Nel sistema giuridico italiano, l’espropriazione per pubblica utilità è una forma di ablazione coattiva della proprietà privata, ammessa a determinate condizioni e nel rispetto di una procedura rigorosa. Il soggetto che ha la responsabilità di avviare, gestire e concludere questo procedimento è l’autorità espropriante.
Si tratta di un ente pubblico titolare del potere amministrativo di espropriare, che agisce in nome della legge e nell’interesse della collettività. L’autorità espropriante non coincide necessariamente con il soggetto che realizza l’opera pubblica, ma è l’unica legittimata a emettere i provvedimenti che privano il cittadino della proprietà del bene.
L’art. 3 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) definisce l’autorità espropriante come il soggetto pubblico competente per legge a emanare il decreto di esproprio e a porre in essere gli atti del procedimento.
L’autorità espropriante è quindi il soggetto:
Non può esserci esproprio senza un’autorità espropriante legittimata dalla legge.
Possono rivestire il ruolo di autorità espropriante solo enti pubblici, dotati di personalità giuridica e competenza territoriale e funzionale. I principali esempi sono:
Un soggetto privato non può mai essere autorità espropriante, anche se destinatario dell’opera. Il privato può essere beneficiario dell’esproprio, ma mai titolare del potere di emanare il decreto ablativo.
L’autorità espropriante svolge un ruolo centrale nella procedura, perché è titolare del potere pubblico che consente di derogare al principio di inviolabilità della proprietà privata. I suoi compiti principali includono:
L’autorità espropriante è anche responsabile del rispetto dei termini di legge, dei diritti di difesa dei cittadini coinvolti, della congruità dell’indennità e della legittimità complessiva dell’intera procedura.
È importante distinguere tra autorità espropriante e beneficiario dell’esproprio. Il primo è il soggetto che cura e adotta gli atti della procedura. Il secondo è colui che utilizzerà il bene espropriato per la realizzazione dell’opera.
Il beneficiario può essere:
In ogni caso, è sempre l’autorità espropriante a firmare gli atti, a stabilire l’indennità e a rendere effettivo il trasferimento coattivo del bene.
L’autorità espropriante può, in alcuni casi, delegare funzioni tecniche o procedimentali a soggetti terzi, ma non può mai cedere il potere decisorio. Le deleghe più comuni riguardano:
La firma finale del decreto di esproprio resta sempre in capo al soggetto pubblico individuato dalla normativa. In caso di inerzia, i poteri sostitutivi possono essere esercitati da enti sovraordinati, su impulso dei soggetti interessati o per motivi di urgenza.
L’autorità espropriante risponde giuridicamente di tutti gli atti del procedimento. In caso di vizi gravi, può essere chiamata a rispondere in sede:
La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che l’autorità espropriante ha un obbligo di diligenza rafforzato, dovendo garantire il rispetto delle garanzie costituzionali connesse al diritto di proprietà.
Oltre al beneficiario dell’esproprio, l’autorità espropriante interagisce con:
L’autorità ha il compito di coordinare queste figure e garantire che l’intero procedimento si svolga secondo legalità, efficienza e trasparenza.
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A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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