La retrocessione è un istituto previsto dalla normativa italiana in materia di espropriazione per pubblica utilità. Consente al precedente proprietario di ottenere la restituzione, totale o parziale, del bene espropriato, qualora questo non sia stato utilizzato per l’opera pubblica prevista o non serva più alle finalità originarie.
Il principio che ispira la retrocessione è quello della funzione finalistica dell’esproprio: se il bene non è più necessario per la realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilità, non vi è più ragione per cui esso resti nel patrimonio pubblico. La proprietà deve dunque tornare al soggetto da cui era stata sottratta, alle condizioni stabilite dalla legge.
La disciplina della retrocessione è contenuta negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità). La legge distingue due ipotesi:
La legge stabilisce che il bene deve essere restituito su richiesta del precedente proprietario, a un valore determinato secondo criteri specifici. L’amministrazione non può rifiutare la retrocessione se sussistono i presupposti.
Si ha retrocessione totale quando l’opera pubblica per la quale è stato disposto l’esproprio non è stata realizzata, oppure è stata definitivamente abbandonata o radicalmente modificata al punto da non richiedere più l’utilizzo del bene.
In questi casi, l’intero bene deve essere restituito al precedente proprietario, a condizione che quest’ultimo lo richieda e sia disposto a versare il corrispettivo stabilito.
Le condizioni per richiedere la retrocessione totale sono:
Il diritto alla retrocessione non è automatico, ma deve essere attivato dal cittadino con un’istanza formale e motivata.
La retrocessione parziale riguarda le ipotesi in cui solo una parte del bene espropriato non sia stata utilizzata per l’opera pubblica, mentre la restante parte è stata impiegata correttamente secondo il progetto.
In questi casi, il precedente proprietario può richiedere la restituzione della porzione inutilizzata, purché essa sia autonomamente utilizzabile e non sia destinata ad altri scopi pubblici. L’amministrazione deve valutare la richiesta e, se accoglibile, definire la porzione da retrocedere e il relativo corrispettivo.
La retrocessione parziale può riguardare, ad esempio:
Il soggetto espropriato che ritiene di avere diritto alla retrocessione deve presentare una domanda all’amministrazione titolare del bene o al beneficiario dell’esproprio. La richiesta deve essere motivata e corredata da:
L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro un termine ragionevole, accogliendo o rigettando l’istanza. In caso di silenzio o diniego ingiustificato, il proprietario può proporre ricorso al giudice amministrativo.
La retrocessione non comporta la restituzione gratuita del bene. Il precedente proprietario deve versare un corrispettivo, che viene stabilito secondo criteri oggettivi.
Secondo l’art. 47, comma 5, del Testo Unico, il prezzo è pari all’indennità effettivamente corrisposta per l’esproprio. Tuttavia, se il valore di mercato del bene alla data della retrocessione è inferiore all’indennità originaria, il corrispettivo è ridotto in misura corrispondente.
Se invece il valore di mercato è superiore, l’amministrazione non può pretendere di più, perché ciò si tradurrebbe in una speculazione ai danni del cittadino.
L’accoglimento della domanda di retrocessione comporta:
Il bene rientra così nel patrimonio del richiedente, che ne diventa nuovamente proprietario a tutti gli effetti. Eventuali imposte o oneri di registro sono a carico delle parti secondo gli accordi.
La legge non prevede un termine perentorio, ma è generalmente ritenuto ragionevole esercitare la richiesta di retrocessione entro dieci anni dall’esproprio o dalla mancata realizzazione dell’opera.
Decorso tale termine senza richiesta, si può ritenere che il diritto si sia prescritto, salvo prove contrarie o cause di sospensione.
Se l’amministrazione rigetta la richiesta o non risponde, il cittadino può proporre ricorso:
Il giudice può accertare l’inutilizzo del bene, ordinare la retrocessione o liquidare il danno patrimoniale conseguente.
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A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
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