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Atto di esproprio: cos’è, come si adotta

L’atto di esproprio, denominato tecnicamente “decreto di esproprio”, è il provvedimento amministrativo con cui l’autorità espropriante dispone formalmente il trasferimento della proprietà di un bene, da un soggetto privato a una pubblica amministrazione o a un soggetto avente titolo, per la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità.

Si tratta del momento conclusivo della procedura espropriativa, regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Con l’adozione del decreto, la proprietà del bene viene definitivamente acquisita al patrimonio pubblico, a fronte del pagamento o deposito dell’indennità.

Presupposti per l’adozione del decreto di esproprio

Prima di poter emettere il decreto di esproprio, devono sussistere una serie di condizioni obbligatorie, previste dal legislatore a garanzia del diritto di proprietà:

  • esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, formalmente adottata e pubblicata nei termini;
  • determinazione dell’indennità di esproprio, almeno in forma provvisoria;
  • notifica al proprietario dell’avvio del procedimento e possibilità di presentare osservazioni;
  • mancato accordo tra le parti, oppure rifiuto dell’indennità da parte del proprietario;
  • rispetto del termine quinquennale dalla dichiarazione di pubblica utilità (salvo proroghe).

Solo al verificarsi di tali condizioni è possibile procedere con l’adozione dell’atto che determina l’effettivo spossessamento del bene.

Forma e contenuto dell’atto di esproprio

Il decreto di esproprio è un atto scritto, emanato dall’autorità competente (Comune, Regione, Consorzio, ecc.) su proposta dell’ufficio tecnico o dell’ente beneficiario. Deve contenere una serie di elementi obbligatori:

  • l’indicazione precisa del bene espropriato (foglio, particella, indirizzo, destinazione urbanistica);
  • i dati del soggetto espropriato (proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, ecc.);
  • la motivazione del provvedimento, con riferimento alla pubblica utilità dell’opera;
  • il valore dell’indennità e la sua determinazione (accettata, rifiutata, in deposito);
  • la dichiarazione di trasferimento della proprietà a favore del soggetto espropriante o beneficiario;
  • la data di efficacia dell’atto e l’obbligo di trascrizione presso la Conservatoria;
  • eventuali disposizioni sull’immissione in possesso e rilascio dell’immobile.

Il decreto viene firmato dal dirigente responsabile del procedimento o dall’autorità competente, e ha valore immediatamente esecutivo, salvo impugnazione.

Effetti del decreto di esproprio

L’adozione del decreto di esproprio produce effetti giuridici rilevanti:

  • trasferimento della proprietà del bene espropriato alla pubblica amministrazione o al soggetto beneficiario;
  • iscrizione nei registri immobiliari con effetto traslativo;
  • perdita del possesso da parte del proprietario, che è tenuto a rilasciare il bene entro il termine stabilito;
  • obbligo di pagamento dell’indennità entro il termine di legge o deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti;
  • preclusione a nuovi atti dispositivi da parte del vecchio proprietario.

Nel caso in cui il proprietario rifiuti di liberare l’immobile, l’amministrazione può procedere con l’immissione in possesso forzata, accompagnata, se necessario, da intervento dell’ufficiale giudiziario.

Tempi per l’adozione del decreto

L’amministrazione può emettere il decreto di esproprio solo entro un termine preciso: cinque anni dalla data in cui la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta efficace. Trascorso tale termine senza che il decreto sia stato emanato, la procedura decade.

Il termine può essere prorogato per gravi motivi, con atto espresso adottato prima della scadenza. In mancanza, l’amministrazione perde il potere di espropriare e deve eventualmente avviare un nuovo procedimento.

Notifica del decreto

Il decreto di esproprio deve essere notificato personalmente al proprietario e a tutti i soggetti aventi diritto (usufruttuari, conduttori, ecc.), tramite:

  • raccomandata A/R;
  • PEC (se comunicata o disponibile negli elenchi pubblici);
  • notifica a mezzo ufficiale giudiziario, nei casi previsti.

La notifica ha lo scopo di rendere l’atto conoscibile, di consentire l’esercizio di eventuali impugnazioni, e di fissare il termine a partire dal quale decorre l’efficacia dell’atto.

Trascrizione del decreto e trasferimento della proprietà

Il decreto deve essere trascritto presso i registri immobiliari, a cura dell’amministrazione, entro trenta giorni dalla sua adozione. La trascrizione costituisce il momento formale in cui il diritto di proprietà si trasferisce al nuovo titolare. È necessario indicare:

  • gli estremi dell’atto (numero, data, ente emittente);
  • l’identità del soggetto espropriato e del nuovo proprietario;
  • la descrizione catastale e la destinazione urbanistica del bene;
  • l’indennità determinata e la modalità di pagamento.

La trascrizione ha efficacia anche nei confronti dei terzi e consente di aggiornare gli archivi catastali e patrimoniali.

Impugnazione del decreto di esproprio

Il decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica, mediante ricorso:

  • al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per vizi di legittimità (procedurali, motivazionali, eccesso di potere);
  • al Tribunale Ordinario in funzione civile, per contestazioni sull’indennità o sull’effettiva spettanza del bene;
  • alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nei casi di violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

L’impugnazione deve essere motivata e può comportare l’annullamento del decreto, la sua sospensione, oppure il riconoscimento di una maggiore indennità.

Decorrenza e prescrizione dei diritti

Dalla data di notifica del decreto decorrono vari termini:

  • 60 giorni per il ricorso giurisdizionale;
  • 5 anni per l’azione di risarcimento danni (es. per esproprio illegittimo);
  • 10 anni per eventuali diritti reali non esercitati (servitù, usufrutto, ecc.).

È fondamentale monitorare i termini, in quanto la decadenza o la prescrizione precludono qualsiasi possibilità di tutela successiva.

 

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A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura

A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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