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Espropriazione, abuso d’ufficio e responsabilità civile

Introduzione

Nel panorama giurisprudenziale italiano, le sentenze della Corte di Cassazione che affrontano il rapporto fra processo penale e processo civile costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per la corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità civile derivante da fatti costituenti reato. La sentenza n. 31860/2024 della Terza Sezione civile si colloca in questa linea, offrendo spunti di riflessione particolarmente significativi su alcuni snodi cruciali: la funzione e i limiti del giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., la portata delle statuizioni penali in relazione alla responsabilità civile, il ruolo della parte civile e le ricadute sulle spese processuali, nonché i presupposti sostanziali della responsabilità ex art. 2043 c.c. per condotte integranti reati di falso ideologico e abuso d’ufficio.

L’articolo che segue si propone, con taglio didattico e sistematico, di approfondire ogni singolo aspetto emerso dalla pronuncia, offrendo un’analisi articolata e documentata che possa costituire materiale di studio per studenti universitari, candidati alle professioni legali e operatori del diritto. Saranno evidenziati i passaggi chiave della giurisprudenza, i riferimenti normativi e dottrinali, nonché le implicazioni pratiche che possono derivare dall’applicazione dei principi enucleati dalla Cassazione.

1. Il contesto processuale: l’annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p.

1.1. Dal processo penale al giudizio civile: la genesi del rinvio

La vicenda trae origine da un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione, in appello, degli imputati (funzionari pubblici e privati coinvolti in un procedimento di nullaosta produttivo e conseguente espropriazione), accusati di falso ideologico e abuso d’ufficio. La parte civile, rimasta insoddisfatta, ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, con sentenza penale, dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti di uno degli imputati (nel frattempo deceduto) e annullava la sentenza di assoluzione per gli altri, disponendo il rinvio al giudice civile d’appello ex art. 622 c.p.p.

La disposizione, spesso trascurata nella pratica forense, prevede che «quando la cassazione annulla la sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio è disposto davanti al giudice civile competente». Ne deriva quindi la separazione delle sorti penali da quelle civili, con piena autonomia del giudizio di rinvio in materia di responsabilità extracontrattuale.

1.2. Il ruolo della parte civile e la riassunzione del giudizio

La parte civile (in questo caso, il proprietario del terreno espropriato) promuoveva il giudizio di rinvio, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli ex imputati, degli eredi dell’imputato deceduto, della società beneficiaria dell’esproprio e del consorzio pubblico coinvolto. L’azione si articolava, dunque, sia su un piano personale che su quello della responsabilità solidale, coinvolgendo anche soggetti estranei al processo penale.

2. Il nesso causale tra condotta illecita e danno nel giudizio civile: il vaglio della Cassazione

2.1. Il principio dell’autonomia del giudizio civile rispetto al penale

Uno dei temi centrali affrontati dalla sentenza è il rapporto tra l’accertamento penale e quello civile. Nel caso di specie, la Corte d’appello civile aveva ritenuto insussistente il nesso causale tra le condotte contestate agli imputati (redazione di una relazione tecnica asseritamente falsa e abuso d’ufficio) e la perdita del fondo da parte del proprietario espropriato.

Il ricorrente censurava tale ricostruzione, invocando il vizio di sussunzione e prospettando che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. anche in costanza di assoluzione penale, sulla base di una valutazione autonoma degli elementi di fatto.

La Suprema Corte, tuttavia, ricorda come la qualificazione e valutazione del nesso causale tra condotta illecita e danno costituisca tipico accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. In particolare, la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dal ricorrente non può essere esaminata in Cassazione, essendo preclusa la revisione del merito.

2.2. Il principio di causalità e la responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c.

In dottrina e giurisprudenza si è spesso discusso della portata del nesso di causalità nel processo civile, specie nei casi in cui le condotte dannose siano plurime e concorrenti. La Corte ribadisce che, ai fini della responsabilità solidale, la condotta di ciascun soggetto deve aver concorso causalmente alla produzione del danno, secondo il criterio della concausa efficiente.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso che la relazione tecnica contestata, così come gli atti amministrativi successivi, fossero causa determinante della perdita del fondo da parte del ricorrente, attribuendo il pregiudizio a scelte e condotte autonome dello stesso. Tale valutazione, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità se non risultano vizi logici o giuridici evidenti.

3. La disciplina delle spese processuali nel giudizio civile di rinvio: principi e casistica

3.1. Il principio della soccombenza “globale” e il potere del giudice di rinvio

Uno dei motivi di ricorso verteva sul regime delle spese processuali applicabile nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. Il ricorrente contestava la liquidazione delle spese anche per le fasi penali agli ex imputati, sostenendo che il principio della soccombenza non fosse applicabile all’intera sequenza processuale, ma solo al giudizio civile.

La Suprema Corte, richiamando la recente giurisprudenza (Cass. 17134/2023, Cass. 1570/2023, S.U. 32906/2022), ribadisce che il giudice del rinvio ha il potere-dovere di provvedere sulle spese non solo del rinvio e della legittimità civile, ma dell’intero processo, anche se svolto in sede penale, in quanto la decisione sulle statuizioni civili ha avuto inizio davanti ai giudici penali e si conclude davanti a quello civile dopo l’annullamento in Cassazione. Il principio di soccombenza va applicato all’esito globale del processo, anche potendo giungere – in ipotesi – a condannare la parte formalmente vittoriosa in un grado, ma complessivamente soccombente, al rimborso delle spese.

3.2. Profili applicativi e riflessi pratici

La statuizione in parola assume rilevanza per la prassi forense: chi promuove l’azione civile nel processo penale, e successivamente riassume il giudizio in sede civile ex art. 622 c.p.p., deve tenere conto che la regolamentazione finale delle spese terrà conto di tutto il percorso processuale, con rischio di condanna alle spese anche per le fasi penali, ove l’azione risulti infondata.

4. I limiti soggettivi della riassunzione ex art. 622 c.p.p.: società, eredi e consorzio

4.1. Il problema della legittimazione passiva nel giudizio civile di rinvio

Un altro aspetto di rilievo riguarda la legittimazione passiva dei soggetti chiamati in causa nel giudizio di rinvio. Il ricorrente aveva riassunto il giudizio anche nei confronti di soggetti non formalmente parti del processo penale (la società beneficiaria dell’esproprio e il consorzio pubblico). La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda nei loro confronti, ritenendo che la riassunzione non potesse riguardare soggetti estranei alla sede penale e che il giudicato penale relativo all’imputato deceduto (Santoro) precludesse ogni azione anche verso la società.

La Cassazione precisa che il giudicato penale formatosi nei confronti della persona fisica non può spiegare effetti nei confronti della società che non era parte del processo penale. L’inammissibilità della domanda nei confronti della società (e degli altri soggetti estranei al processo penale) va motivata esclusivamente in ragione dell’estraneità al giudizio penale, non come riflesso del giudicato personale.

4.2. Conseguenze sull’esercizio dell’azione civile

Sul piano pratico, ciò significa che la parte civile, insoddisfatta degli esiti del giudizio penale, potrà sempre promuovere nuova azione civile nei confronti dei soggetti estranei alla sede penale, senza essere preclusa dal giudicato penale favorevole alle persone fisiche.

5. Il contributo unificato “raddoppiato” in caso di rigetto del ricorso

Un inciso merita la statuizione sul contributo unificato. La Corte, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per il ricorso. Si tratta di previsione sanzionatoria che si applica in caso di rigetto integrale o dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

6. Analisi critica e spunti di riflessione

6.1. Il difficile equilibrio tra accertamento penale e responsabilità civile

La sentenza in commento offre il destro per alcune considerazioni di sistema. La disciplina dell’art. 622 c.p.p., nel prevedere il rinvio al giudice civile per la decisione sulle statuizioni civili, pone un delicato problema di coordinamento tra accertamento penale e responsabilità civile. Se, da un lato, la separazione delle due giurisdizioni consente una valutazione autonoma della responsabilità extracontrattuale, dall’altro rischia di generare incertezze e duplicazioni soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui la stessa vicenda è oggetto di giudizi paralleli e successivi.

6.2. La tutela della parte civile e i limiti dell’azione nel giudizio di rinvio

Dalla pronuncia emerge chiaramente che la parte civile deve muoversi con cautela nella scelta dei soggetti da evocare in giudizio nel processo di rinvio: la riassunzione ex art. 622 c.p.p. può riguardare solo coloro che sono stati parti nel processo penale, mentre per gli altri occorrerà promuovere separata azione civile. Il rischio di fraintendimenti, di dichiarazioni di inammissibilità e di condanna alle spese è tutt’altro che trascurabile.

6.3. Il principio della “soccombenza globale” e la deterrenza delle azioni temerarie

La conferma del principio della “soccombenza globale” rafforza la funzione deterrente contro l’abuso del processo, in quanto scoraggia la proposizione di azioni civili infondate o eccessivamente dilatorie dopo l’esito negativo del giudizio penale.

7. Inquadramento normativo e riferimenti giurisprudenziali

7.1. Articoli rilevanti

  • Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito)
  • Art. 2055 c.c. (Responsabilità solidale)
  • Art. 622 c.p.p. (Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili)
  • Art. 360 c.p.c. (Motivi di ricorso per Cassazione)
  • Artt. 91 ss. c.p.c. (Spese processuali)
  • Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 (Contributo unificato)

7.2. Giurisprudenza di riferimento

  • Cass., sez. 3, 15 giugno 2023, n. 17134
  • Cass., sez. 3, 19 gennaio 2023, n. 1570
  • Cass., S.U., 8 novembre 2022, n. 32906
  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

8. Esempi pratici e strategie difensive

8.1. La redazione degli atti: attenzione ai limiti del giudizio di rinvio

L’avvocato chiamato a patrocinare una parte civile in una situazione analoga dovrà innanzitutto verificare con attenzione chi siano i soggetti legittimati passivamente nel giudizio di rinvio, evitando di coinvolgere soggetti estranei al processo penale. In secondo luogo, dovrà documentare scrupolosamente il nesso causale tra la condotta contestata e il danno, non affidandosi solo agli accertamenti penali, ma integrando la prova in sede civile.

8.2. La gestione delle spese: valutare rischi e opportunità

Prima di intraprendere la riassunzione del giudizio, è opportuno valutare le concrete possibilità di successo e i rischi di condanna alle spese anche per le fasi penali, tenuto conto della regola della soccombenza globale.

9. Quindi

La sentenza n. 31860/2024 della Terza Sezione civile della Cassazione rappresenta un significativo punto di approdo in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, responsabilità extracontrattuale per condotte integranti reato, regole di riassunzione e disciplina delle spese processuali.

La chiarezza dei principi affermati e la loro coerenza con i più recenti indirizzi della Suprema Corte offrono agli operatori del diritto una guida sicura nella gestione di procedimenti complessi che coinvolgono le due giurisdizioni. L’esigenza di tutela effettiva della parte civile deve conciliarsi con il rispetto delle regole processuali e con una corretta valutazione delle possibilità di successo dell’azione, pena il rischio di inammissibilità e di aggravio delle spese.

La pronuncia, infine, costituisce occasione di ripensamento per il legislatore e per la dottrina circa le modalità di coordinamento tra processo penale e processo civile in materia di responsabilità per fatto illecito, e suggerisce la necessità di una riforma che renda più lineari e prevedibili i percorsi processuali a tutela dei diritti delle parti coinvolte.

A.N.P.T.ES.
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