l’espropriato non accetta
l’INDENNITA’ PROVVISORIA
Cosa avviene in questo caso
In questo caso l’espropriato incassa “in acconto” l’indennità provvisoria (senza alcuna detrazione) e sceglie se far determinare l’Indennità definitiva alla terna arbitrale o alla Commissione Provinciale Espropri, che deve determinarla entro 90 giorni.
L’INDENNITA’ DEFINITIVA è determinata sempre con il Valore di mercato del bene.
Se neanche l’indennità definitiva viene correttamente determinata, l’espropriato può agire in giudizio entro 30 giorni dalla notifica dell’indennità definitiva, per chiedere che l’indennità venga determinata dai Giudici.
QUINDI
L’Amministrazione determina solo l’indennità’ provvisoria che di solito, se l’espropriato non interviene nel procedimento prima che venga determinata (con il DAP) è di importo non soddisfacente e spesso “ridicolo”.
Se l’espropriato non ritiene soddisfacente l’indennità provvisoria, si determina l’indennità’ definitiva che, per legge, deve essere determinata entro 90 giorni da un organo indipendente: dalla Commissione Provinciale Espropri o, ad esclusiva scelta dell’espropriato, da un collegio di tecnici, spesso denominato terna arbitrale. Se l’espropriato non è intervenuto prima, questa è l’ultima possibilità di intervento nel procedimento (con il DAP) offerta all’espropriato.
Se neanche l’indennità’ definitiva determinata dall’organo indipendente e’ soddisfacente, l’espropriato può rivolgersi ai Giudici; in questo caso si deve ricorrere al CONTENZIOSO al fine di determinare l’INDENNITA’ GIUDIZIALE.
Avvertenza
La maggiorazione del 50% dell’indennizzo in caso di accettazione dell’indennità provvisoria non dovrebbe più essere applicata.
Tuttavia alcune amministrazioni inviano agli espropriati offerte calcolate con il valore di mercato aggiungendo che, in caso di accettazione, l’indennità sarà aumentata del 50%.
Ben venga! Però Attenzione
Queste offerte, anche se accettate, potrebbero essere revocate dall’Amministrazione in autotutela.
Quindi
Se l’espropriato intende accettare queste offerte, non deve sottoscrivere il prestampato inviato dall’Amministrazione, ma deve formulare l’accettazione in un documento separato facendo riferimento alla somma nella sua interezza, già maggiorata del 50%.
Sui prestampati vedi anche quanto illustrato nella Sezione A.1 Le “Trappole” da evitare
NOTE Relative alle norme italiane valide per questa Scheda 6.
1 L’indennità è aumentata delle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile.
2 Per accertare se un’area deve essere indennizzata come area edificabile, l’espropriato non deve limitarsi a quanto contenuto nel PRG; a volte, infatti, un’area classificata agricola dal PRG, deve essere invece indennizzata col valore di area edificabile già con le norme italiane.
3 L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.
Si consiglia pertanto, in caso di accordo di accettazione dell’indennità provvisoria, di garantirsi al fine di ricevere il pagamento nei tempi stabiliti e senza detrazioni impreviste.(Detrazioni Ici, Fiscali, Riforme economoco-sociali, ecc… Vedasi Le Trappole da evitare).
4 Se viene espropriata solo una parte del bene, si deve corrispondere un indennizzo aggiuntivo per il danno che l’opera arreca alla parte non espropriata.
5 Se non viene espropriato nulla, ma l’opera arreca una permanente diminuzione di valore di un bene, e’ anche dovuta una indennità.
6 Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
NOTE Relative alle norme CEDU valide per tutti i beni.
Quelle qui elencate sono le norme italiane che, quando sono in contrasto con le norme CEDU, devono essere disapplicate; le norme CEDU sono illustrate nelle altre Sezioni del Sito, ma ne diamo una sintesi in questa Sezione A.2 nella successiva Scheda 10.