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EVENTUALI DANNI DA LESIONI AL FABBRICATO
Dall’esame degli atti del procedimento notificati, e’ emerso che l’opera pubblica di cui trattasi comportera’ l’esecuzione dei lavori in sottosuolo in maniera particolarmente invasiva e che i lavori stessi comporteranno la necessita’ di effettuare escavazioni in profondita’ a ridosso delle fondazioni del fabbricato ed esporranno il fabbricato stesso alle relative vibrazioni.
Tali elementi appaiono astrattamente idonei a minacciare la stabilita’ e la statica del fabbricato di cui trattasi ed allo stato non appare esclusa la possibilita’ della produzione di lesioni rilevanti e significative alla struttura ed al corpo del fabbricato.
E’ infatti e’ appena il caso di precisare che appartiene al fatto notorio di comune esperienza (art. 115/2 c.p.c.) – che in quanto tale non necessita di alcuna particolare dimostrazione – l’affermazione secondo la quale una escavazione in profondita’ a ridosso delle fondazioni di un fabbricato puo’ configurare ragionevolmente un pericolo per la stabilita’ e l’integrita’ della struttura.
La produzione della eventuale lesione al fabbricato comporterebbe inevitabilmente la necessita’ del relativo risarcimento dei danni.
La norma generale dell’ordinamento è certamente da individuare nell’art. 2043 c.c. il quale prevede testualmente prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La norma regolatrice in materia di espropriazione (per i soggetti terzi non espropriati ma danneggiati) puo’ essere individuata nell’art. 44 d.p.r. n. 327/2001 che prevede:
“E’ dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
La norma di cui all’art. 44 d.p.r. n. 327/2001 trova fondamento nel principio pubblicistico di giustizia distributiva per cui non e’ consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest’ultimo sia indennizzato o risarcito (ove ne ricorrano i presupposti).
L’oggetto della tutela va individuato nel rapporto tra proprietario ed il bene contiguo all’opera pubblica: rapporto che se e’ di proprieta’ (usufrutto) si realizza nell’esercizio di una serie di facolta’ tra le quali e’ essenziale quella di utilizzare liberamente, senza pericoli e senza condizioni l’oggetto del diritto reale secondo le modalita’ intrinseche della sua particolare natura, configurazione e posizione logistica.
Per poter invocare ed azionare la tutela a presidio della proprieta’ danneggiata (ma non direttamente colpita) dal procedimento di esproprio, e’ necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
• Primo requisito: un’attivita’ legittima e lecita della p.a. consistente nell’esecuzione di un’opera di pubblica utilita’ (ovvero un’attivita’ che assume i caratteri della eventuale illiceita’ per effetto delle modalita’ esecutive dei lavori);
• Secondo requisito: l’imposizione di una servitu’ o la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facolta’ di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell’opera pubblica) o del valore di scambio della proprieta’ privata danneggiata, anche senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo (ma a maggior ragione qualora tale violazione fosse ravvisabile)
• Terzo requisito il nesso di il nesso di causalita’ tra l’esecuzione dell’opera pubblica ed il pregiudizio subito.
In ogni caso e’ decisivo accertare che il pregiudizio abbia un’incidenza diretta sul bene e consista in un danneggiamento materiale dell’immobile o nella compromissione di una condizione di fatto essenziale per l’utilizzazione ed il godimento dello stesso, così risolvendosi sul piano economico in una effettiva diminuzione del valore venale del bene stesso.
Orbene, nella fattispecie in esame si ha motivo di ritenere che ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla norma ai fini della indennizzabilita’/risarcibilita’ degli eventuali danni che fossero prodotti al fabbricato di cui trattasi (sia in termini dei costi necessari alla rimozione delle eventuali lesioni sia in termini di diminuzione del valore di scambio del fabbricato).
• Quanto al primo requisito, si puo’ infatti ritenere che allo stato (e con salvezza di eventuale annullamento degli atti nonche’ di eventuale attivita’ illecita futura) vi e’ un’attivita’ legittima della pubblica amministrazione e del suo concessionario (quanto meno perche’ assistita dalla presunzione di legittimita’).
• Quanto al secondo requisito, vi sarebbe di certo la produzione di un rilevante pregiudizio in capo al proprietario (usufruttuario) a seguito della eventuale lesione prodotta al fabbricato delle modalita’ esecutiva dei lavori.
• Quanto infine al terzo requisito (il nesso di causalita’), non appare revocabile in dubbio che i suddetti (eventuali) pregiudizi sarebbero riconducibili direttamente ed esclusivamente alla realizzazione dell’opera pubblica, posto che attualmente il fabbricato di cui trattasi non soffre di alcuna lesione.
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 29 Maggio 2024