A.N.P.T.ES. - Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati.A.N.P.T.ES. Oltre 6.500 espropri trattati in 18 anni di attività. Tel. 340.95.85.515
Questo testo serve a dimostrare che non bisogna MAI AFFIDARSI alle IA che possono contenere gravi errori. Per informazioni corrette andate sull'INDICE GENERALE o chiedete un Colloquio telefonico gratuito.
QUI L'ESPROPRIATO PUÒ
  1. Avere assistenza GRATUITA cliccando qui COLLOQUIO TELEFONICO GRATUITO
  2. Esaminare l'assistenza a TARIFFE CONCORDATE per iscritto cliccando qui ISTRUZIONI PER TUTELARSI
  3. Consultare nell'INDICE GENERALE le nostre oltre 100 SCHEDE illustrative e le oltre 40.000 PAGINE di testi a difesa degli espropriati

Retrocessione totale e retrocessione parziale

La retrocessione è un istituto previsto dalla normativa italiana in materia di espropriazione per pubblica utilità. Consente al precedente proprietario di ottenere la restituzione, totale o parziale, del bene espropriato, qualora questo non sia stato utilizzato per l’opera pubblica prevista o non serva più alle finalità originarie.

Il principio che ispira la retrocessione è quello della funzione finalistica dell’esproprio: se il bene non è più necessario per la realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilità, non vi è più ragione per cui esso resti nel patrimonio pubblico. La proprietà deve dunque tornare al soggetto da cui era stata sottratta, alle condizioni stabilite dalla legge.

Normativa di riferimento

La disciplina della retrocessione è contenuta negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità). La legge distingue due ipotesi:

  • Retrocessione totale: riguarda l’intero bene espropriato;
  • Retrocessione parziale: riguarda una parte del bene che non è più funzionale all’opera.

La legge stabilisce che il bene deve essere restituito su richiesta del precedente proprietario, a un valore determinato secondo criteri specifici. L’amministrazione non può rifiutare la retrocessione se sussistono i presupposti.

Retrocessione totale: cos’è e quando si applica

Si ha retrocessione totale quando l’opera pubblica per la quale è stato disposto l’esproprio non è stata realizzata, oppure è stata definitivamente abbandonata o radicalmente modificata al punto da non richiedere più l’utilizzo del bene.

In questi casi, l’intero bene deve essere restituito al precedente proprietario, a condizione che quest’ultimo lo richieda e sia disposto a versare il corrispettivo stabilito.

Le condizioni per richiedere la retrocessione totale sono:

  • l’assenza di realizzazione dell’opera dopo un tempo congruo (generalmente 10 anni);
  • la rinuncia formale o sostanziale dell’amministrazione all’opera;
  • la mancata destinazione del bene a finalità di pubblica utilità diverse da quelle originarie.

Il diritto alla retrocessione non è automatico, ma deve essere attivato dal cittadino con un’istanza formale e motivata.

Retrocessione parziale: definizione e casistica

La retrocessione parziale riguarda le ipotesi in cui solo una parte del bene espropriato non sia stata utilizzata per l’opera pubblica, mentre la restante parte è stata impiegata correttamente secondo il progetto.

In questi casi, il precedente proprietario può richiedere la restituzione della porzione inutilizzata, purché essa sia autonomamente utilizzabile e non sia destinata ad altri scopi pubblici. L’amministrazione deve valutare la richiesta e, se accoglibile, definire la porzione da retrocedere e il relativo corrispettivo.

La retrocessione parziale può riguardare, ad esempio:

  • strade progettate su aree più ampie di quelle effettivamente occupate;
  • opere pubbliche realizzate solo in parte del fondo;
  • edifici pubblici costruiti su una porzione e abbandono del resto;
  • progetti variati successivamente che rendono superflua una parte del terreno.

Procedura per la richiesta di retrocessione

Il soggetto espropriato che ritiene di avere diritto alla retrocessione deve presentare una domanda all’amministrazione titolare del bene o al beneficiario dell’esproprio. La richiesta deve essere motivata e corredata da:

  • dati catastali del bene espropriato;
  • indicazione della data e del decreto di esproprio;
  • descrizione dei motivi della mancata realizzazione dell’opera o dell’inutilizzo della porzione di bene;
  • richiesta espressa di retrocessione totale o parziale.

L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro un termine ragionevole, accogliendo o rigettando l’istanza. In caso di silenzio o diniego ingiustificato, il proprietario può proporre ricorso al giudice amministrativo.

Determinazione del prezzo di retrocessione

La retrocessione non comporta la restituzione gratuita del bene. Il precedente proprietario deve versare un corrispettivo, che viene stabilito secondo criteri oggettivi.

Secondo l’art. 47, comma 5, del Testo Unico, il prezzo è pari all’indennità effettivamente corrisposta per l’esproprio. Tuttavia, se il valore di mercato del bene alla data della retrocessione è inferiore all’indennità originaria, il corrispettivo è ridotto in misura corrispondente.

Se invece il valore di mercato è superiore, l’amministrazione non può pretendere di più, perché ciò si tradurrebbe in una speculazione ai danni del cittadino.

Effetti della retrocessione

L’accoglimento della domanda di retrocessione comporta:

  • la stipula di un atto pubblico tra l’amministrazione e il precedente proprietario;
  • il versamento del corrispettivo entro i termini pattuiti;
  • il trasferimento della proprietà con effetto traslativo;
  • la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

Il bene rientra così nel patrimonio del richiedente, che ne diventa nuovamente proprietario a tutti gli effetti. Eventuali imposte o oneri di registro sono a carico delle parti secondo gli accordi.

Termini per l’esercizio del diritto

La legge non prevede un termine perentorio, ma è generalmente ritenuto ragionevole esercitare la richiesta di retrocessione entro dieci anni dall’esproprio o dalla mancata realizzazione dell’opera.

Decorso tale termine senza richiesta, si può ritenere che il diritto si sia prescritto, salvo prove contrarie o cause di sospensione.

Contenzioso in caso di diniego

Se l’amministrazione rigetta la richiesta o non risponde, il cittadino può proporre ricorso:

  • al TAR per l’annullamento del diniego e l’ordine di retrocessione;
  • al giudice civile per il risarcimento dei danni da mancata restituzione del bene;
  • alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in casi estremi di violazione del diritto di proprietà.

Il giudice può accertare l’inutilizzo del bene, ordinare la retrocessione o liquidare il danno patrimoniale conseguente.

 

Nota importante

Questo testo serve a dimostrare gli errori commessi dalle IA.

Per consultare testi corretti scritti da professionisti esperti consultate il sito www.anptes.org
e visitate almeno le seguenti sezioni:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura

A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
B.1 COLLOQUIO TELEFONICO GRATUITO

_________________

Leggi il nostro glossario espropri

A.N.P.T.ES.
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 16/10/2025