Il proprietario ha diritto anche all’ indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo gravante sulla proprieta’ oggetto di espropriazione

La reiterazione dei vincoli espropriativi deve essere puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessita’ di acquisire la proprieta’ privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare); e, contemporaneamente, deve prevedere la corresponsione del giusto indennizzo.
In mancanza di tali presupposti vi e’ lesione del diritto di proprieta’.

Si deve dunque affermare che per i vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta oltre la temporaneità necessariamente anche un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (Corte Costituzionale sentenza n. 148 del 2003).

Ed infatti, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale dell’art. 147, primo ed ultimo comma, del previgente testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 30 giugno 1967 n. 1523, nella parte in cui dette norme consentivano, senza previsione di indennizzo, che vincoli di destinazione preordinati all’esproprio fossero imposti sui beni di proprieta’ privata dai piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale, senza prefissione di un termine di durata (Corte Costituzionale sentenza 260 del 1976)

La regola dell’indennizzabilita’ dei vincoli espropriativi reiterati e’ ormai un principio consolidato nell’ordinamento, anche per l’entrata in vigore dell’art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327).
La reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, e’ da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell’indennizzabilita’ (sentenza n. 397 del 2002).

Le censure di cui sopra appaiono fondate, nella misura in cui pongono in rilievo l’assenza di una qualsivoglia valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla proroga (rectius: rinnovo) dei vincoli espropriativi, in relazione alla persistente necessita’ da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprieta’ privata per realizzare un progetto di interesse generale.

Il vincolo preordinato all’esproprio nella fattispecie incide direttamente sulla proprieta’ interessata, esponendola al procedimento espropriativo cui e’ prodromica la dichiarazione di pubblica utilita’ in essi implicita.

La generalita’ dell’intervento non consente il bilanciamento dell’interesse pubblico, come concretamente puo’ atteggiarsi nelle varie porzioni del territorio, con gli interessi dei proprietari destinatari del vincolo, i quali vengono cosi’ esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza, anche lontana, del periodo, legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in essi un legittimo affidamento sulla riespansione del diritto medesimo.