Osservazioni per la corretta determinazione dell’indennità definitiva di esproprio. Disponibilità al raggiungimento di un accordo bonario di cessione
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[…]
Con precedente comunicazione […], il Comune di […] aveva offerto […] un’indennità provvisoria pari ad € 36.353,95 per l’ablazione di complessivi mq. 2.200 di terreno. Tale indennità veniva calcolata facendo applicazione del criterio previsto per i terreni edificabili dall’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.1992 n. 359, assegnando ai terreni un valore di mercato pari ad € 33,00 al mq, giungendo così ad un’indennità finale di € 16,52 al mq.
Tale indennità non veniva accettata dagli espropriati perché ritenuta non congrua rispetto al reale valore di mercato dei terreni ablati e non comprensiva della diminuzione di valore della proprietà residua.
Con il presente atto, nell’imminenza della convocazione della Commissione Provinciale Espropri […], si intende evidenziare quali debbano essere le voci indennitarie da corrispondere […], quali siano i principi cui ci si dovrà attenere nel determinarle, quali saranno le conseguenze nel caso in cui ci si discostasse illegittimamente da tali principi e, infine, quali potrebbero essere i margini di una composizione bonaria della vicenda, rispetto alla quale gli espropriati manifestano piena disponibilità, onde evitare un lungo e defatigante contenzioso giudiziale.
1) Circa la pacifica natura edificabile dei terreni espropriati
Innanzitutto, deve evidenziarsi come sia assolutamente pacifica, nel caso di specie, la natura edificabile dei terreni espropriati, essendo stati inclusi in un Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) da cui hanno derivato chiara vocazione edificatoria legale.
Tale natura edificabile è stata a suo tempo riconosciuta dallo stesso Comune di […], che, nel determinare l’indennità provvisoria, ha fatto applicazione dell’allora vigente art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.1992 n. 359, previsto appunto per i terreni edificabili.
Basti, dunque, rilevare come il principio dell’edificabilità dei terreni inclusi in un P.E.E.P. sia stato costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione:
Cassazione civile, sez. I, 17.1.2007, n. 1043: “Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli destinati all’attuazione di programma di edilizia economica e popolare, di cui va ritenuta, per il semplice fatto del loro inserimento nel peep, il carattere edificabile, occorre tener conto dell’indice medio di fabbricabilità del piano, in rapporto alla superficie volta per volta espropriata”;
Cassazione civile, sez. I, 6.10.2005, n. 19501: “Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio per aree destinate ad opere di viabilità all’interno di un piano di edilizia economica e popolare, va ritenuto il carattere edificabile delle stesse, trattandosi di interventi asserviti a porzione circoscritta del territorio comunale, dichiarata edificabile, e dovendosi considerare il regime urbanistico al momento della conclusione del procedimento espropriativo, rispetto al quale non ha rilievo che le aree avessero, anche secondo la pianificazione anteriore, destinazione stradale”.
Ne discende la chiara natura edificabile dei terreni espropriati ai Sigg.ri Talamo e Barcellona, natura di cui si dovrà tenere conto ai fini indennitari.
2) Circa la spettanza di un’indennità pari al valore di mercato dei terreni espropriati
Occorre, poi, evidenziare come l’indennità non potrà più essere determinata sulla base del criterio di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.1992 n. 359 (essendo stato tale articolo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007), ma dovrà essere parametrata al valore di mercato dei terreni ablati (come espressamente stabilito dal nuovo art. 37 del D.P.R. 327/2001).
Non appare fuor luogo, dunque, offrire un quadro di quella che è stata l’evoluzione della giurisprudenza e della normativa in materia di espropriazioni e, in particolare, di come sotto la spinta della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’indennizzo da corrispondere ai proprietari espropriati sia stato finalmente ricondotto a canoni di giustizia ed equità, attraverso il suo definitivo ancoraggio al valore pieno di mercato del bene appreso.
a. La condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del criterio “ridotto” di determinazione dell’indennità di esproprio dei terreni edificabili stabilito dall’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.1992 n. 359 (criterio seguito anche dall’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8.6.2001, n. 327).
Come noto, l’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.1992 n. 359, stabiliva, per i terreni edificabili, un’indennità di esproprio largamente inferiore al valore di mercato del bene, ricavata dalla semisomma tra tale valore e il decuplo del reddito dominicale, ridotta addirittura del 40% in caso di mancata cessione volontaria del bene da parte dell’espropriato (si trattava, in sostanza di un’indennità che oscillava tra il 30% e il 50% del valore di mercato del bene, ulteriormente falcidiata da un’imposizione fiscale pari a circa il 20% della somma).
Tale criterio indennitario “ridotto” era stato fatto proprio anche dall’art. 37 del D.P.R. 327/2001, che nella sua formulazione originaria così stabiliva: “L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari all’importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l’accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.”
Tale criterio di liquidazione dell’indennità poneva, tuttavia, seri interrogativi circa la realizzazione di un giusto contemperamento tra l’interesse generale alla realizzazione di opere di pubblica utilità e il diritto del singolo proprietario espropriato a vedersi quantomeno congruamente ristorato della perdita subita.
Di tali interrogativi e della compatibilità del criterio indennitario italiano con la tutela del diritto di proprietà garantita dalla CEDU (in particolare dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, a tenore del quale: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suo beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità o nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso di beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”) fu investita la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale con la celebre sentenza Scordino del 29 luglio 2004 ritenne sussistente “la violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, riguardo alla determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione, liquidata, in base all’art. 5 bis l. n. 359 del 1992, in misura corrispondente a circa il cinquanta per cento del valore di mercato, ridotta del venti per cento a titolo d’imposta, e in considerazione del tempo trascorso tra l’espropriazione e la fissazione definitiva dell’indennità, risultando in tal modo compromesso il giusto equilibrio tra l’interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo”.
La Corte Europea ebbe modo di precisare i motivi della propria decisione nella successiva sentenza Scordino del 29 marzo 2006, con la quale fissò i seguenti principi generali: a) un atto della autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (punto 93); b) nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce allo Stato «un ampio margine di apprezzamento», tanto per scegliere le modalità di attuazione, quanto per giudicare se le loro conseguenze trovano legittimazione, nell’interesse generale, dalla necessità di raggiungere l’obiettivo della legge che sta alla base dell’espropriazione (punto 94); c) l’indennizzo non è legittimo, se non consiste in una somma che si ponga «in rapporto ragionevole con il valore del bene» (punto 95); d) in caso di «espropriazione isolata», pur se a fini di pubblica utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene (punto 96); e) obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo (punto 97).
Il meccanismo di calcolo dell’indennità di espropriazione stabilito dall’art. 5 bis del D.L. 333/1992, portando alla corresponsione di una somma largamente inferiore al valore di mercato, non poteva pertanto dirsi rispettoso del giusto equilibrio tra esigenze di interesse generale e diritto di proprietà privata, cosicché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo obbligò l’Italia a porre fine alla violazione sistematica e strutturale dell’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, dichiarando illegittima la normativa nazionale ed auspicandone una rapida riforma, anche al fine di evitare ulteriori condanne nelle numerose controversie seriali pendenti dinanzi alla Corte medesima.
b. L’efficacia diretta nel nostro ordinamento delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’interpretazione datane dalla Corte Europea.
Le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno trovato immediata eco nella giurisprudenza nazionale, grazie alle pronunce di alcuni giudici di merito che hanno sostenuto la diretta applicabilità e vincolatività delle norme CEDU ed hanno disapplicato l’art. 5 bis del D.L. 333/1992 riconoscendo un’indennità di espropriazione pari al valore di mercato del bene ablato.
La natura vincolante delle norme CEDU era stata tempo addietro riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 8.8.1998, n. 6672: “Le norme della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell’ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica”, in quanto “impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell’ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti“) ed era stata costantemente affermata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (la sentenza Scordino del 29 luglio 2004 aveva, infatti, stabilito: a) che le norme CEDU erano applicabili direttamente all’interno dell’ordinamento di ogni stato contraente (e dunque anche l’Italia); b) che tutti i giudici degli stati contraenti erano tenuti ed obbligati all’applicazione diretta delle norme della convenzione ogni qual volta ne ravvisino la violazione; c) che la giurisprudenza e le sentenze della Corte Europea, in quanto ritenute dalla stessa Corte parte integrante della convenzione, erano parimenti vincolanti per i giudici degli stati contraenti).
Tra le Corti di merito che per prime hanno sostenuto la diretta applicabilità delle norme CEDU in materia espropriativa (nonostante qualche resistenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale), si annovera la Corte di Appello di Firenze, la quale ha osservato: “Se di fronte ad una sentenza della Corte di Cassazione italiana che disattenda le interpretazioni date dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alle norme della Convenzione, il cittadino soccombente ha la possibilità di proporre le sue ragioni davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e questa può attribuirgli un risarcimento per la violazione operata dalla decisione diversamente orientata della Suprema Corte; se questo è nel sistema, non si vede come la Corte di Cassazione possa ritenersi autonoma nell’interpretare la Convenzione rispetto alla Corte europea dei diritti dell’uomo e non si vede come negare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono cogenti per ogni giudice italiano. In attuazione di tale principio, dunque, non può non applicarsi alla fattispecie l’articolo 1, del protocollo addizionale n. 1, della Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto contemplante spazi di tutela superiori a quelli previsti -anche a livello costituzionale e della relativa giurisprudenza- dalla attuale nostra legislazione interna e secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei diritti umani” (così, Corte di Appello Firenze, Sez. I, 27.2.2005, n. 570. Nello stesso senso: Corte di Appello Firenze, Sez. I, 20.1.2005, n. 111).
Ad ogni modo, a seguito della sottoscrizione da parte dell’Italia del Trattato di Lisbona e della sua ratificazione con Legge 2.8.2008, n. 130, pare davvero dissipato ogni dubbio circa la diretta applicabilità nel nostro ordinamento delle norme CEDU nell’interpretazione offertane dalla Corte Europea, come rilevato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23934 del 22.9.2008: “Il 13 dicembre 2007 i capi di Stato e di governo dei ventisette membri dell’Unione Europea hanno sottoscritto a Lisbona il trattato che modifica il trattato sull’Unione e quello istitutivo della Comunità Europea. Oltre a modifiche formali ai testi dei trattati indicati (… l’art. 6 del nuovo trattato riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 …), e prevede l’adesione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, stabilendo, comunque, che i diritti fondamentali garantiti da detta convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri costituiscono principi generali del diritto 11 dell’Unione. […] Con la ratifica del trattato di Lisbona, di cui alla legge 2.8.2008 n. 130, si dovrebbe quindi aprire la strada all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio e comunque al controllo di costituzionalità che, anche nei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario non può essere escluso: a) quando la legge interna è diretta ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza dei trattati della comunità in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi; b) quando venga in rilievo il limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; c) quando si ravvisa un contrasto fra norma interna e direttiva comunitaria non dotata di efficacia diretta“.
c. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio indennitario “ridotto” (Corte Costituzionale, 24.10.2007, n. 348).
L’effetto più dirompente della normativa CEDU si è, tuttavia, sicuramente registrato con la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007, che ha finalmente dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, in quanto, prevedendo, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio dei suoli edificabili, il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu e per ciò stesso viola l’art. 117, comma 1, cost.” nonché “l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in via consequenziale ai sensi dell’art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87“.
Ha, infatti, osservato la Consulta come “un’indennità «congrua, seria ed adeguata» non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi l’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con mod., dalla l. 8 agosto 1992 n. 359, e l’art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, considerato che gli stessi (da un lato, facendo riferimento al reddito dominicale, il quale, pur mantenendo un sia pur flebile legame con il valore di mercato, produce il risultato pratico di dimezzare, il più delle volte, l’indennità, e, dall’altro lato, prevedendo un’ulteriore detrazione del 40 per cento, che è priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene, ma costituente effetto di un comportamento dell’espropriato, essendo esclusa in caso di cessione volontaria) prevedono un’indennità oscillante -nella pratica- tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene, la quale è ulteriormente falcidiata dall’imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa il 20 per cento“.
d. La sostituzione dell’art. 37 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 ad opera dell’art. 2, commi 88 e 89, della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008): l’espressa positivizzazione nel nostro ordinamento nazionale del criterio indennitario del pieno valore di mercato dei beni edificabili ablati.
Il vuoto normativo creato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale è stato colmato dal legislatore con l’art. 2, commi 89 e 90, della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che ha sostituito l’art. 37 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, in base al quale allo stato attuale: a) l’indennità di espropriazione di un’area edificabile va determinata in misura pari al valore venale del bene; b) solo se l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità può essere ridotta del 25%; c) nei casi in cui sia stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10%; d) risulta definitivamente soppressa la riduzione del 40% della indennità in caso di mancata cessione bonaria; e) le nuove disposizioni si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
Si sottolinea, peraltro, come la previsione della riduzione del 25% dell’indennità nel caso in cui l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, pur essendo conforme ai principi tracciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza Scordino del 29 marzo 2006, dovrà essere intesa in senso assolutamente restrittivo, come chiarito dalla stessa Corte Europea che ha legittimato tale riduzione in casi del tutto eccezionali e straordinari (tra cui a titolo meramente esemplificativo: i mutamenti radicali del sistema costituzionale di un paese quali la transizione della monarchia alla repubblica, nel caso Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce); il quadro di riforma generale dell’enfiteusi in Inghilterra, nel caso James e altri c. Regno Unito); la nazionalizzazione di società di costruzioni aeronautica e navale prevista dal programma economico, politico e sociale del partito che aveva vinto le elezioni, nel caso Lithgow e altri c. Regno Unito).
Anche la giurisprudenza nazionale si è, peraltro, già allineata a questa interpretazione restrittiva dell’indennità “ridotta” per le espropriazioni finalizzate ad interventi di riforma economico-sociale, negandone la configurabilità in ipotesi di espropri isolati (cfr. Cass. civ., SS. UU., 28.2.2008, n. 5269, nonché Cons. Stato, sez. IV, 4.8.2008, n. 3893), di edilizia convenzionata (cfr. Cass. civ. Sez. I, 4.2.2009, n. 2712) o di piani produttivi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8.10.2008, n. 24863).
È evidente, pertanto, che l’indennità di esproprio spettante ai Sigg.ri Talamo e Barcellona per l’ablazione dei loro terreni dovrà essere determinata in misura pari al pieno valore di mercato degli stessi, trattandosi di un’espropriazione del tutto ordinaria e territorialmente circoscritta, non integrante in alcun modo un intervento eccezionale di riforma economico-sociale.
3) Circa la necessaria considerazione della diminuzione di valore della proprietà residua
Nel caso di specie, l’espropriazione ha comportato anche un evidente danno alla residua proprietà degli istanti, in quanto la realizzazione della strada di servizio al P.E.E.P. ha finito per separare una parte dei terreni di pertinenza delle abitazioni dei Sigg.ri Talamo e Barcellona dal resto della proprietà, provocando un evidente decremento del valore di mercato sia fabbricati, sia dei terreni rimati isolati.
La spettanza di un idoneo ristoro di tale pregiudizio è, peraltro, espressamente prevista dall’art. 33, comma 1, del D.P.R. 327/2001, il quale -confermando sostanzialmente la previsione dell’art. 40 della legge fondamentale n. 2359/1865- stabilisce che “nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore“.
A tale proposito, la giurisprudenza ha più volte affermato che “il disposto dell’art. 40 (…) è espressione di un criterio di generale efficacia e quindi si applica anche alle espropriazioni, tanto di aree agricole (Cass. 9686-1995; 2133-1992) quanto di aree edificabili (Cass. 2728-2000;13887-1999; 6592-1996), per le quali leggi diverse fissino criteri indennitari che prescindono in tutto o in parte dal valore di mercato del bene (Cass. 7590-2001; 1806-2000; 9814-1999). Lo stesso richiede soltanto che si sia verificato un esproprio parziale, essendo rivolto a consentire di determinare la diminuzione di valore commerciale subita dal fondo residuo per effetto delle oggettive menomazioni subite; sicché non trova limitazioni né nella destinazione dell’area espropriata e di quella residua, né nella loro estensione ed il suo unico presupposto è costituito dal decremento di valore subito da un fondo a causa dell’avvenuta espropriazione di altra parte del fondo stesso (Cass. 7669-1999; 6722-1998; 3077-1997)” (così, Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2002, n. 14007).
Per quanto attiene, poi, specificatamente ai fabbricati, si è espressamente chiarito come “il deprezzamento di un fabbricato deve essere commisurato al valore venale dello stesso, atteso che il criterio di calcolo non si correla alla disposizione dell’art. 5 bis l. n. 359 del 1992 (che opera in tema di aree edificabili e non si estende quindi ai fabbricati)” (così, Cassazione Civile, Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 2580. Nello stesso senso, Cassazione Civile, Sez. I, 26 luglio 1996, n. 6765).
Alla luce di ciò, è evidente come i Sigg.ri Talamo e Barcellona abbiano anche diritto a vedersi indennizzati del pregiudizio arrecato loro dalla diminuzione di valore della proprietà residua a seguito della vicenda espropriativa.
4) Circa la responsabilità del soggetto espropriante e dei suoi dirigenti per gli eventuali maggiori esborsi pubblici da corrispondere a titolo di indennità
Devono, infine, evidenziarsi le conseguenze negative cui si esporranno l’Ente espropriante, nonché i suoi dirigenti e/o funzionari, in caso di eventuali maggiori esborsi pubblici da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione.
f. La responsabilità dell’Ente per gli oneri finanziari da sostenere per dare esecuzione all’eventuale sentenza di condanna dello Stato per violazione delle norme CEDU (art. 16 bis, comma 5, della L. 4.2.2005, n. 11).
L’art. 16 bis, comma 5, della Legge 4.2.2005 n. 11 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari“), inserito dall’art. 6 della Legge 25.2.2008 n. 34 (Legge comunitaria 2007), oltre a prevedere il generale obbligo per Regioni ed Enti Locali e per gli altri Enti pubblici di conformarsi alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria (dunque anche delle norme CEDU, a seguito della loro espressa “comunitarizzazione” per effetto del Trattato di Lisbona), ha anche stabilito che “lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni“.
Viene imposto, quindi, un esplicito obbligo per l’Autorità amministrativa procedente di dare diretta ed immediata applicazione alle norme della CEDU. Qualora, infatti, l’Ente espropriante si rifiutasse di dare applicazione a tali norme ed il privato cittadino fosse costretto a ricorrere, prima, alle Autorità Giudiziarie nazionali e, poi, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per veder pienamente tutelato il proprio diritto di proprietà, gli effetti economici derivanti dalla conseguente condanna di pagamento (formalmente) rivolta allo Stato italiano andrebbero integralmente a ricadere sull’Autorità amministrativa responsabile della violazione, proprio per effetto del citato art. 16 bis, comma 5, della Legge n. 11/2005.
g. La responsabilità degli amministratori e dei funzionari per danno erariale.
È, altresì, assolutamente pacifico in giurisprudenza che, qualora in sede di opposizione alla stima (o a seguito del giudizio instaurato presso la C.E.D.U.) il soggetto espropriante venga condannato al pagamento di una indennità di esproprio superiore a quella offerta in via amministrativa, sia configurabile una responsabilità contabile per danno erariale in capo ai funzionari e dirigenti, nonché ai legali rappresentanti del soggetto espropriante che si siano resi responsabili della violazione delle norme in materia di corretta determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione legittima (e, comunque, dei principi in materia stabiliti dalla Corte Europea nell’interpretazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU).
Le pronunce, sul punto, sono davvero copiose. Si ricordano a titolo esemplificativo:
Corte Conti, Sezione Basilicata, 1.4.2008, n. 90: va affermata la colpevolezza di chi (sindaco ed assessori) ha approvato atti espropriativi senza la previsione dei fondi necessari a pagare gli aventi diritto alle indennità;
Corte Conti, Sezione Calabria, 17.4.2007, n. 263: nel caso di condanna in sede giudiziale al risarcimento dei danni a terzi (o comunque ad una indennità espropriativa maggiore di quella determinata ed offerta), il danno erariale è rappresentato dal maggior esborso sostenuto dall’ente a seguito della sentenza rispetto all’indennità di occupazione legittima ed all’indennità d’esproprio comunque dovuta;
Corte Conti, Sezione Calabria, 5.10.2005, n. 936: il danno è rappresentato dai maggiori oneri a seguito del contenzioso instaurato dal privato proprietario del terreno espropriato, oneri che sarebbero stati evitati qualora l’espropriazione fosse stata espletata in base a corretti adempimenti procedurali e nel rispetto della normativa in materia di determinazione della indennità;
Corte Conti, Giurisdizionale Centrale, Sezione II, 15.3.2005, n. 96, e Corte Conti, Sezione Calabria, 1.7.2005, n. 764: il danno erariale è rappresentato dalla differenza tra l’indennità di esproprio riconosciuta dal giudice al cittadino espropriato e quanto effettivamente pagato dall’amministrazione espropriante.
È evidente, allora, che qualora l’indennità dovuta non dovesse essere correttamente determinata in sede amministrativa, ci si vedrà costretti a ricorrere alle competenti Autorità giudiziarie nazionali (ed eventualmente anche alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), esponendo così ad un futuro giudizio contabile per danno erariale i dirigenti e funzionari che abbiano agito in dispregio della vigente normativa nazionale ed europea in materia espropriativa.
Tutto ciò premesso e considerato[…]
EVIDENZIANO
che, secondo i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in riferimento all’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU, essi hanno diritto a vedersi corrisposta un‘indennità di espropriazione pari al valore di mercato dei terreni ablati (art. 37 del D.P.R. 327/2001), oltre alla diminuzione di valore della proprietà residua (art. 33 del D.P.R. 327/2001), indennità complessivamente maggiorata dagli interessi legali dalla data di emissione del decreto di esproprio sino al deposito della somma dovuta presso la competente Cassa Depositi e Prestiti,
SI RENDONO DISPONIBILI
tuttavia, a giungere ad una soluzione stragiudiziale e bonaria della vicenda, che eviti l’instaurazione di un lungo e defatigante contenzioso, e pertanto, ai soli fini conciliativi,
DICHIARANO
di essere disposti ad accettare la corresponsione di un’indennità di esproprio (comprensiva sia del valore dei terreni ablati, sia della diminuzione di valore della proprietà residua) pari a soli € 100,00 al mq e, dunque a complessivi € 220.000,00, da dividere secondo le rispettive quote di proprietà;
AVVERTONO
che, qualora il Comune di Livorno non dovesse accettare tale offerta e la Commissione Provinciale Espropri non dovesse determinare in modo congruo l’indennità dovuta, si vedranno costretti, loro malgrado, a ricorrere alle competenti Autorità giudiziarie nazionali, riservandosi, se necessario, di adire anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per veder integralmente tutelati i suoi diritti e rispettate le garanzie stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dai suoi Protocolli Addizionali;
INVITANO
il Comune di Livorno ad accertarsi di avere la previa disponibilità delle somme necessarie a corrispondere gli indennizzi e i risarcimenti in misura adeguata alle nuove norme ed ai nuovi indirizzi giurisprudenziali;
RICORDANO
che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza contabile sopra richiamato, i dirigenti del soggetto espropriante si renderanno responsabili di danno erariale nel caso in cui lo Stato od altro organismo di diritto pubblico si dovesse trovare a dover corrispondere, anche in via mediata, a seguito del ricorso alle competenti Autorità giudiziarie, un esborso di somme maggiori rispetto a quelle determinate in sede di offerta delle indennità di espropriazione e di occupazione
[…]
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
ISTRUZIONI PER TUTELARSI
A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
SE L'ESPROPRIATO
ha già un Professionista di sua fiducia
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 -
Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.
SE L'ESPROPRIATO
vuol richiedere assistenza a un Professionista dell'Associazione
- La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
- Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
- Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
- Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
- Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
- Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI
Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.