L’accordo bonario di esproprio è uno strumento previsto dalla normativa italiana per favorire una definizione consensuale del procedimento espropriativo. La sua finalità è quella di evitare il contenzioso tra amministrazione e proprietario, concordando in via amichevole l’importo dell’indennità da corrispondere per l’ablazione del bene privato.
Regolato in particolare dagli articoli 45 e 46 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), questo istituto rappresenta una soluzione alternativa alla determinazione unilaterale dell’indennità, che spesso sfocia in opposizioni, ricorsi o giudizi complessi.
Si tratta di un vero e proprio contratto tra due soggetti: da una parte l’autorità espropriante, che promuove un’opera di pubblica utilità, dall’altra il proprietario (o titolare di altro diritto reale) che subisce l’esproprio. L’oggetto dell’accordo è la determinazione consensuale dell’indennità, attraverso una trattativa che tiene conto dei valori di mercato, dei criteri tecnici previsti dalla legge, di eventuali danni ulteriori e delle condizioni specifiche del caso.
L’accordo bonario può essere proposto:
Una volta raggiunto, l’accordo viene formalizzato con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Ha efficacia vincolante e valore transattivo.
Affinché si possa validamente stipulare un accordo bonario, è necessario che:
In assenza di questi presupposti, l’accordo rischia di essere nullo o impugnabile. Inoltre, deve essere redatto in forma scritta, con firma autentica delle parti o atto pubblico, per garantire certezza giuridica.
L’adesione all’accordo bonario comporta diversi vantaggi sia per l’amministrazione che per il cittadino:
L’accordo bonario, inoltre, può rappresentare una soluzione più rapida anche in caso di occupazioni urgenti già avvenute, sanando retroattivamente il procedimento in via consensuale.
È quindi sempre opportuno valutare con attenzione ogni proposta, con l’assistenza di un tecnico estimatore e di un legale esperto.
Il D.P.R. 327/2001 disciplina l’accordo bonario principalmente attraverso:
È previsto che l’accordo bonario possa essere stipulato anche per il trasferimento volontario del bene (cessione volontaria), rendendo inutile l’adozione del decreto di esproprio.
Quando l’accordo comporta non solo la determinazione dell’indennità, ma anche la volontà del proprietario di cedere il bene, si parla di cessione volontaria. In questo caso:
La cessione volontaria è vantaggiosa solo se il proprietario ha piena consapevolezza del valore del bene e dell’indennizzo. Va evitata se vi sono dubbi sull’utilità pubblica dell’opera o sull’equità dell’importo offerto.
L’accordo bonario deve essere redatto in forma scritta. Di norma, si ricorre a:
Per essere valido, l’accordo deve contenere:
Una volta firmato, l’accordo viene registrato, trascritto e notificato, costituendo titolo legittimo a ogni effetto di legge.
È generalmente consigliabile aderire all’accordo bonario quando:
Va invece valutato con estrema prudenza nei casi in cui l’indennità sia molto bassa, l’opera sia oggetto di contestazioni o il valore del bene non sia stato verificato con una perizia indipendente.
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A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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