L’atto di esproprio, denominato tecnicamente “decreto di esproprio”, è il provvedimento amministrativo con cui l’autorità espropriante dispone formalmente il trasferimento della proprietà di un bene, da un soggetto privato a una pubblica amministrazione o a un soggetto avente titolo, per la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità.
Si tratta del momento conclusivo della procedura espropriativa, regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Con l’adozione del decreto, la proprietà del bene viene definitivamente acquisita al patrimonio pubblico, a fronte del pagamento o deposito dell’indennità.
Prima di poter emettere il decreto di esproprio, devono sussistere una serie di condizioni obbligatorie, previste dal legislatore a garanzia del diritto di proprietà:
Solo al verificarsi di tali condizioni è possibile procedere con l’adozione dell’atto che determina l’effettivo spossessamento del bene.
Il decreto di esproprio è un atto scritto, emanato dall’autorità competente (Comune, Regione, Consorzio, ecc.) su proposta dell’ufficio tecnico o dell’ente beneficiario. Deve contenere una serie di elementi obbligatori:
Il decreto viene firmato dal dirigente responsabile del procedimento o dall’autorità competente, e ha valore immediatamente esecutivo, salvo impugnazione.
L’adozione del decreto di esproprio produce effetti giuridici rilevanti:
Nel caso in cui il proprietario rifiuti di liberare l’immobile, l’amministrazione può procedere con l’immissione in possesso forzata, accompagnata, se necessario, da intervento dell’ufficiale giudiziario.
L’amministrazione può emettere il decreto di esproprio solo entro un termine preciso: cinque anni dalla data in cui la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta efficace. Trascorso tale termine senza che il decreto sia stato emanato, la procedura decade.
Il termine può essere prorogato per gravi motivi, con atto espresso adottato prima della scadenza. In mancanza, l’amministrazione perde il potere di espropriare e deve eventualmente avviare un nuovo procedimento.
Il decreto di esproprio deve essere notificato personalmente al proprietario e a tutti i soggetti aventi diritto (usufruttuari, conduttori, ecc.), tramite:
La notifica ha lo scopo di rendere l’atto conoscibile, di consentire l’esercizio di eventuali impugnazioni, e di fissare il termine a partire dal quale decorre l’efficacia dell’atto.
Il decreto deve essere trascritto presso i registri immobiliari, a cura dell’amministrazione, entro trenta giorni dalla sua adozione. La trascrizione costituisce il momento formale in cui il diritto di proprietà si trasferisce al nuovo titolare. È necessario indicare:
La trascrizione ha efficacia anche nei confronti dei terzi e consente di aggiornare gli archivi catastali e patrimoniali.
Il decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica, mediante ricorso:
L’impugnazione deve essere motivata e può comportare l’annullamento del decreto, la sua sospensione, oppure il riconoscimento di una maggiore indennità.
Dalla data di notifica del decreto decorrono vari termini:
È fondamentale monitorare i termini, in quanto la decadenza o la prescrizione precludono qualsiasi possibilità di tutela successiva.
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A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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