La legge italiana non prevede alcuna ritenuta fiscale

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Solo per completezza di indagine, si precisa che le indennità relative ai fabbricati (per esproprio totale o per perdita di valore) ed ovviamente anche quella per le aree di pertinenza, non deve scontare alcuna forma di imposizione diretta.
Si ricorda infatti che l’art. 35 d.p.r. n. 327/2001 (e l’art. 81 d.p.r. n. 917/1986 al quale esso rimanda) prevede che l’imposta del 20 % sia applicata esclusivamente alle somme relative ad espropri di aree edificabili ricadenti nelle zone omogenee A B C D e non anche invece a quelle relative ai fabbricati, che restano escluse da ogni forma di imposta.

L’indennita’ di esproprio per i fabbricati non integra quindi gli estremi della plusvalenza, come del resto peraltro lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito:

con la r.m. n. III – 5 – 561 del 15.10.1993 il ministero ha testualmente stabilito che “In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme sono assoggettate a tassazione solo se corrisposte relativamente a terreni come sopra qualificati. Pertanto, come già precisato da questo Dipartimento, con nota V-7/35 del 21 luglio 1993 della Direzione Centrale per l’Accertamento e la Programmazione, la normativa sopra richiamata non si rende applicabile alle indennità riferite all’acquisizione, mediante esproprio, di fabbricati di qualunque tipo, nonché delle eventuali pertinenze”;

che con la citata nota V-7/35 del 21.7.1993 lo stesso ministero aveva gia’ chiarito che “È, invece, da ritenere sicuramente non assoggettabile a tassazione la percezione di somme avvenuta ai medesimi titoli relativamente a fabbricati di qualunque tipo, nonché alle eventuali pertinenze”.

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato