Deve essere riconosciuto un ulteriore indennizzo per la perdita di redditi futuri dovuti al mancato avviamento commerciale
Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.
In caso di espropriazione di terreni e/o di strutture e di manufatti adibiti all’esercizio di attivita’ aziendali (produttive e/o commerciali), l’autorita’ espropriante deve corrispondere una ulteriore e distinta indennita’ finalizzata a compensare l’imprenditore di tutti i danni prodotti dall’espropriazione, ivi compresi la perdita del valore dell’avviamento commerciale e la mancata percezione di redditi futuri.
Si segnala che sul fondo espropriando e’ gestita da tempo un’azienda operante del settore la quale evidentemente verrà a subire danni ingenti a causa ed a seguito della espropriazione del fondo di cui trattasi.
Nella determinazione della indennità espropriativa spettante, codesta Amministrazione deve inserire ogni valutazione in ordine al danno cosiddetto aziendale causato dalla espropriazione dei beni necessari allo svolgimento dell’attività aziendale.
Tutti i cittadini (proprietari e non dei beni direttamente colpiti dalla espropriazione) hanno infatti diritto ai sensi della convenzione di vedersi riconosciuto (e garantito) l’INTEGRALE RISTORO E RISARCIMENTO di tutti i danni da determinarsi nella misura della loro effettiva consistenza, ivi espressamente compreso il “danno aziendale” (consistente nella cessazione e/o riduzione dell’attivita’) prodotto all’imprenditore quale conseguenza diretta dell’espropriazione.
La nozione del diritto di proprieta’ elaborata dalla giurisprudenza della c.e.d.u. si estende fino a ricomprendere anche il diritto di credito espresso sotto ogni forma e fino a ricomprendervi il diritto all’esercizio di attivita’ economica e l’aspettativa anche di una “chance”; pertanto una specifica indennita’ deve essere prevista e riservata per ristorare il proprietario istante dei danni causati dal procedimento espropriativo dell’area utilizzata per l’esercizio dell’attivita’.
Si tratta dunque di accertare e di quantificare il danno.
I termini della questione sono chiari: si tratta di accertare se – alla luce della normativa della normativa e della giurisprudenza italiana e della normativa e della giurisprudenza CEDU, l’imprenditore – quale soggetto danneggiato dalla espropriazione – abbia il diritto ad essere indennizzato per il danno cosiddetto danno aziendale causato dalla espropriazione.
La normativa italiana: dpr n. 327/2001 (in punto di danno aziendale)
L’art. 40 del vigente d.p.r. n. 327/2001 prevede testualmente che:
1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
2. Se l’area non è effettivamente coltivata, l’indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
3. Per l’offerta da formulare ai sensi dell’articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell’indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all’articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l’indennità è aumentata delle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, prima del Trattato di Lisbona
E’ appena il caso di precisare che questa difesa ben conosce sul punto l’orientamento della Corte di Cassazione la quale ha testualmente stabilito, prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che “L’indennità di espropriazione è unica, ed essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, ed il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, e non anche dal reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente attività.
Ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, né all’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, liquidando l’indennità per l’esproprio di terreni agricoli su cui svolgeva la propria attività un’impresa vivaistica, aveva cumulato il valore tabellare, con le perdite aziendali, configurabili, in mancanza di prova sull’avviamento, nella consistenza obiettiva del capitale, ovvero il soprassuolo e le dotazioni del fondo) [Cass. 21.5.2007 n. 11782 ed in tal senso piu’ recentemente Cass. 13.2.2009 n. 3651].
I termini della questione in materia di danno cosiddetto aziendale sono stati riassunti dalla sentenza n. 8229 del 6.4.2009 della Corte di Cassazione:
“Come hanno infatti chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8.6.1998 n. 5609) e come ha confermato la giurisprudenza successiva, l’indennita’ di espropriazione non puo’ superare in nessun caso il valore determinabile con l’applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la precedente attivita’.
Ne consegue che, estinto il diritto di proprieta’, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, si’ che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in se considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralita’ di elementi.
Pertanto, nel caso di espropriazione di terreno destinato a parcheggio a servizio di struttura alberghiera, le perdite aziendali lamentate dall’espropriato non sono suscettibili di indennizzo, e l’applicazione del criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale e’ sufficiente a compensare la perdita subita (…), assumendo le perdite aziendali rilevanza autonoma rispetto alla perdita dominicale solo nella diversa ipotesi di espropriazione di azienda agricola legge 22.10.1971 n. 865 ex art. 16 (Cass. 31.1.2008 n. 2424; conf. Cass. 21.5.2007 n. 11782).
In altri termini nella determinazione del valore venale della res oggetto di espropriazione, secondo il criterio dettato dalla legge n. 2359/1965 art. 40, occorre tener presente la differenza tra l’area espropriata, comprensiva degli edifici che vi insistono, e l’azienda. Il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto sul bene subisce per non poter piu’ esercitare l’impresa in quel luogo non e’ oggetto di indennizzo, perche’ l’indennita’ di espropriazione e’ commisurata al valore venale del bene, non dell’azienda. Di conseguenza le costruzioni esistenti sull’area vanno considerate nel loro valore in se’, non per il diverso valore che esse possono avere in rapporto alla particolare destinazione connessa all’attivita’ d’impresa e dunque alla circostanza di essere adibite a sede dell’azienda, facendo parte, secondo la definizione dettata dall’art. 2555 c.c. del complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Si sottraggono al principio ora esposto soltanto le res che per loro natura hanno carattere di bene produttivo, quali le cave e le miniere. Per tali beni, infatti, si e’ affermato che il reddito correlato alla estrazione del materiale per tutto il tempo della sua prevista utilizzabilita’ costituisce il razionale riferimento ai fini indennitari per l’ablazione (Cass. 6.11.1999 n. 12354 in tema di cava) ovvero che occorre considerare i proventi che l’espropriato sarebbe stato in grado di ricavare, in una libera contrattazione, per effetto dell’esercizio dell’attivita’ estrattiva (Cass. 25.7.2006 n. 16983 in tema di miniera).
Al di fuori di queste ipotesi, occorre distinguere il valore in se’ dell’area o del fabbricato e delle attrezzature che su di essa insistono, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, da quello connesso all’esercizio di attivita’ produttiva o commerciale, che non e’ insita nella res, si’ che non puo’ venire in considerazione l’incidenza dell’esercizio dell’impresa, sia esso attuale o potenziale, sul prezzo di mercato del bene, che va stabilito con riferimento alla res in quanto tale. Ne deriva che, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, quando sull’immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature al fine di imprimergli – in tutto o in parte – una destinazione industriale, l’espropriazione dell’immobile si estende a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato, e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentino destinazione industriale, essi devono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell’ambito in cui cio’ rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile (Cass. 5609/98). Tale valutazione pero’ non può essere effettuata avendo riguardo alla redditivita’ dell’impresa che su quell’area e con quegli edifici ed attrezzature e’ stata esercitata, ma al bene in se’, sia pur tenuto conto della sua destinazione oggettiva”.
Tale orientamento deve essere considerato superato, come illustrato in altra parte del presente documento, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha “comunitarizzato; le norme CEDU rendendole direttamente applicabili all’interno dell’ordinamento giuridico italiano con prevalenza sulle norme interne.
Le norme CEDU – la giurisprudenza della Corte Europea Diritti dell’Uomo
La giurisprudenza della Corte Europea – in netta e dichiarata contrapposizione a quella sopra citata della Corte di Cassazione italiana – ha sempre riconosciuto in maniera ampia ed incondizionata tutti i diritti dei cittadini che siano sacrificati in maniera diretta o indiretta dalla espropriazione
Nell’ipotesi cui (come appunta nella fattispecie) un’azienda (agricola o meno) venisse ad essere travolta a seguito dell’espropriazione e fosse costretta ad essere cessata ed estinta, tutti i relativi danni possono essere agevolmente risarciti dinanzi alla corte europea.
A conferma, si veda l’ampia giurisprudenza della Corte Europea la quale – nell’affrontare le questioni giuridiche connesse alla cosiddetta occupazione appropriativa o accessione invertita a seguito di occupazione illegittima – ha tuttavia formulato una serie di principi di carattere generale suscettibili di circolare liberamente nell’ambito della tutela del diritto di proprieta’ prevista dall’art. 1 protocollo 1 addizionale alla c.e.d.u.
Tra le numerose sentenze disponibili, si indicano le seguenti:
cedu 29.3.2006 scordino – italia;
cedu 12.10.2005 acciardi – italia;
cedu 12.12.2003 carbonara e ventura – italia.
La citata giurisprudenza ha stabilito in particolare che tutti i cittadini (proprietari e non dei beni direttamente colpiti dalla espropriazione) hanno diritto ai sensi della convenzione di vedersi riconosciuto (e garantito) l’INTEGRALE RISTORO E RISARCIMENTO di tutti i danni da determinarsi nella misura della loro effettiva consistenza, ivi espressamente compreso il “danno aziendale” (consistente nella cessazione e/o riduzione dell’attivita’) prodotto all’imprenditore quale conseguenza diretta dell’espropriazione.
Nella fattispecie, il danno lamentato dal proprietario istante emerge con sufficiente chiarezza allorquando si consideri che v’e’ uno stretto vincolo funzionale corrente tra i beni espropriati e l’attivita’ dell’azienda.
E’ infatti e’ appena il caso di precisare che appartiene al fatto notorio di comune esperienza (art. 115/2 c.p.c.) – che in quanto tale non necessita di alcuna particolare dimostrazione – l’affermazione secondo la quale un imprenditore che fosse costretto a cessare per fatto della pubblica autorita’ l’esercizio dell’attivita’ commerciale e’ destinato a subire una grave perdita patrimoniale.
Tale perdita causata dalla realizzazione dell’opera pubblica non puo’ rimanere incentrata in capo all’imprenditore.
Per poter invocare ed azionare la tutela della proprieta’ aziendale danneggiata dal procedimento di esproprio, e’ necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
1. un’attivita’ lecita della p.a. consistente nell’esecuzione di un’opera di pubblica utilita’;
2. la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facolta’ di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell’opera pubblica) o del valore di scambio della proprieta’ privata (azienda) danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo;
3. il nesso di causalita’ tra l’esecuzione dell’opera pubblica ed il pregiudizio subito.
In ogni caso e’ decisivo accertare che il pregiudizio abbia un’incidenza diretta sul bene e consista in un danneggiamento o nella compromissione di una condizione di fatto essenziale per l’utilizzazione ed il godimento dell’azienda, così risolvendosi sul piano economico in una effettiva diminuzione del valore venale del bene stesso.
Orbene, nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti indicati ai fini della indennizzabilita’ dei danni
Quanto al primo presupposto: si puo’ infatti ritenere che allo stato (e con salvezza di eventuale annullamento degli atti) vi e’ un’attivita’ legittima della pubblica amministrazione (quanto meno perche’ assistita dalla presunzione di legittimita’).
Quanto al secondo presupposto: vi e’ di certo la produzione di un rilevante pregiudizio in capo all’imprenditore che a seguito della costruzione della opera pubblica di cui trattasi, vedra’ totalmente compromessa la esistenza stessa della propria azienda.
Quanto infine al terzo presupposto: (il nesso di causalita’), non appare revocabile in dubbio che i suddetti effetti pregiudizievoli siano riconducibili direttamente ed esclusivamente alla realizzazione dell’opera pubblica.
Deve aggiungersi che la nozione del diritto alla tutela dei beni elaborata dalla giurisprudenza della c.e.d.u. si estende fino a ricomprendere anche il diritto di credito espresso sotto ogni forma e fino a ricomprendervi l’aspettativa anche di una “chance”.
Emerge quindi con sufficiente evidenza che l’indennita’ di esproprio deve prevedere anche il ristoro anche della legittima aspettativa del cittadino di essere indennizzato per l’impossibilità, a seguito dell’esproprio, di realizzare i progetti che egli aveva in relazione all’utilizzo del bene.
L’ulteriore e distinto diritto rivendicato sotto il profilo in esame scaturisce, tra l’altro, anche dall’applicazione del principio stabilito dalla sentenza pubblicata in data 6.3.2007 [nella causa Scordino / Italia (3)], con la quale la Corte Europea ha stabilito che al cittadino la cui proprieta’ sia stata soppressa spetta il diritto al risarcimento dei danni i quali devono comprendere non solo il valore del mercato del terreno ma anche il valore rappresentativo della perdita di ogni “chances” insita nella utilizzazione del terreno.
Nella fattispecie, il danno lamentato emerge in tutta la sua evidenza stante lo stretto vincolo funzionale corrente tra il terreno espropriando e l’utilizzazione che si intendeva fare dello stesso.
Posto dunque che la nozione del diritto di proprieta’ elaborata dalla giurisprudenza della c.e.d.u. si estende fino a ricomprendere anche il diritto di credito espresso sotto ogni forma e fino a ricomprendervi l’aspettativa anche di una “chance”, emerge con sufficiente evidenza che nella fattispecie l’indennita’ spettante al cittadino istante deve essere individuata:
– nel valore dell’attivita’ esercitata
– nel valore dell’avviamento commerciale;
– nel valore rappresentato dalla mancato percezione dei redditi futuri;
– nel valore delle strutture esistenti per la gestione dell’attività aziendale.
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
ISTRUZIONI PER TUTELARSI
A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
SE L'ESPROPRIATO
ha già un Professionista di sua fiducia
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 -
Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.
SE L'ESPROPRIATO
vuol richiedere assistenza a un Professionista dell'Associazione
- La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
- Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
- Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
- Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
- Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
- Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI
Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.