La realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno espropriato può generare danni ulteriori alla parte di proprietà non espropriata o incidere sul valore complessivo del bene. Questi danni, se provati, danno diritto a un indennizzo aggiuntivo distinto rispetto all’indennità principale di esproprio. Inoltre, se durante i lavori il terreno è stato temporaneamente occupato per attività di cantiere, spetta l’indennità di occupazione temporanea.
Il riferimento principale è il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico sulle espropriazioni), che disciplina sia l’indennità di esproprio che le indennità aggiuntive per danni a beni non espropriati (art. 33) e per occupazione temporanea (artt. 49-50). Anche le norme urbanistiche e ambientali locali possono influire sulla valutazione economica, specie in caso di vincoli paesaggistici.
Tra i danni più frequenti derivanti dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico si possono citare:
Il calcolo si basa sulla differenza di valore del bene prima e dopo la realizzazione dell’opera. In caso di fondo agricolo, si considera anche la perdita di redditività e l’eventuale impossibilità di utilizzare alcune porzioni per le coltivazioni. Per immobili residenziali o commerciali, si valuta la riduzione di valore di mercato in base a parametri comparativi e perizie tecniche.
Un’azienda agricola di 20.000 mq subisce l’esproprio di 5.000 mq per l’installazione di un impianto fotovoltaico. La parte residua, a causa dell’impatto visivo e delle limitazioni d’uso, perde il 10% del valore (stimato in 15 €/mq). Il danno è pari a 15 € × 15.000 mq × 0,10 = 22.500 €, da aggiungere all’indennità per la parte espropriata.
L’indennità di occupazione è dovuta per l’uso temporaneo di porzioni non espropriate durante la costruzione dell’impianto. Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001, essa equivale a un dodicesimo dell’indennità definitiva di esproprio per ogni anno di occupazione, calcolata proporzionalmente per periodi inferiori.
Se un’area di 2.000 mq (valore indennitario di 30.000 €) è stata occupata per 8 mesi, l’indennità di occupazione sarà: 30.000 × 1/12 × (8/12) = 1.666,67 €.
La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla presenza di impianti fotovoltaici quando essi comportano una riduzione documentata del valore della parte residua o dell’intero compendio. L’indennità di occupazione è considerata voce autonoma e cumulabile con l’indennità di esproprio e con l’indennizzo per il danno specifico.
Le valutazioni relative al danno da impianto fotovoltaico e all’indennità di occupazione richiedono competenze tecniche e legali integrate. Un colloquio telefonico gratuito con un avvocato esperto in espropri consente di verificare le somme spettanti e di predisporre una perizia difensiva adeguata.
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