Il proprietario ha diritto ad essere indennizzato per la corrispondente riduzione del valore commerciale del fabbricato determinato a seguito della costruzione dell’opera pubblica e delle sue modalità realizzative
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Dall’esame e’ emerso che l’opera pubblica di cui trattasi sarà costruita a distanza ravvicinata al fabbricato ad uso residenziale degli istanti.
Si precisa che l’abbattimento del valore del fabbricato e’ causato non solo dalla stessa costruzione a distanza ravvicinata dell’opera pubblica con il fabbricato medesimo, (tale da abbatterne la appetibilita’ commerciale), ma anche e soprattutto dall’aggravamento del flusso veicolare e del traffico inevitabilmente conseguenti alla realizzazione dell’opera pubblica.
E’ infatti e’ appena il caso di precisare che appartiene al fatto notorio di comune esperienza (art. 115/2 c.p.c.) – che in quanto tale non necessita di alcuna particolare dimostrazione – l’affermazione secondo la quale un qualunque fabbricato destinato ad abitazione privata e’ destinato a subire una grave perdita del valore commerciale per effetto della costruzione in adiacenza e a pochissimi metri di distanza di un’opera pubblica.
L’art. 44 d.p.r. n. 327/2001 prevede che “E’ dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà“.
Nella fattispecie, la prevista realizzazione dell’opera pubblica arrechera’ un sensibile pregiudizio ai fabbricati (non espropriati), a causa della sua vicinanza ai fabbricati stessi.
La norma di cui all’art. 44 d.p.r. n. 327/2001 trova fondamento nel principio pubblicistico di giustizia distributiva per cui non e’ consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest’ultimo sia indennizzato.
L’oggetto della tutela va individuato nel rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all’opera pubblica: rapporto che se e’ di proprieta’ si realizza nell’esercizio di una serie di facolta’ tra le quali e’ essenziale quella di utilizzare liberamente e senza condizioni l’oggetto del diritto reale secondo le modalita’ intrinseche della sua particolare natura, configurazione e posizione logistica.
Per poter invocare ed azionare l’invocata tutela a presidio della proprieta’ danneggiata (ma non direttamente colpita) dal procedimento, e’ necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
1. Primo requisito: un’attivita’ lecita della p.a. consistente nell’esecuzione di un’opera di pubblica utilita’;
2. Secondo requisito: l’imposizione l’imposizione di una servitu’ o la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facolta’ di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell’opera pubblica) o del valore di scambio della proprieta’ privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo;
3. Terzo requisito: il nesso di il nesso di causalita’ tra l’esecuzione dell’opera pubblica ed il pregiudizio subito.
In ogni caso e’ decisivo accertare che il pregiudizio abbia un’incidenza diretta sul bene e consista in un danneggiamento materiale dell’immobile o nella compromissione di una condizione di fatto essenziale per l’utilizzazione ed il godimento dello stesso, così risolvendosi sul piano economico in una effettiva diminuzione del valore venale del bene stesso.
Orbene, nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla norma ai fini della indennizzabilita’ dei danni (in termini di diminuzione del valore di scambio dei fabbricati) subiti dal proprietario istante.
1. Quanto al primo requisito, si puo’ infatti ritenere che allo stato (e con salvezza di eventuale annullamento degli atti) vi e’ un’attivita’ legittima della pubblica amministrazione (quanto meno perche’ assistita dalla presunzione di legittimita’).
2. Quanto al secondo requisito, vi e’ di certo la produzione di un rilevante pregiudizio in capo al proprietario che a seguito della costruzione della opera pubblica di cui trattasi, vedra’ sensibilmente compromessa la fruibilita’ del fabbricato sotto diversi aspetti; infatti, il nuovo assetto dell’opera stradale lambira’ il fabbricato a breve distanza compromettera’ l’esposizione generale dello stesso, la tranquillita’ e la silenziosita’, a causa dell’aggravamento del traffico (per effetto della destinazione indifferenziata ad uso della strada) e del relativo inquinamento acustico. Ne consegue in maniera affatto evidente che il pregiudizio si manifesta sotto il duplice aspetto e della diminuzione del valore di scambio causato dalla sola circostanza dell’estrema vicinanza dell’opera pubblica ed sotto l’aspetto della compressione delle facolta’ strettamente inerenti il godimento del bene. Va da se’ che la restrizione delle facolte’ di godimento della proprieta’ concorre in ogni caso al sensibile decremento del valore commerciale del fabbricato.
3. Quanto infine al terzo requisito (il nesso di causalita’), non appare revocabile in dubbio che i suddetti effetti pregiudizievoli siano riconducibili direttamente ed esclusivamente alla realizzazione dell’opera pubblica.
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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