Ricorso al TAR per Occupazione Illegittima del Terreno: Risarcimento Danni e Tutela della Proprietà
Annullamento di Atti Amministrativi, Demolizione e Sgombero: Percorso Giudiziario e Responsabilità degli Enti
Criteri per il Calcolo del Risarcimento: Valore di Mercato, Interessi, Rivalutazione e Applicazione CEDU
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA OMISISS
R I C O R S O
La signora OMISISS rappresentata e difesa nel presente giudizio giusta delega in calce dall’Avv. OMISISS ed elettivamente domiciliati in OMISISS presso lo studio dell’Avv. OMISISS, espone quanto segue
– ricorrente –
C O N T R O
- il MINISTERO DELL’INTERNO in persona del ministro p.t.
- il PREFETTO DI OMISISS in persona del Prefetto p.t.
- il COMUNE DI OMISISSin persona del legale rappresentante p.t.
- la societa’ OMISISSP.A. in persona del legale rappresentante p.t.
– resistente –
F A T T O
La ricorrente signora OMISISS e’ proprietaria di un appezzamento di terreno in OMISISS esteso in mq 16.186 ed allibrato in catasto alla partita OMISISS foglio OMISISS particella OMISISS (s.e.o.).
Con delibera del Consiglio Comunale n. OMISISS del .12.1OMISISS5 il Comune di OMISISS aveva incluso la citata proprieta’ della signora OMISISS tra le aree da recuperare all’urbano in forza dell’art. 14 e dell’art. 21 della legge Regionale Sicilia n. 37 del 10.8.1OMISISS5 per effetto della quale era inibita qualsiasi costruzione sul fondo di cui trattasi.
Su istanza della societa’ OMISISS s.p.a., titolare di un mulino pastificio limitrofo al detto fondo, che si era avvalsa di documentazione urbanistica errata dalla quale risultava invece che il terreno indicato faceva parte della esistente zona industriale, il Prefetto di OMISISS emetteva il decreto n. OMISISS del 17.9.1OMISISS7 (doc. n. 1) con il quale dichiarava la pubblica utilita’ del progetto di ampliamento del pastificio OMISISS s.p.a..
Con successivo decreto n. OMISISS del 18.1.1OMISISS8 (doc. n. 2), lo stesso Prefetto disponeva l’espropriazione del fondo della OMISISS per una superficie di 15.790 mq. in favore della societa’ OMISISS s.p.a..
In data 12.5.1OMISISS8 la societa’ OMISISS s.p.a. si immetteva nel possesso del fondo esteso 15.790 mq., come risulta dal relativo verbale (doc. n. 3).
- Svolgimento del primo giudizio
(promossa da OMISISS ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto contenente la dichiarazione di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio)
- il giudizio di primo grado
Avverso i decreti del Prefetto di OMISISS di dichiarazione della pubblica utilita’ del progetto e di esproprio, la signora OMISISS proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. della Sicilia sostenendo, tra gli altri motivi, che il terreno espropriato ricadeva in zona vincolata dalla legge Regione Siciliana n. 37 del 10.8.1OMISISS5 che escludeva ed inibiva la possibilita’ di ogni tipo di intervento edilizio. Per l’effetto, mancava il fondamento stesso ed il presupposto urbanistico necessario per la emissione del decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio, non essendo giuridicamente lecita e legittima l’iniziativa della societa’ OMISISS s.p.a. tesa ad ottenere – in vista dell’ampliamento del proprio stabilimento industriale – l’espropriazione di un’area preclusa ad ogni attivita’ edilizia.
Con sentenza n. OMISISS (doc. n. 4), il T.A.R. Sicilia respingeva il ricorso della signora OMISISS.
Avverso tale sentenza la signora OMISISS spiegava appello insistendo nella illegittimita’ dei decreti impugnati in forza della circostanza che il terreno espropriato ricadeva in zona gravata da vincolo assoluto di inedificabilita’ e che dunque lo stesso non potesse essere espropriato per l’ampliamento industriale richiesto dalla societa’ OMISISS s.p.a..
Con sentenza n. OMISISS/19OMISISS (passata in giudicato) (doc. n. 5), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l’appello della signora OMISISS e per l’effetto dichiarava l’illegittimita’ decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio emesso dal Prefetto di OMISISS ed annullava gli stessi. In particolare il giudice del gravame stabiliva testualmente che “…e’ fuori discussione che l’area in questione ricadesse in una zona che il Comune aveva individuato come area di recupero nella quale non erano consentite nuove costruzioni; ed e’ palese l’illogicita’ dell’ampliamento di un opificio industriale, comportante dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dell’opera medesima in un’area in cui quell’ampliamento era vietato dalla normativa urbanistica fino all’adozione di determinati strumenti pianificatori”.
- il giudizio di cassazione
Avverso tale sentenza la societa’ OMISISS s.p.a. interponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’intervenuta costruzione dei manufatti industriali sul fondo di proprieta’ della signora OMISISS avesse comportato l’acquisto in proprio favore del diritto di proprieta’ del fondo medesimo per effetto ed in forza dell’istituto della occupazione acquisitiva o espropriazione sostanziale (tale circostanza avrebbe comportato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che oggetto della controversia erano non piu’ gli interessi legittimi ma i diritti soggettivi).
Con la sentenza n. 725/1999 (doc. n. 6) la Corte di Cassazione SS.UU. disattendeva completamente i motivi della societa’ OMISISS s.p.a. stabilendo in particolare (vedi pagg. 4 e 5):
- che gia’ nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al T.A.R. Sicilia la societa’ OMISISS s.p.a. aveva dedotto il proprio sopraggiunto acquisto della proprieta’ dell’area della signora OMISISS in forza del fenomeno della occupazione acquisitiva ed in conseguenza di questo evento aveva eccepito la sopraggiunta carenza di interesse alla azione;
- che l’eccezione era stata espressamente disattesa dal giudice di primo grado;
- che l’eccezione medesima (concernente l’applicabilita’ dell’istituto della accessione invertita in favore di un soggetto privato e comunque in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilita’) non poteva piu’ essere riproposta in sede di giudizio di cassazione a causa di una sopraggiunta preclusione processuale in cui la societa’ OMISISS s.p.a. era incorsa gia’ in sede di giudizio di appello;
- che pertanto il motivo era inammissibile.
Con la medesima sentenza n. 725/1999, la Corte di Cassazione SS.UU. – nell’affrontare il merito della controversia – stabiliva testualmente (vedi pag. 8):
- “che la declaratoria (prodromica alla successiva espropriazione di un immobile di un terzo) che un opera e’ di pubblica utilita’ presuppone l’accertamento della giuridica realizzabilita’ della stessa, e questo accertamento deve essere compiuto nell’ipotesi in cui (come nella specie) tale qualifica consegua per legge all’approvazione dell’opera;
- che alla data del decreto accertante la pubblica utilita’ dell’ampliamento del pastificio OMISISS (17.9.1OMISISS7) il fondo della OMISISS era giuridicamente inedificabile in quanto era ubicato quale area libera interna nell’ambito di un agglomerato che il Comune di OMISISS aveva individuato come “area di recupero” assoggettato alla disciplina di cui alla legge Regione Sicilia del 10.8.1OMISISS5 n. 37 dettante “norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico – edilizia…”;
- che il Comune di OMISISS non aveva ancora approvato il piano particolareggiato, attraverso il quale, cosi’ come previsto dall’art. l4 della stessa fonte legislativa, si realizza il recupero urbanistico dell’agglomerato individuato come area da recuperare;
- che pertanto, giusta il disposto dell’art. 21 della medesima legge Regione Sicilia n. 37/1OMISISS5 (…) in relazione al fondo OMISISS sussisteva per legge un divieto di rilascio di concessioni per la sua edificabilita’;
- che conseguentemente, a quella data – … – l’opera non poteva che essere qualificata come giuridicamente irrealizzabile;
- che in questa prospettiva risultava immediatamente palese l’illogicita’ dell’approvazione [nel senso della sua giuridica irrealizzabilita’] di un progetto di ampliamento di un opificio industriale comportante dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e di urgenza dell’opera medesima, in un’area in cui quell’ampliamento era vietato dalla normativa urbanistica fino all’adozione di determinati strumenti pianificatori…”;
- che tanto comportava l’illegittimita’ del decreto declaratorio della pubblica utilita’ dell’opera, con il connesso travolgimento del decreto di espropriazione”.
In forza di tale motivazione, la Corte di Cassazione SS.UU. dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a. avverso la sentenza n. OMISISS/19OMISISS emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la quale dunque, per effetto del giudizio di cassazione, e’ passata in giudicato.
- Svolgimento del secondo giudizio
(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. che ha impugnato il provvedimento di autoannullamento della concessioni edilizie rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. nonche’, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. 366 del 20.12.2000 di demolizione delle opere realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi)
- il giudizio di primo grado
Con provvedimento prot. n. OMISISS del 16.10.2000 (doc. n. 7) emesso in via di autotutela, il Comune di OMISISS (viste la sentenza n. OMISISS/19OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva dichiarato l’illegittimita’ decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio e la sentenza n. 725/1999 della Corte di Cassazione SS.UU. che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a.) procedeva all’annullamento della concessione edilizia n. 871 del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. 1011 del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. 478 del 17.7.1993 tutte rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. per la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale.
Avverso tale provvedimento di annullamento, la societa’ OMISISS s.p.a. spiegava nuovo ricorso dinanzi al T.A.R. della Sicilia iscritto con il n. OMISISS (riunito in corso di giudizio al ricorso n. OMISISS ed al ricorso n. OMISISS entrambi proposti dalla signora OMISISS).
Con sentenza n. OMISISS depositata in segreteria in data 11.11.2002 (doc. n. 8), il T.A.R. della Sicilia riassumeva gli sviluppi processuali attraverso i quali si erano snodati i precedenti giudizi e dichiarava inammissibili i ricorsi iscritti al n. OMISISS ed al n. OMISISS proposti dal OMISISS e rigettava il ricorso iscritto al n. OMISISS proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a., stabilendo:
- che “…l’annullamento dei decreti del Prefetto di OMISISS… con i quali e’ stata disposta la espropriazione dei terreni di proprieta’ della signora OMISISS, incide necessariamente sulle legittimita’ dei successivi atti concessori ed autorizzatori…” (pag. 20 rigo 9 e ss.);
- che “…l’annullamento dei decreti di espropriazione ha fatto venir meno (ora per allora) il presupposto su cui si sono fondati gli atti emanati, concessioni edilizie ed autorizzazione edilizia, determinando la nullita’ degli stessi” e che “l’interesse pubblico attuale all’annullamento delle concessioni ed autorizzazione in questione e’ da ritenere strettamente connesso all’accertamento dell’illegittimita’ del loro rilascio per la carenza che persiste, in capo alla societa’ OMISISS s.p.a., di valido titolo che consentisse l’uso del bene” (pag. 20 rigo 20 e ss.).
Avverso la sentenza n. OMISISS del T.A.R. Sicilia la societa’ OMISISS s.p.a. spiegava appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, insistendo nelle ragioni spese nel corso del giudizio di primo grado e lamentando il vizio di omissione di pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti con cui, in pendenza del giudizio di primo grado, aveva impugnato e dedotto l’illegittimita’ dell’ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 (doc. n. 9) con la quale il Comune di OMISISS aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate sulla base delle concessioni edilizie e dell’autorizzazione edilizie annullate in via di autotutela nonche’ il ripristino dello stato dei luoghi.
Con la sentenza n. OMISISS depositata in segreteria in data 30.11.2005 (doc. n. 10), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respingeva il gravame della societa’ OMISISS s.p.a. e stabiliva in particolare:
- che “… la proprieta’ del suolo non puo’ ritenersi essere stata mai acquisita dall’appellante” (pag. 8 rigo 13);
- che in particolare (ed ai fini del presente giudizio) con riferimento al quarto motivo di appello (con cui la societa’ lamentava l’omissione di pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti con cui aveva dedotto nel corso del primo grado l’illegittimita’ dell’ordinanza di demolizione n. OMISISS del 20.12.2000 in quanto estesa anche a manufatti ricadenti su area di proprieta’ della OMISISS s.p.a. diversa da quella oggetto di esproprio), “…il motivo e’ infondato dovendosi l’ordine demolitorio intendere nel senso che esso legittimamente si estende (solo) a quei manufatti che essendo ubicati sul confine o nei pressi del confine tra il fondo della OMISISS e la residua proprieta’ Piatti, sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata” (pag. 9 rigo 8 e ss.) (fermo restando ovviamente l’ordine demolitorio per la parte relativa ai manufatti costruiti per intero sulla proprieta’ della OMISISS).
La sentenza n. OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e’ passata in giudicato per non essere stata impugnata in cassazione ne’ per revocazione, come risulta dal relativo certificato del 6.11.2007.
- Svolgimento del terzo giudizio
(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale n. OMISISS del 8.2.2006 di demolizione dei manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi)
- il giudizio di primo grado
Con successiva ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006 (doc. n. 11), il Comune di OMISISS – dopo aver premesso che con propria precedente ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 aveva ingiunto alla societa’ OMISISS s.p.a. la demolizione delle opere eseguite in forza della concessioni edilizie e della autorizzazione poi annullate in via di autotutela e che avverso la citata ordinanza la societa’ aveva adito dapprima il T.A.R. della Sicilia con la sentenza n. OMISISS aveva respinto il ricordo e quindi il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che con sentenza n. 825/2005 aveva respinto l’appello – ordinava nuovamente alla societa’ OMISISS s.p.a. di provvedere, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla relativa notificazione, alla demolizione delle opere ivi elencate (peraltro gia’ indicate nella precedente ordinanza n.
Avverso la citata ordinanza di demolizione di ripristino n. OMISISS del 8.2.2006, la societa’ OMISISS s.p.a. spiega nuovamente ricorso al T.A.R. della Sicilia il quale, con ordinanza cautelare n. OMISISS (doc. n. 12) accoglieva la domanda incidentale e per l’effetto sospendeva l’efficacia e l’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato.
- il giudizio cautelare di appello
Avverso l’ordinanza cautelare n. OMISISS del 10.5.2006 emessa dal T.A.R. della Sicilia, proponeva appello la signora OMISISS.
Con ordinanza n. OMISISS del 8.6.2006 (doc. n. 13), il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana accoglieva l’appello della signora OMISISS e stabiliva testualmente “…vista la decisione di questo Consiglio del 30.11.2005 n. OMISISS, l’ordinanza appellata deve essere annullata nella parte in cui essa ha sospeso l’ordine di demolizione impugnato in primo grado anche in riferimento ai manufatti di cui al punto 4 della parte motiva di detta decisione n. OMISISS relativamente ai quali dunque deve essere ripristinata l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado)”.
- Svolgimento del quarto giudizio
(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale n. OMISISS del 20.10.2006 di sgombero dei terreni di proprieta’ di OMISISS)
- il giudizio di primo grado
Infine, con ulteriore ordinanza n. OMISISS del 19.10.2006 (doc. n. 14), il Comune di OMISISS – dopo aver fatto richiamo alla propria precedente ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006 ed alla pronuncia n. 472/2006 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e vista la persistente inottemperanza della societa’ OMISISS s.p.a. a procedere effettivamente alla demolizione – ordinava alla medesima societa’ OMISISS s.p.a. di provvedere allo sgombero degli immobili e dei manufatti da persone e da cose di cui alla ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006.
Con ordinanza cautelare n. 1457/2006 del 20.12.2006 (doc. n. 15), il T.A.R. della Sicilia, adito dalla societa’ OMISISS s.p.a., dopo aver riassunto i termini della controversia alla luce delle precedenti pronunce emesse in sede di merito ed in sede cautelare, respingeva la domanda cautelare di sospensione spiegata dalla societa’ per l’annullamento dell’ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006 di demolizione delle opere edilizie abusive nonche’ dell’ordinanza n. OMISISS del 20.10.2006 di sgombero dello stabilimento e dei manufatti costruiti dalla societa’ medesima.
Infine, corre l’obbligo di aggiungere che la societa’ OMISISS s.p.a.:
- con nota del 8.3.2007 (doc. n. 16), informava il Comune di OMISISS che in data 12.3.2007 avrebbe dato inizio alle operazioni di sgombero delle opere e dei manufatti indicati nella ordinanza n. OMISISS/2006 e che le relative operazioni avrebbero dovuto concludersi entro il 31.5.2007;
- con successiva nota del 31.5.2007 (doc. n. 17), invocando genericamente una non meglio specificata “…complessita’ delle operazioni e delle difficolta’ tecniche risincontrate nello smontaggio degli impianti e dei macchinari…” informava il comune che le relative operazioni si sarebbero concluse entro il termine del 31.7.2007;
- con ulteriore nota del 31.7.2007 (doc. n. 18), informava il comune in ordine allo stato di esecuzione della ordinanza n. OMISISS/2006 (eseguita in minima parte e limitatamente alle opere ed infrastrutture secondarie e minori e comunque a quelle gia’ obsolete e vecchie) ed invocando ancora “…difficolta’ riscontrate nel reperire sul mercato aziende specializzate ad eseguire i lavori di demolizione controllata di opere in cemento armato e disponibili ad iniziare i lavori a breve tempo…” aggiungeva di aver gia’ provveduto alla stipula del relativo contratto per l’appalto dei lavori di demolizione controllata delle strutture in cemento armato e che l’azienda appaltatrice aveva previsto l’inizio dei lavori per il giorno 17.9.2007 e che gli stessi saranno completati entro il termine del 30.11.2007;
- da ultimo, con ordinanza n. OMISISS del 26.5.2008 (doc. n. 19), il Comune di OMISISS, nel confermare il contenuto e l’efficacia delle precedenti ordinanze, ha nuovamente ingiunto (per l’ennesima volta) alla societa’ OMISISS s.p.a. la demolizione e lo sgombero delle opere edilizie e di quant’altro ancora presente all’interno dell’area di proprieta’ esclusiva della signora OMISISS, realizzati in virtu’ di concessione edilizia n. OMISISS del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. OMISISS del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. OMISISS del 17.7.1993, tutte revocate in autotutela con proprio provvedimento del 16.10.2000 prot. n. OMISISS;
- che in data 30.9.2008, la societa’ OMISISS s.p.a. provvedeva al rilascio ed alla riconsegna solo parziale del fondo di cui trattasi per effetto della quale alla creditrice istante non e’ stata rilasciata una superficie estesa 7.260,43 mq. (s.e.o.), come risulta dal verbale redatto in pari data dall’ufficiale giudiziario;
- che a tutt’oggi la societa’ OMISISS s.p.a. continua a detenere abusivamente, senza titolo, illecitamente ed illegittimamente un parte del terreno di cui trattasi limitatamente alla superficie pari a 260,43 mq. (di cui mq. 5.178,89 tuttora coltivati a vivaio e mq. 2.081,54 non coltivati) (s.e.o.).
D I R I T T O
- QUANTO ALLA INDIVIDUAZIONE DEL FATTO ILLECITO
Secondo la dottrina tradizionale, alla configurazione della fattispecie dell’illecito concorrono:
- la condotta materiale;
- l’antigiuridicita’;
- la colpevolezza;
- il nesso di causalita’ adeguata (tra condotta ed evento).
Orbene, la sussistenza nella fattispecie degli elementi costitutivi di cui sopra risulta ampiamente comprovata gia’ dalla esposizione in punto di fatto contenuta nella prima parte del presente ricorso.
In particolare, a tutt’oggi una parte del fondo di proprieta’ della ricorrente continua ad essere abusivamente occupato e detenuto dalla societa’ OMISISS s.p.a. non ostante:
- che il decreto n. 9785 del 17.9.1OMISISS7 di dichiarazione della pubblica utilita’ e ch e il successivo decreto n. OMISISS del 18.1.1OMISISS8 di esproprio siano stati definitivamente annullati dalla sentenza n. OMISISS/19OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana passata in giudicato;
- che la concessione edilizia n. OMISISS del 26.8.1994, la concessione edilizia in variante n. OMISISS del 16.6.1997 e l’autorizzazione edilizia n. OMISISS del 17.7.1993 (tutte rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. per la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale) siano state autoannullate dal Comune di OMISISS in autotutela con provvedimento prot. n. OMISISS del 16.10.2000, la cui legittimita’ e’ stata confermata dalla sentenza nOMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, passata in giudicato;
- che il Comune di OMISISS abbia infruttuosamente ingiunto la demolizione delle opere realizzate sulla base delle concessioni edilizie e dell’autorizzazione edilizie annullate in via di autotutela nonche’ il ripristino dello stato dei luoghi, con l’ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000, la cui legittimita’ e’ stata parimenti confermata dalla sentenza n. OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, passata in giudicato;
- che il Comune di OMISISS abbia ingiunto una seconda volta la demolizione delle opere eseguite in forza della concessioni edilizie e della autorizzazione poi annullate in via di autotutela, con una seconda ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006, la cui efficacia e legittimita’ sono state confermate con ordinanza n. OMISISS del 8.6.2006 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana;
- che l’ulteriore ordine di sgombero del terreno di proprieta’ della ricorrente sia stato ingiunto dal Comune di OMISISS con l’ordinanza n. OMISISS del 19.10.2006, la cui efficacia e legittimita’ sono state confermate dalla ordinanza cautelare n. OMISISS del 20.12.2006 emessa dal Tar della Sicilia.
Per quanto sopra, la societa’ OMISISS s.p.a. dunque si e’ resa responsabile di una condotta commissiva.
Oltre alla citata societa’, devono ritenersi corresponsabili del danno di cui trattasi:
- sia il Prefetto di OMISISS/Ministero dell’Interno, quanto meno per essersi del tutto disinteressato a rimuovere gli effetti nel frattempo prodotti dal decreto n. 15682 del 18.1.1OMISISS8, definitivamente annullati dalla sentenza n. OMISISS/19OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana passata in giudicato, a seguito della quale avevano l’obbligo giuridico di garantire il cosiddetto effetto ripristinatorio e quello conformativo;
- sia il Comune di OMISISS, per aver omesso di provvedere alla esecuzione d’ufficio (solo formalmente annunciata) delle proprie ordinanze e per essersi anch’esso del tutto disinteressato di rimuovere gli effetti nel frattempo prodotti dai propri provvedimenti di cui sopra, tutti annullati per effetto delle rispettive sentenze, a seguito delle quali anch’esso aveva l’obbligo giuridico di garantire il cosiddetto effetto ripristinatorio e quello conformativo.
Il Prefetto/Ministero dell’Interno ed il comune si sono resi responsabili, quanto meno, di una condotta omissiva.
L’antigiuridicita’ della condotta ed il relativo giudizio di riprovevolezza devono dunque essere individuati, tra gli altri elementi, nella circostanza che la detenzione e l’occupazione del fondo della ricorrente si sono protratte (e perdurano tuttora) non solo in mancanza di qualunque titolo idoneo a giustificare la sottrazione del possesso del fondo, ma addirittura:
- per la societa’ OMISISS s.p.a., in manifesta violazione dell’obbligo di rilasciare il fondo impartito dalla serie reiterata degli indicati provvedimenti amministrativi e giurisdizionali;
- per il Prefetto/Ministero dell’Interno, in manifesta violazione dell’obbligo di conformarsi al contenuto delle indicate sentenze e di garantire il cosiddetto effetto ripristinatorio e quello conformativo.
- il nesso di causalita’ diretta
E’ appena il caso di precisare, qualora ve ne fosse bisogno, che le argomentazioni fin qui esposte forniscono altresi’ la prova che il danno patito dalla ricorrente (consistente nel mancato godimento del fondo e dei suoi frutti dal 12.5.1OMISISS8 ad oggi e dunque per ben 20 anni !) e’ stato prodotto in maniera immediata e diretta dalla condotta della societa’ OMISISS .p.a. (fatto commissivo) e dal Prefetto di OMISISS/Ministero dell’Interno (fatto omissivo)
- QUANTO AL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
- in via principale: il criterio previsto dall’art. 50 d.p.r. n. 327/2001
Si tratta di dunque di individuare un criterio idoneo e legittimo per determinare il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per il mancato godimento e la mancata disponibilita’ del suo fondo a causa dell’occupazione illegittima ed illecita dello stesso per il periodo decorrente dalla data della immissione in possesso (12.5.1OMISISS8):
- fino al 30.9.2008 per la parte di superficie riconsegnata alla proprietaria in pari data;
- fino ad oggi e fino all’effettivo rilascio per la parte di superficie estesa 7.260,43 mq. ancora abusivamente detenuta.
A tal fine, appare opportuno prendere le mosse dallo stesso dato normativo contenuto nell’art. 50 d.p.r. n. 327/2001 il quale dispone testualmente che “nel caso di occupazione di un’area, e’ dovuta al proprietario una indennita’ per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita’ pari ad un dodicesimo di quella annua”.
A tal fine, soccorre la copiosa giurisprudenza formatasi proprio in materia di espropriazione con riferimento pero’ all’ipotesi di occupazione illecita (coincidente con la fattispecie oggetto del presente giudizio per l’identita’ del titolo giustificativo e della natura illecita della causa).
Sul punto specifico, gia’ la giurisprudenza piu’ risalente aveva stabilito:
- che l’indennita’ per il periodo di occupazione legittima deve essere calcolata in misura percentuale rispetto al valore del fondo (Cass. SS.UU. 2.7.2004 n. 12139);
- che “l’indennita’ di occupazione legittima di un’area edificabile deve liquidarsi in una percentuale corrispondente ai frutti della somma che sarebbe stata corrisposta all’espropriato per l’ablazione subita …” (Cass. 9.11.2004 n. 21352);
- “in tema di risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima di un fondo agricolo, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, deve farsi riferimento non ad un valore convenzionale (o legale) dell’immobile, quale e’ quello (medio) stabilito dall’ 16 della legge n. 865/1971, ma al valore reale del bene, che e’ il solo che ne rispecchia le specifiche caratteristiche e che e’ perciò idoneo a fungere da parametro pienamente “reintegrativo” del pregiudizio subito dal danneggiato nel suo patrimonio. Pertanto, qualora si adotti il criterio di commisurare il risarcimento per l’occupazione agli interessi legali sul valore del fondo occupato, tale valore non puo’ essere che quello venale (o reale), perché gli interessi riferiti ad un valore diverso non traducono l’equivalente monetario dei frutti non percepiti e non sono, percio’, utilizzabili come mezzo di determinazione del danno imputabile al mancato godimento del fondo” (Cass. n. 2791 9.6.1OMISISS9);
- che “i criteri dettati dalla legge n. 865/1971, per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, non sono utilizzabili al diverso fine della quantificazione del danno, il quale e’ spettante al proprietario del fondo occupato per l’illegittimo protrarsi dell’occupazione oltre il biennio e per l’impossibilita’ di restituzione del bene medesimo, atteso che tale danno va commisurato al valore dell’immobile, in relazione al corrispettivo che detto proprietario avrebbe potuto conseguire in una libera contrattazione…” (Cass. n. 6308 del 3.1.1OMISISS0).
E’ poi appena il caso di precisare che se il criterio di origine pretoria dell’interesse legale sul valore venale del fondo e’ ormai da tempo pacificamente utilizzato per calcolare presuntivamente l’indennita’ spettante al proprietario per compensarlo del mancato godimento del fondo e dei suoi frutti per il periodo di occupazione legittima, a maggior ragione quanto meno tale stesso criterio deve poter applicazione anche alla fattispecie nella quale invece l’occupazione e’ connotata da una causa illecita (che implica dunque un aggravamento della responsabilita’ ed una conseguente amplificazione del risarcimento rispetto alla diversa ipotesi dell’occupazione legittima).
Solo per facilita’ di consultazione, si segnalano a tale fine le seguenti massime:
- “per effetto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 5 del 1OMISISS0 – che, con riguardo ai suoli edificatori, ha caducato la norma dell’ 20/3 della legge n. 865/1971 nella sua interezza e, quindi, anche nella parte attinente alla previsione della quota percentuale, di un dodicesimo, ivi stabilita con riferimento all’indennità tabellare, determinata ai sensi del precedente art. 16 – l’indennità di occupazione deve essere liquidata con il criterio degli interessi legali (5 per cento) sull’indennità di esproprio determinata in relazione al valore venale del bene alla stregua dell’art. 39 della legge n. 2359/1865, che ha ripreso vigore a seguito della contestuale declaratoria di illegittimità del predetto art. 16 della legge n. 865/1971 ” (Cass. n. 6265 del 22.6.1990);
- “nella disciplina espropriativa di cui alla legge n. 865/1971, la declaratoria d’illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 16, quinto, sesto e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell’indennità di occupazione di cui all’art. 20, terzo comma (sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1OMISISS0), comporta che tale seconda indennità, in difetto della prova di un reddito più elevato, va presuntivamente liquidata rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, che tenga conto della sua attitudine edificatoria, o su quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale” (Cass. SS.UU. 729 del 26.1.1994);
- “l’indennita’ di occupazione dei suoli edificatori, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del criterio di cui all’art. 20/3 della legge n. 865/1971 (Corte Cost. n. 5/1OMISISS0) va presuntivamente liquidata, in difetto della prova di un reddito più elevato, rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, che tenga conto della sua attitudine edificatoria (nella specie, non era intervenuto il decreto di espropriazione né era stato liquidato il danno per la perdita della proprietà del bene a seguito della cosiddetta accessione invertita)” (Cass. n. 5718 del 26.6.1997).
- in subordine: il criterio degli interessi legali
In via subordinata, ritiene questa difesa che possa farsi applicazione (analogica e/o estensiva) dei principi generali stabiliti da tempo dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilita’: sia per la determinazione dell’indennita’ per il periodo di occupazione legittima sia soprattutto per la determinazione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, nell’ipotesi di protrazione dell’occupazione oltre i termini inizialmente previsti (trattandosi di occupazione illecita avente causale del tutto identica a quella di cui trattasi).
Si premette a tal fine che la giurisprudenza ha ormai da tempo stabilito il principio comunemente condiviso secondo il quale, per terreni edificabili, qual e’ certamente quello di cui trattasi, l’indennita’ di occupazione temporanea e legittima deve essere determinata nella misura degli interessi legali, calcolati sul valore di mercato del fondo, per ogni anno di occupazione.
Va da se’ che tale deve essere il criterio da seguire nella fattispecie assumendo in ogni caso a base dal calcolo il valore di mercato del fondo, anche alla luce degli effetti prodotti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. OMISISS9 del 24.10.1007.
Dunque, il criterio degli interessi legali calcolato sul valore di pieno mercato del fondo per ogni anno di occupazione appare di per se’ gia’ idoneo a determinare la misura del risarcimento del danno prodotto dall’illecito di cui trattasi.
Tuttavia, non puo’ sfuggire che esso appare ancora suscettibile di correttivi migliorativi atteso che l’interprete non puo’ certamente ignorare che mentre il criterio indicato e’ deputato a calcolare l’indennita’ per l’occupazione legittima (che il proprietario dunque e’ costretto a sopportare in forza di un provvedimento legittimo emesso dalla pubblica amministrazione), nella fattispecie appare necessario ricercare un criterio piu’ appropriato in quanto teso a calcolare il risarcimento per l’occupazione illegittima ed illecita spettante al proprietaro del terreno in conseguenza e per effetto di un comportamento illecito ritenuto “non iure”.
Come appare evidente, trattasi di due ipotesi di occupazione di terreno privato ontologicamente e radicalmente diverse, atteso che la prima e’ connotata da una causa legittima e lecita (che trova il suo titolo giustificativo nel provvedimento della pubblica amministrazione che abbia autorizzato l’occupazione legittima gia’ disciplinata dall’art. 20 della legge n. 865/1971), mentre la seconda e’ connotata da una causa illecita (che trova il suo titolo in un fatto illecito extracontrattuale disciplinato dall’art. 2043 c.c.).
A tal fine, soccorre la copiosa giurisprudenza formatasi proprio in materia di espropriazione con riferimento pero’ all’ipotesi di occupazione illecita (coincidente con la fattispecie oggetto del presente giudizio per l’identita’ del titolo giustificativo e della natura illecita della causa).
Sul punto specifico, gia’ la giurisprudenza piu’ risalente aveva stabilito:
- che l’indennita’ per il periodo di occupazione legittima deve essere calcolata in misura percentuale rispetto al valore del fondo (Cass. SS.UU. 2.7.2004 n. 12139);
- che “l’indennita’ di occupazione legittima di un’area edificabile deve liquidarsi in una percentuale corrispondente ai frutti della somma che sarebbe stata corrisposta all’espropriato per l’ablazione subita…” (Cass. 9.11.2004 n. 21352);
- “in tema di risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima di un fondo agricolo, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, deve farsi riferimento non ad un valore convenzionale (o legale) dell’immobile, quale e’ quello (medio) stabilito dall’ 16 della legge n. 865/1971, ma al valore reale del bene, che e’ il solo che ne rispecchia le specifiche caratteristiche e che e’ perciò idoneo a fungere da parametro pienamente “reintegrativo” del pregiudizio subito dal danneggiato nel suo patrimonio. Pertanto, qualora si adotti il criterio di commisurare il risarcimento per l’occupazione agli interessi legali sul valore del fondo occupato, tale valore non puo’ essere che quello venale (o reale), perché gli interessi riferiti ad un valore diverso non traducono l’equivalente monetario dei frutti non percepiti e non sono, percio’, utilizzabili come mezzo di determinazione del danno imputabile al mancato godimento del fondo” (Cass. n. 2791 9.6.1OMISISS9);
- che “i criteri dettati dalla legge n. 865/1971, per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, non sono utilizzabili al diverso fine della quantificazione del danno, il quale e’ spettante al proprietario del fondo occupato per l’illegittimo protrarsi dell’occupazione oltre il biennio e per l’impossibilita’ di restituzione del bene medesimo, atteso che tale danno va commisurato al valore dell’immobile, in relazione al corrispettivo che detto proprietario avrebbe potuto conseguire in una libera contrattazione…” (Cass. n. 6308 del 3.1.1OMISISS0).
E’ poi appena il caso di precisare che se il criterio di origine pretoria dell’interesse legale sul valore venale del fondo e’ ormai da tempo pacificamente utilizzato per calcolare presuntivamente l’indennita’ spettante al proprietario per compensarlo del mancato godimento del fondo e dei suoi frutti per il periodo di occupazione legittima, a maggior ragione quanto meno tale stesso criterio deve poter trovare applicazione anche alla fattispecie nella quale invece l’occupazione e’ connotata da una causa illecita (che implica dunque un aggravamento della responsabilita’ ed una conseguente amplificazione del risarcimento rispetto alla diversa ipotesi dell’occupazione legittima).
Solo a titolo esemplificativo e per facilita’ di consultazione, si segnalano a tale fine i seguenti principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza:
- “per effetto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 5 del 1OMISISS0 – che, con riguardo ai suoli edificatori, ha caducato la norma dell’ 20/3 della legge n. 865/1971 nella sua interezza e, quindi, anche nella parte attinente alla previsione della quota percentuale, di un dodicesimo, ivi stabilita con riferimento all’indennità tabellare, determinata ai sensi del precedente art. 16 – l’indennità di occupazione deve essere liquidata con il criterio degli interessi legali (5 per cento) sull’indennità di esproprio determinata in relazione al valore venale del bene alla stregua dell’art. 39 della legge n. 2359/1865, che ha ripreso vigore a seguito della contestuale declaratoria di illegittimità del predetto art. 16 della legge n. 865/1971 ” (Cass. n. 6265 del 22.6.1990);
- “nella disciplina espropriativa di cui alla legge n. 865/1971, la declaratoria d’illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 16, quinto, sesto e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell’indennità di occupazione di cui all’art. 20, terzo comma (sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1OMISISS0), comporta che tale seconda indennità, in difetto della prova di un reddito più elevato, va presuntivamente liquidata rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, che tenga conto della sua attitudine edificatoria, o su quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale” (Cass. SS.UU. 729 del 26.1.1994);
- “l’indennita’ di occupazione dei suoli edificatori, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del criterio di cui all’art. 20/3 della legge n. 865/1971 (Corte Cost. n. 5/1OMISISS0) va presuntivamente liquidata, in difetto della prova di un reddito più elevato, rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, che tenga conto della sua attitudine edificatoria (nella specie, non era intervenuto il decreto di espropriazione né era stato liquidato il danno per la perdita della proprietà del bene a seguito della cosiddetta accessione invertita)” (Cass. n. 5718 del 26.6.1997).
- calcolo del risarcimento del danno
Posto dunque che il terreno e’ stato abusivamente occupato e tuttora (in parte) illecitamente detenuto dalla societa’ convenuta, appare legittimo, corretto e ragionevole che sul valore di mercato debba essere calcolato il danno per il mancato godimento del terreno stesso e dei suoi frutti.
Risulta cosi’ possibile determinare per ogni anno di occupazione illecita la quota di danno maturata per ogni singolo anno.
–rivalutazione monetaria ed interessi legali
Come gia’ precisato, il danno spettante all’appellante per l’occupazione illegittima ed illecita rappresenta un debito di valore atteso che esso scaturisce da un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. In quanto tale, sul debito di valore maturano sia la rivalutazione monetaria istat sia gli interessi legali sulla sorte capitale anno per anno interamente rivalutata.
Nella fattispecie pero’, poiche’ il danno si rinnova e matura “pro quota” anno per anno ed in applicazione dello stesso principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia di occupazione legittima, appare ragionevole e corretto stabilire che la rivalutazione monetaria istat e gli interessi legali debbano decorrere e debbano essere calcolati sulla singola quota capitale di risarcimento maturata anno per anno ed ovviamente con decorrenza dalla fine di ognuno degli anni occupazione illegittima ed illecita.
Del resto, e’ del tutto pacifico il rispettivo principio tratto dalla materia delle espropriazioni:
“in materia di espropriazione per pubblico utilita’, gli interessi legali sull’indennita’ di occupazione legittima decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità fino al saldo” (Cass. 21.4.2006 n. 9410; Cass. SS.UU. 5.2.1999 n. 27; Cass. 10.7.19OMISISS n. 6722 e Cass. 6.11.19OMISISS n. 11158).
Il diritto ad ottenere la concorrenza della rivalutazione monetaria istat e degli interessi legali sulla sorte capitale, e’ stato tra l’altro riconosciuto dalla recente sentenza del 18.2.2009 n. 52 emessa dal C.G.A. per la Regione Siciliana.
Infine, appare utile precisare che il criterio di stima indicato rappresenta la soglia minimale per garantire il livello di tutela del diritto di proprieta’ accordato dall’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, quale interpretato dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, di cui ovviamente si chiede l’applicazione in questa sede, anche attraverso il percorso indicato dalla sentenza n. OMISISS9 del 24.10.2007 della Corte Costituzionale.
L’art. 1 Protocollo n. 1 addizionale alla c.e.d.u. cosi’ testualmente recita:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suo beni.
Nessuno puo’ essere privato della sua proprieta’ se non per causa di pubblica utilita’ o nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso di beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
E’ noto che l’art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:
- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e’ di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprieta’;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l’uso della proprietà per la soddisfazione dell’interesse generale.
Le tre regole non sono comunque “distinte” e cio’ comporta la necessita’ di una lettura coordinata. La seconda e la terza regola sono collegate con la particolare facolta’ di interferenza con il diritto di godere pacificamente della proprietà e dovrebbero per questo essere reinterpretate alla luce del principio generale enunciato dalla prima regola (confronta tra gli altri James e altri c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1OMISISS6, Serie A n. OMISISS-B, pp. 29-30, § 37, seguendo i termini della analisi delle Corti nel caso Sporrong e Loennhroth c. Svezia, sent. 23 settembre 1OMISISS2, serie A n. 52, p.24, §61; cfr. I Monasteri Santi c. Grecia, sent. 9 dicembre 1994, serie A n. 301, p. 31, § 56; e ancora Iatridis c. Grecia n. 31107/96 § 55 ECHR 1999-Il).
Tanto premesso, la signora a OMISISS come in premessa rappresentata e difesa
R I C O R R E
a codesto Tribunale Amministrativo Regionale affinche’:
- accerti e dichiari il diritto della ricorrente OMISISS ad ottenere il risarcimento dei danni per il mancato godimento, il mancato possesso e la mancata disponibilita’ del terreno di cui trattasi per il periodo dal 18.1.1OMISISS8 fino alla data del 30.9.2008 per la parte di superficie rilasciata e restituita dalla societa’ OMISISS s.p.a. e fino ad oggi ed all’effettivo rilascio per la parte di superficie ancora abusivamente detenuta dalla societa’ OMISISS s.p.a.;
- accerti e dichiari che il richiesto diritto al risarcimento dei danni deve essere quantificato, con riferimento alla data del decreto di esproprio del 18.1.1OMISISS8 e/o alla data di notifica del presente ricorso, il valore del fondo da determinarsi sulla base del valore pieno di mercato ai sensi dell’art. 39 legge n. 2359/1865 e/o dell’art. 37 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dalla sentenza n. OMISISS9/2007 della Corte Costituzionale e/o dell’art. 1 Protocollo 1 aggiunto alla C.E.D.U.;
- accerti e dichiari che il richiesto diritto al risarcimento dei danni in relazione alla occupazione illegittima ed illecita del fondo per il periodo dal 18.1.1OMISISS8 fino alla data del 30.9.2008 per la parte di superficie rilasciata e restituita e fino ad oggi ed all’effettivo rilascio per la parte di superficie ancora abusivamente detenuta, sia determinato nella somma da calcolarsi in via principale nella misura di un dodicesimo ed in subordine nella misura degli interessi legali, per ogni anno e frazione di anno di occupazione, sul valore di mercato determinato secondo il criterio della precedente lett. b);
- in subordine, accerti e dichiari che il richiesto risarcimento dei danni in relazione alla occupazione illegittima ed illecita del fondo, per ogni anno e frazione di anno nel periodo dal 18.1.1OMISISS8 alla data del 30.9.2008 per la parte di superficie rilasciata e restituita e fino ad oggi ed all’effettivo rilascio per la parte di superficie ancora abusivamente detenuta, dia determinato nella somma da calcolarsi sulla base del valore medio corrente nella provincia di OMISISS dei fitti di immobili industriali e produttivi e/o commerciali;
- in subordine, accerti e determini il risarcimento del danno nella diversa e/o maggior misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa per ogni anno di occupazione, con rivalutazione monetaria istat ed interessi legali sulla somma anno per anno interamente rivalutata con decorrenza dalla fine di ogni anno di occupazione fino all’effettivo soddisfo;
- per l’effetto, condanni:
- il MINISTERO DELL’INTERNO in persona del ministro p.t.
- il PREFETTO DI OMISISS in persona del Prefetto p.t.
- il COMUNE DI OMISISS in persona del legale rappresentante p.t.
- la societa’ OMISISS S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t.
al pagamento, in via solidale tra di loro e/o comunque ognuno in via esclusiva, in favore delle ricorrente del risarcimento dei danni da determinarsi nelle somme di cui sopra con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ivi richiesti;
- vittoria di spese.
Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad euro 500,00.
OMISISS