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Ricerche espropri

Esproprio e indennizzo per il danno da cessazione dello sfruttamento agricolo

In caso di forzata cessazione dello sfruttamento agricolo deve essere corrisposta un’indennità commisurata al valore agricoli degli stessi

Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.

L’indennità da corrispondere per il pregiudizio derivante dalla forzata cessazione dello sfruttamento agricolo dei terreni oggetto di espropriazione dovrà essere commisurata al valore agricolo “effettivo” degli stessi, e non all’irrisorio valore agricolo “medio” astrattamente stabilito dalla commissione regionale di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001.

Indennità per la cessazione dello sfruttamento agricolo dei terreni espropriati (art. 37, comma 9, del D.P.R. 8.6.2001, n. 327).
Nel caso di specie dovrà essere corrisposta anche un’ulteriore indennità per la cessazione forzata dello sfruttamento agricolo dei terreni oggetto di espropriazione.

Il diritto a tale indennità viene, peraltro, riconosciuto dallo stesso art. 37, comma 9, del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, anche se in misura del tutto inadeguata rispetto ai principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Tale disposizione prevede, infatti, che”qualora l’area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche un’indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato“.

Ebbene, i giudici di Strasburgo hanno chiaramente affermato la necessità di offrire un ristoro integrale al proprietario che venga privato del proprio bene per effetto di una procedura espropriativa; un ristoro che lo indennizzi di tutti i pregiudizi subiti e, soprattutto, che sia effettivamente compensativo della perdita patita.

Per questo la Corte Europea ha costantemente affermato la necessità di parametrare l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e non a valori del tutto arbitrari, sganciati da ogni valutazione circa il pregiudizio economico concretamente arrecato al privato cittadino.

È evidente, pertanto, come le norme del D.P.R. 327/2001 che tuttora parametrano le indennità per le espropriazioni di terreni non edificabili (art. 40, commi 1 e 2), nonché le indennità aggiuntive per la cessazione dell’effettivo sfruttamento agricolo dei terreni espropriati [siano essi non edificabili (40, comma 4) o edificabili (art. 37, comma 9)] al “valore agricolo medio” anziché al “valore agricolo effettivo” di tali terreni siano chiaramente contrarie ai principi più volte affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e siano, dunque, suscettibili di disapplicazione in sede giudiziale.

Ne discende che anche l’indennità da corrispondere per il pregiudizio derivante dalla forzata cessazione dello sfruttamento agricolo dei terreni oggetto di espropriazione dovrà essere commisurata al valore agricolo “effettivo” degli stessi, e non all’irrisorio valore agricolo “medio” astrattamente stabilito dalla commissione regionale di cui all’art. 41 del D.P.R. 327/2001.

La Corte di Cassazione, con giurisprudenza copiosa e pacifica, ha stabilito:
che “in tema di espropriazione di suoli agricoli, l’art. 17 della legge n. 865/1971 attribuisce il diritto alla cosiddetta “indennità aggiuntiva” – la quale ha per oggetto non già l’intera azienda agricola (comprendente fabbricati, macchinari ed altro), ma le sole aree da espropriare – in favore dei soggetti che traggano i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), che, pertanto, siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell’espropriazione, con conseguente privazione della loro attività lavorativa” (Cass. n. 8200 del 06-06-2002);

che “nel caso di espropriazione di area direttamente coltivata dal proprietario, l’art. 17/1 della legge n. 865/1971 nel testo sostituito dall’art. 14 della legge 28.1.1977 n. 10, prevede, in ipotesi di cessione volontaria dell’immobile, la determinazione del prezzo della cessione nella misura tripla della indennità fissata in via provvisoria. Esula pertanto dall’ambito di applicazione della citata norma la liquidazione dell’indennità nella diversa ipotesi in cui, mancando detto trasferimento consensuale, venga pronunciato il decreto di espropriazione” (Cass. n. 4423 del 9.8.1985);

che “l’indennita’ aggiuntiva prevista dall’art. 17 della legge n. 865/197 per il caso in cui l’area da espropriare per pubblica utilita’ sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, non costituisce risarcimento di un torto ma e’ soltanto un indennizzo per la legittima privazione di un bene, concorrendo essa a formare la giusta indennita’ di espropriazione” (Cass. 8.3.1993 n. 7);

che “l’art. 17 della legge n. 865/1971 il quale attribuisce un’indennita’ aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell’espropriazione, e’ applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati ma a tutti coloro che, essendo coltivatori del fondo espropriato, sono privati per effetto dell’espropriazione dell’oggetto della loro attivita’ lavorativa…” (Cass. 15.4.1985 n. 2489).

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato

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Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).


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La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 29 Maggio 2024

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