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Ricerche espropri

Obbligo di indennizzo del terreno agricolo con il pieno valore di mercato

L’applicabilità anche ai terreni agricoli del criterio indennitario del pieno valore di mercato: l’obbligo di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40 del d.p.r. 2001/327

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In subordine, ove il terreno non fosse edificabile, si tenga presente che l’area agricola deve essere indennizzata con il suo pieno valore di mercato, e non con il parametro dei valori agricoli medi (c.d. vam).

L’applicabilità anche ai terreni agricoli del criterio indennitario del pieno valore di mercato: obbligo di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40 del d.p.r. 8.6.2001 n. 327.
Come anticipato, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il principio dell’integralita’ e pienezza dell’indennizzo da corrispondere al privato trova un’applicazione particolarmente ampia, non soffrendo di alcuna limitazione in ragione della natura edificabile o agricola del terreno espropriato od occupato, visto che l’esigenza di offrire un giusto contemperamento tra il diritto di proprieta’ privata e l’interesse generale alla realizzazione delle opere pubbliche prescinde dalle potenzialita’ edificatorie del terreno.
Tale principio, peraltro, trova oramai ampio riscontro anche nelle pronunce di diverse Corti nazionali.

Ed una lettura costituzionalmente orientata della normativa nazionale consente, in realta’, di ritenere gia’ positivizzato nell’ordinamento, anche con riferimento ai terreni agricoli, il principio del diritto all’integralita’ dell’indennizzo secondo il valore effettivo dei beni.
La disposizione di riferimento, l’art. 40 del D.P.R.327/2001, prevede infatti che “nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennita’ definitiva é determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola” (comma 1), mentre solo “per la determinazione dell’indennità provvisoria si applica il criterio del valore agricolo medio” (comma 3).

Tale disposizione opera, quindi, una chiara distinzione tra il criterio di determinazione dell’indennita’ provvisoria (criterio del valore agricolo medio, vale a dire il valore indicato nelle tabelle predisposte dall’apposita commissione regionale) e quello di determinazione dell’indennita’ definitiva (criterio del valore agricolo, vale a dire il valore agricolo effettivo).

Detta distinzione non costituisce, peraltro, una contraddizione interna alla norma, perche’ il criterio generale di determinazione dell’indennita’ e’, e resta, quello del valore agricolo effettivo, espressamente stabilito per l’indennita’ definitiva.
Il riferimento al valore agricolo medio per la determinazione dell’indennita’ provvisoria non si discosta, in realta’, dal criterio dell’effettivita’, perche’ risponde esclusivamente ad una logica di semplificazione della procedura di liquidazione dell’indennita’ e poggia sulla presunzione che il valore tabellare corrisponda a quello agricolo effettivo del terreno espropriato od occupato.

Qualora, pero’, il privato ritenga che tale valore tabellare non risponda al valore effettivo dei terreni espropriatigli (o occupatigli), rimane libero di non accettare l’indennita’ provvisoriamente offerta e di chiedere che la stessa venga definitivamente liquidata in maniera rispondente al valore effettivo dei terreni, attivando, in difetto, il giudizio di opposizione alla stima.

In altre parole, una doverosa lettura costituzionalmente orientata dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001 impone di ritenere che criterio ultimo e definitivo di determinazione dell’indennita’ di espropriazione (o occupazione) sia, anche per i terreni agricoli, quello del valore effettivo di mercato degli stessi.

Tale lettura costituzionalmente orientata risulta, peraltro, imposta dalla stessa Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 349 del 24.10.2007 – occupandosi proprio del rapporto tra norme nazionali e norme CEDU – ha espressamente stabilito che “al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme“.
Ne deriva che, nel caso in cui il testo di legge lo consenta (ed e’ questo, come visto, il caso dell’art 40 del D.P.R. 327/2001) il significato da dare alla norma nazionale dovra’ essere necessariamente quello conforme alle norme CEDU.

In subordine, ove il terreno (in linea meramente ipotetica) non fosse edificabile, si tenga presente che l’area non edificabile deve essere indennizzata con il suo pieno valore di mercato, e non con il parametro dei valori agricoli medi (c.d. vam).

L’applicabilità anche ai terreni non edificabili del criterio indennitario del pieno valore di mercato (in funzione anche della effettiva utilizzazione economica) discende dall’obbligo di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40 del d.p.r. 8.6.2001 n. 327, cosi’ come imposto dalla recente sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale.
Come anticipato, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il principio dell’integralita’ e pienezza dell’indennizzo da corrispondere al privato trova un’applicazione particolarmente ampia, non soffrendo di alcuna limitazione in ragione della natura edificabile o agricola del terreno espropriato od occupato, visto che l’esigenza di offrire un giusto contemperamento tra il diritto di proprieta’ privata e l’interesse generale alla realizzazione delle opere pubbliche prescinde dalle potenzialita’ edificatorie del terreno.
Posto dunque che nella fattispecie, e’ oggettivamente verificabile che l’area esproprianda di cui trattasi e’ stata ed e’ tuttora intensamente utilizzata dalla proprietaria istante per un uso commerciale, ne deve conseguire coerentemente ed inevitabilmente che l’indennita’ di esproprio deve essere congruamente modulata anche in funzione di tale diverso uso specifico.

Tale principio, peraltro, trova oramai ampio riscontro anche nelle pronunce di diverse Corti nazionali.

Tale lettura costituzionalmente orientata risulta, peraltro, imposta dalla stessa Corte Costituzionale, che con le sentenze n. 181/2011 e n. 349 del 24.10.2007 – occupandosi proprio del rapporto tra norme nazionali e norme CEDU – ha espressamente stabilito che “al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme“.
Ne deriva che, nel caso in cui il testo di legge lo consenta (ed e’ questo, come visto, il caso dell’art 40 del D.P.R. 327/2001) il significato da dare alla norma nazionale dovra’ essere necessariamente quello conforme alle norme CEDU.

Tale principio, peraltro, trova oramai ampio riscontro anche nelle pronunce di diverse Corti nazionali, (ad es. la Corte di Appello di Firenze secondo cui “ad una lettura costituzionalmente orientata dell’intero sistema non può sfuggire che … il principio della serietà del ristoro e dell’equivalenza di questo al valore venale deve concernere anche i suoli agricoli” (così, Corte di Appello di Firenze, Sez. I, 20.11.2007, n. 1469).

Si veda anche Consiglio di Stato (n. 4861 del 18.9.2007).
La vocazione agricola di un’area esclude la residenzialità della stessa ma non la possibilità di costruire un manufatto per un deposito di carbone da realizzare in zona già adibita ad attività estrattiva, quindi non tipicamente agricola ma destinata ad attività produttiva. Il nesso di causalità tra attività produttiva esistente e realizzazione di un manufatto alle dipendenze della prima legittima il rilascio di un permesso di costruire.
Il potere di pianificazione del territorio non può precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola se non in via eccezionale, vale a dire nei casi in cui si discuta di assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto e magari accompagnato e favorito da opere di bonifica. Atteso che la destinazione agricola ha lo scopo di impedire gli insediamenti abitativi residenziali e non anche di precludere in via radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante (nella specie la realizzazione di un deposito temporaneo di carbone all’interno di un’area più vasta già adibita ad attività estrattiva). (annulla Tar Puglia, Lecce, 2 aprile 2007 n. 1390).

B. 2 – MISURA DELLE INDENNITA’ ESPROPRIATIVE
Se dalla indennita’ provvisoria di euro 83.538,00 si detrae il costo di euro 55.377,29 (di cui al riportato computo metrico) sopportato dalla proprietaria per la realizzazione delle sovrastrutture e della pavimentazione, risulta evidente che l’indennita di esproprio rappresentativa del valore della sola area di cui trattasi e’ ridotta ad un importo del tutto insignificante e certamente insufficiente rispetto all’effettivo valore di mercato.
Peraltro, codesta amministrazione, in applicazione in particolare della normativa CEDU, avrebbe dovuto computare tra i danni anche quelli derivanti dalla forzosa estinzione del contratto di locazione commerciale di cui sopra che procurava alla istante un canone mensile di euro 1.000,00 quanto meno fino al giugno 2014.
Da elementi informativi ufficiosi disponibili, risulta che invece nella zona di cui trattasi il valore unitario di mercato puo’ essere prudenzialmente attestato in circa 180/200 euro mq..

• Quanto alla prefigurata riduzione del 40%
Nell’indicato decreto di occupazione d’urgenza nota prot. n. 31077 del 27.6.2011, codesta amministrazione ha prefigurato l’ipotesi che, in caso di mancata accettazione della indennita’ provvisoria di esproprio offerta, la stessa sara’ decurtata del 40 %.
In proposito, ci si limita a segnalare che trattasi di argomento del tutto inconsistente poiche’, come e’ noto con la sentenza n. 348 del 24.109.2007 della Corte Costituzionale, quella parte della norma (art. 37 d.p.r. n. 327/2001) e’ stata ormai dichiarata incostituzionale.
Tanto basta sul punto.

• Quanto al danno da esproprio parziale
La prevista espropriazione e’ destinata a produrre nella fattispecie un ulteriore e distinto profilo di danno cosiddetto da espropriazione parziale (gia’ disciplinato dal previgente art. 40 legge n. 2359/1865 ed ora dall’art. 33 d.p.r. n. 327/2001), in relazione al quale la Corte di Cassazione ha stabilito:
– che “…la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha ritenuto che possa parlarsi di “espropriazione parziale”, qualora il giudice accerti, anche d’ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale, cioe’, da conferire all’intero immobile unita’ economica e funzionale, cosicche’ il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua. In tal caso il giudice deve riconoscere al proprietario il diritto ad un’unica indennita’, che può calcolarsi o sulla base della differenza tra il giusto prezzo dell’immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l’occupazione dell’espropriante, ovvero attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua (in termini Cass. Sez. 1 n. 3175 del 11.2.2008; precedenti vedi: Cass. n. 13887/1999; Cass. n. 17112/2004; Cass. n. 22110/2004; Cass. n. 12131/2006). Di recente le Sezioni Unite (sentenza n. 9041 dell’8.4.2008) si sono pronunciate nel senso che nell’espropriazione parziale,… , vada compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore (nella specie interclusione) della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprieta’ ed al nesso di funzionalita’ tra cio’ che e’ stato oggetto del provvedimento ablativo e cio’ che e’ rimasto nella disponibilita’ dell’espropriato, tanto piu’ ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarieta’ costituita dalla destinazione a servizio dell’azienda agricola” (Cass. 10.12.2008 n. 28979);
– che <l’indennizzabilita’ della=”” diminuzione=”” di=”” valore=”” parte=”” fondo=”” non=”” espropriata=”” presuppone=”” soltanto=”” che=”” vi=”” sia=”” stato=”” un=”” effettivo=”” degrado=”” residua,=”” ma=”” altresì=”” <strong=””>l’esistenza, tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata, di un rapporto di unita’ funzionale, per ubicazione e destinazione, sicche’ il degrado sia imputabile alla loro separazione” (Cass. n. 6722/1998). In altri termini, “l’istituto in esame e’ configurabile quando ricorra la duplice condizione che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all’intero immobile unita’ economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioe’ rilevante per il solo proprietario o per persone determinate” (Cass. n. 9489/1998 e Cass. n. 6722/1998). Infatti, “l’espropriazione parziale, per la quale l’indennita’ va determinata sulla base della differenza fra il valore dell’unico bene prima dell’espropriazione ed il valore della porzione residua, ai sensi della legge n. 2359/1865 art. 40, (…) si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilita’ di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa” (Cass., n. 19570 del 2007)> (Cass. 5.12.2008 n. 28817).
Di tale voce specifica, non v’e’ alcuna traccia nella indennita’ provvisoria offerta.</l’indennizzabilita’>

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).


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Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

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