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Al soggetto terzo coltivatore, l’Amministrazione, e non il proprietario, deve corrispondere un’indennità aggiuntiva
Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.
INDENNITA’ AGGIUNTIVA SPETTANTE AL TERZO COLTIVATORE
L’art. 42 d.p.r. n. 327/2001 prevede che al soggetto terzo non proprietario coltivatore del fondo (che per effetto della procedura espropriativi sia costretto ad abbandonare in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data di dichiarazione della pubblica utilita’ dell’opera), spetta un’indennita’ aggiuntiva da determinarsi nella misura pari al valore agricolo medio previsto dall’art. 40/4 d.p.r. n. 327/2001.
Posto che nella fattispecie il fondo e’ coltivato da tempo risalente da soggetto terzo, a questi spetta la citata indennita’ aggiuntiva che la proprietaria istante chiede espressamente sia corrisposta all’avente diritto, anche al fine di evitare che la relativa domanda possa essere esercitata nei confronti della istante medesima ed a carico della indennita’ spettante al proprietario.
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato