I terreni espropriati per la realizzazione di opere scolastiche, religiose e di aree ricreative, devono ritenersi edificabili anche in base alla giurisprudenza italiana

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A tal fine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione offre un contributo decisivo:In particolare (ex plurimis) con la sentenza n. 1626 del 26.1.2006 la Corte di Cassazione ha cosi’ testualmente stabilito:

1. che “in linea di principio i suoli inseriti nella zona F, comprendente secondo la previsione del D.M. 2 aprile 1968 (art. 2) “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”, sono normalmente da considerare non edificabili e, di conseguenza, indennizzabili in relazione al loro valore agricolo. Una conferma, al riguardo si trae dall’art. 7 di detto D.M. che, a differenza delle altre zone, non prevede per la zona F limiti di densità edilizia”;

2. che “in via eccezionale pero’ anche la zona F, qualora aia consentita la costruzione di parcheggi ed infrastrutture, puo’ considerarsi edificabile, non identificandosi ne’ esaurendosi l’edificabilita’ in quella residenziale abitativa ma ricomprendendo tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (per tutte SS.UU. 172/2001)”;

3. che “ma a tal fine e’ necessario che la zona non sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico e quindi non precluso all’iniziativa privata. Qualora infatti sussista un tale vincolo di destinazione che non tollera la realizzazione ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni, devono ritenersi precluse ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili, come si e’ osservato, alla nozione tecnica di edificazione”;

4. che “viceversa, ove il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua (pubblico – privata), non puo’ essere esclusa l’edificabilita’ del suolo nell’accezione piu’ ampia sopra richiamata, purche’ non si tratti di manufatti precari, quali chioschi ed attrezzature per giochi”;

con la sentenza n. 19542 del 29.9.2004 la Corte di Cassazione ha chiarito:

1. che “le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 23 aprile 2001 n. 172, hanno affermato che i criteri di determinazione dell’indennità di cui ai primi tre commi dell’art. 5 bis operano in presenza d’edificabilita’ legale dipendente dalla classificazione degli strumenti urbanistici (senza che rilevi la cosiddetta edificabilita’ di fatto, influente in via suppletiva se manchino tali strumenti, o, altrimenti, in via meramente integrativa in sede di stima del valore di mercato incidente nel calcolo dell’indennizzo)…”;

2. che “confermandosi detto principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita’…si deve osservare che il riscontro della sentenza impugnata, in ordine alla classificazione in zona F di parte del terreno espropriato, non consentiva, per tale parte, di sostituire al trattamento indennitario delle aree edificabili quello delle aree agricole in ragione soltanto della limitata consistenza dell’indice di fabbricabilita’ stabilito per quella zona”;

3. che “l’indicata classificazione…e’ nella specie rilevante, tenendosi conto che il decreto di espropriazione e’ del 1996, e che il terzo comma dell’art. 5 bis, ove fa riferimento alle possibilita’ di edificazione “al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, deve essere letto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 1993 n. 442, nel senso che e’ necessario prescindere dal vincolo espropriativo, senza pero’ trascurare l’edificabilita’ eventualmente sopraggiunta fino alla data del provvedimento ablativo (vedi da ultimo Cass. 2.7.2003 n. 10400);

4. che “la classificazione medesima, propria del territorio destinato ad attrezzature ed impianti d’interesse generale, e’ idonea a determinare la EDIFICABILITA’ LEGALE, quando non si accompagni a vincoli di tipo conformativo e quando implichi anche per il privato la facolta’ di realizzare quelle strutture (vedi Cass. n. 10400 del 2003, sopra menzionata)”;

infine, con la sentenza n. 10440 del 2.7.2003 la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato:

che “ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio, non basta la sola classificazione in zona F (comprendente la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti d’interesse generale) per escludere l’edificabilita’ legale di un’area, ma e’ necessario, altresi’, verificare quale destinazione, tra le molte (e diverse) destinazioni possibili, sia stata in concreto impressa alla zona o all’area, nonche’ quale sia la natura del vincolo nascente da quella destinazione.

Nella fattispecie, la suprema Corte ha confermato la qualificazione come edificabile di un’area, ricadente in zona F, ma con destinazione di uso pubblico – per edificio scolastico – impressa con la localizzazione di detto edificio, la quale comportava un vincolo a carattere espropriativo, di cui dunque non doveva tenersi conto ai fini della determinazione dell’indennita’, mentre le aree circostanti avevano prevalente destinazione residenziale di espansione C, cio’ che consentiva di desumere l’edificabilita’ legale anche dell’area in questione”.

Corre infine l’obbligo di ricordare che e’ ben noto l’orientamento in merito della giurisprudenza della CEDU, che da sempre ha riscontrato elementi di edificabilita’ laddove il fondo espropriato sia stato effettivamente utilizzato in tali termini.

I terreni di cui trattasi vengono espropriati per costruzioni e deve quindi affermarsi che nella fattispecie sussistono gli elementi di cui sopra sintomatici e rivelatori della edificabilita’ legale.

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato