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Ricerche espropri

Edificabilità delle aree, anche agricole, destinate ad opere di viabilità

Le aree, anche agricole, destinate ad opere di viabilità vanno considerate edificabili ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.

Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.

La destinazione di suoli ad utilizzo pubblicistico all’interno, e in funzione, di una zona urbanistica edificabile, comporta che detti suoli debbono ritenersi gravati da un vincolo preordinato ad esproprio, del quale non si tiene conto ai fini della valutazione del bene, sicché le aree gravate da detti vincoli vanno considerate edificabili ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio e del risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima.

QUANTO ALLA EDIFICABILITA’ DELLE AREE
Si rende necessario premettere preliminarmente che si ha motivo di ritenere che l’area privata espropriando sia dotata della edificabilita’ legale e che dunque sulla base di tale natura esso deve essere indennizzata.

Fermo restando quanto prospettato al punto precedente, sussistono sufficienti argomenti che depongono a favore della edificabilita’ legale dell’area di cui trattasi (anche a prescindere dalla esistenza del sovrastante fabbricato).

In realta’, la giurisprudenza ha gia’ da tempo stabilito che le aree espropriate per la viabilita’ destinata a servizio e completamento di circostanti aree gia’ urbanizzate ed edificate, devono parimenti ritenersi munite della edificabilita’ legale.

1. Corte di Cassazione n. 20131 del 18.9.2009 “Del resto, anche la porzione destinata a strada segue la medesima sorte delle particelle limitrofe, come gia’ indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. S.U. n. 125 del 2001, rv. 544961; sez. 1, sent. n. 2613 del 7.2.06, rv. 586605; n. 24837 del 24.11.2005, rv. 585367; n. 14064/04 rv. 582158), dal momento che la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità all’interno e al servizio di singole zone, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria di aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” è concepita”.

2. Corte di Cassazione n. 2613 del 7.2.2006 “Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, la quale – sulla base di congrua motivazione, scevra da vizi logici e giuridici – è pervenuta alla conclusione che la destinazione a parcheggi pubblici, impressa all’area espropriata dal piano regolatore generale e confermata dalla successiva variante, concretasse, per l’appunto, non già un vincolo conformativo, ma un vincolo preordinato all’espropriazione, esulando dall’ottica della suddivisione zonale del territorio del Comune, e mirando invece ad imporre un vincolo particolare su beni singolarmente individuati, in vista della creazione di un’area non edificata – in specie, una pubblica piazza – all’interno di zone a spiccata vocazione edificatoria ed a servizio delle strutture e degli edifici circostanti (tra i quali anche l’ospedale civile e due istituti scolastici)

3. Corte di Cassazione n. 24837 del 24.11.2005 “…riguardo alla viabilita’ prevista dal piano regolatore, pur essendo vero che l’indicazione delle opere necessaria, che comporta un vincolo di inedificabilita’ delle parti del territorio interessate (legge 17.8.1942 n. 1150 art. 7 comma 2 n. 1) con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennita’ di esproprio nel sistema legge 8.8.1992 n. 359 art. 5 bis, basato sulla edificabilita’ o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, occorre pero’ che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (legge n. 1150 del 1942 art. 13), come tale, riconducibile a vincolo Imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass. 7.12.2001 n. 15519; 11.1.2002 n. 296) nella specie la Corte di merito ha correttamente motivato che, trattandosi di “strada pubblica della parte di comprensorio”, e dunque destinata ad una zona circoscritta del territorio comunale, ad essa non poteva essere attribuita natura conformativa; in ordine al secondo motivo, non dovendosi tener conto della destinazione a strada, costituente vincolo preordinato ad esproprio, le aree interessate vengono indennizzate secondo la potenzialita’ edificatoria delle aree limitrofe, a cui servizio la destinazione stessa a strada concepita (Cass. 28.12.2004 n. 24064), tenendo conto, peraltro – come correttamente operato dalla sentenza impugnata, in sede di valutazione, proprio sulle indicazioni del Comune – degli spazi da assegnare ad attrezzature collettive (Cass. 21.3.2001 n. 125/1980)”.

4. Corte di Cassazione n. 29788 del 19.12.2008 “…la giurisprudenza amministrativa, puntualmente ricordata dal Ministero, ha ripetutamente enunciato il principio, di carattere generale, che il rilascio della concessione per aree non comprese in strumenti urbanistici (anche di attuazione) è tra l’altro subordinato alla presenza di due requisiti: “deve trattarsi di area dotata di opere di urbanizzazione funzionalmente collegate a quelle comunali; deve anche trattarsi di area avente obiettiva ed intrinseca funzione di “completamento” rispetto ad area contigua destinata all’edificazione.

5. In breve, la verifica della funzione di completamento dell’area non si risolve nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma si estende ad accertare l’armonico inserimento di essa in un ambito territoriale più esteso, rispetto al quale la stessa si presenta come naturale completamento di una zona adibita all’edificazione; e la verifica deve ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall’analisi dell’impatto urbanistico ed edilizio che la previsione di detta edificazione produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (C.S. sezione V n. 2874/2000, n. 920/1992; n. 382/1988).

6. Questa Corte aveva, infine, avvertito che le relative opere sono rilevanti, ai fini della valutazione degli immobili espropriati, anche se compiute dagli stessi espropriati o da terzi, in quanto assicuranti l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area, apprezzabile come sua qualità intrinseca, rilevante in una libera contrattazione (Cass. 8523/1998; 8548/1998 ecc.) a patto che l’esistenza di infrastrutture, collegamenti e servizi – come pure l’esistenza di costruzioni nelle aree circostanti, non dipendano da una serie di opere abusive, dei cui effetti incrementativi il Giudice non deve tenere conto nella stima del valore indennitario dei suoli espropriati…”.

7. Corte di Cassazione 11.7.2008 n. 19221 La destinazione di aree ad utilizzo pubblicistico all’interno, e in funzione, di una zona urbanistica edificabile, comporta che dette aree debbono ritenersi gravati da un vincolo preordinato ad esproprio, del quale non si tiene conto ai fini della valutazione del bene, sicché le aree gravate da detti vincoli vanno considerate edificabili ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio e del risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima.

8. Con riferimento alle opere di viabilità, la Corte di Cassazione, muovendo dalla premessa che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, e che le previsioni, necessariamente generiche, in esso contenute, sono condizionate dalle caratteristiche fisico – geografiche del territorio comunale, ha ripetutamente affermato che la destinazione di parti del territorio a determinati usi, pur preludendo ad una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda espropriativa; di modo che, pur non potendosi escludere, in particolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessa alle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamente indicata dal piano regolatore generale, l’indicazione da parte di questo, delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (legge 17 agosto 1942 n. 1150 art. 7 comma 2 n. 1), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di esproprio nel sistema della legge 8 agosto 1992 n. 359 art. 5 bis, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, resta normalmente estranea alla vicenda espropriativa: nel senso che i vincoli stabiliti in detto piano influiscono sulla qualificazione dei suoli espropriati, alla stregua delle possibilità legali, per via del contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di operare scelte programmatorie di massima (Cass. 13199/2006; 3386/2004; 15519/2001; 8685/2001).

9. A meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (legge n. 1150 del 1942 art. 13), di regola rimesse allo strumento di attuazione, e come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo: trattandosi (soltanto in tali casi) di limitazioni particolari, incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica; ed in tal caso ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione (o del risarcimento del danno per l’occupazione espropriativa), la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità all’interno e a servizio delle singole zone, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria delle aree limitrofe della medesima zona omogenea, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” è concepita, tenendo conto degli spazi da assegnare ad attrezzature collettive (Cass. n. 7892/2006; n. 2613/2006 e n. 24837/2005).

10. Corte di Cassazione SS.UU. n. 125 del 21.3.2001 “Nella fase della definizione dei connotati di un futuro complesso residenziale da realizzarsi previa espropriazione dei suoli occorrenti, la decisione di collocare in alcuni fondi una cubatura maggiore, rispetto a quella mediamente prevista dal piano regolatore, utilizzando poi altri fondi limitrofi per servizi ed infrastrutture diverse dal fabbricati ad uso abitativo (come i parcheggi ed il verde pubblico per la cui realizzazione sono stati espropriati i terreni dei ricorrenti principali), è momento soltanto attuativo ed esecutivo del piano urbanistico generale attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valutazioni generali inerenti alla densità abitativa, non implica un mutamento delle possibilità edificatorie suscettibile di vita autonoma dal progetto espropriativo (e dalla dichiarazione di pubblica utilità che l’inaugura), e, quindi, non incide sull’indennità, insuscettibile di essere incrementata o compressa, come si è detto, per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell’ambito di un articolato programma di edificazione pubblica tramite espropriazioni”.

11. Nello stesso senso Cassazione n. 26908 del 10.11.2008 e Cass. n. 26615 del 6.11.2008 le quali hanno ribadito che qualora la destinazione delle opere di viabilita’ previste dal p.r.g. sia riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo, ai fini della determinazione della indennita’ di espropriazione la valutazione deve essere riferita alla potenzialita’ delle aree limitrofe della medesima zona omogenea, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” e’ concepita, tenendo conto degli spazi da assegnare ad attrezzature collettive.

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato

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Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).


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