Quando un’area agricola subisce un’espropriazione parziale, la perdita non si limita al valore della porzione sottratta: in molti casi, la parte residua subisce una riduzione di funzionalità e di valore. Questo fenomeno è noto come danno da frazionamento. Per il proprietario, ottenere il riconoscimento di questa voce indennitaria significa essere compensato non solo per ciò che viene fisicamente espropriato, ma anche per il pregiudizio che resta “sul campo”. Nei procedimenti che prevedono anche un’occupazione temporanea del terreno prima dell’atto di esproprio, al danno da frazionamento si aggiunge la indennità di occupazione, calcolata secondo criteri specifici di legge.
L’art. 33 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle espropriazioni) stabilisce che, in caso di espropriazione parziale, deve essere corrisposta un’indennità aggiuntiva per il deprezzamento della parte residua. Questo principio vale per tutti i terreni, compresi quelli agricoli. Parallelamente, l’art. 50 e seguenti disciplinano l’indennità di occupazione temporanea, dovuta per l’uso anticipato del bene rispetto al decreto di esproprio.
Il danno da frazionamento per un fondo agricolo si manifesta in diverse circostanze:
Il metodo corretto prevede due passaggi:
La differenza tra questi valori costituisce l’indennità aggiuntiva da sommare a quella per la porzione espropriata.
Un fondo agricolo di 15.000 mq, del valore di 14 €/mq, subisce un’espropriazione parziale di 4.000 mq. Il valore ante esproprio della parte residua (11.000 mq) era 154.000 €. Dopo il frazionamento, la difficoltà di irrigazione e la perdita di accesso diretto riducono il valore a 12 €/mq, pari a 132.000 €. La differenza (22.000 €) costituisce l’indennità per danno da frazionamento, da sommare al valore dei 4.000 mq espropriati.
L’indennità di occupazione è dovuta quando l’amministrazione prende possesso del terreno prima del perfezionamento del trasferimento di proprietà tramite decreto di esproprio. L’art. 50 del D.P.R. 327/2001 prevede che essa sia pari a un dodicesimo dell’indennità di esproprio definitiva per ogni anno di occupazione. Per periodi inferiori all’anno, si calcola in proporzione ai mesi o ai giorni di utilizzo.
Proseguendo l’esempio precedente, supponiamo che il terreno sia stato occupato per 2 anni prima dell’emanazione del decreto di esproprio. Se l’indennità di esproprio definitiva (incluso il danno da frazionamento) ammonta a 78.000 €, l’indennità di occupazione sarà:
L’importo complessivo spettante al proprietario sarà quindi l’indennità di esproprio + indennità per danno da frazionamento + indennità di occupazione, cioè 78.000 € + 22.000 € + 13.000 €.
La giurisprudenza ha chiarito che il danno da frazionamento è risarcibile solo se provato in concreto, così come l’indennità di occupazione deve essere calcolata in modo proporzionale alla durata effettiva dell’uso del bene da parte dell’amministrazione. Entrambe le indennità sono cumulabili.
Nel calcolo combinato di indennità di esproprio, danno da frazionamento e indennità di occupazione, la complessità aumenta e le possibilità di errore a svantaggio del proprietario sono elevate. Un avvocato esperto in espropri, supportato da un tecnico estimatore, è in grado di verificare ogni voce di calcolo e di far valere i diritti del proprietario. In questi casi, un colloquio telefonico gratuito rappresenta il primo passo per una difesa efficace.
Nota importante
Questo testo serve a dimostrare gli errori commessi dalle IA.
Per consultare testi corretti scritti da professionisti esperti consultate il sito anptes.org
e visitate almeno le seguenti sezioni: