L’indennità aggiuntiva in favore dell’affittuario coltivatore diretto rappresenta uno dei punti di equilibrio tra l’interesse pubblico alla realizzazione di infrastrutture e la tutela delle posizioni soggettive dei soggetti che lavorano la terra. L’ampiezza di applicazione di questo istituto, specie nel caso di espropriazione per la realizzazione di opere private di pubblica utilità, ha dato luogo a orientamenti giurisprudenziali contrastanti. L’ordinanza Cass. n. 20372/2024 offre una ricostruzione precisa e aggiornata dei principi applicabili, valorizzando il carattere autonomo e aggiuntivo di tale indennità.
Il caso trae origine dalle vicende espropriative inerenti alcuni terreni privati nel Comune di Cervignano d’Adda, destinati alla costruzione del metanodotto “Zimella-Cervignano d’Adda” da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (SRG). Con decreto del 26 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva l’espropriazione e l’occupazione temporanea delle aree, tra cui un terreno di proprietà della Fondazione Opera Pia Castiglioni Onlus, concesso in affitto al sig. Gianangelo Oldini, coltivatore diretto.
Nel giugno 2014, Oldini chiedeva a SRG e alla Fondazione la corresponsione dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri). La richiesta veniva respinta da SRG, che sosteneva la non applicabilità dell’art. 42 alle espropriazioni per opere private di pubblica utilità.
Oldini citava SRG e la Fondazione in giudizio per ottenere l’indennità aggiuntiva. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, condannando SRG al pagamento. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione, rideterminando la somma dovuta e affermando che l’indennità aggiuntiva spettava anche in caso di opera privata di pubblica utilità, poiché il pregiudizio del coltivatore è identico a quello subito in caso di opera pubblica. SRG ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’art. 42 non sarebbe applicabile in presenza di esproprio per opera privata.
Prevista per il caso di espropriazione di terreni agricoli, l’indennità aggiuntiva all’affittuario coltivatore diretto (o mezzadro o colono) mira a compensare il pregiudizio specifico derivante dalla perdita del godimento del fondo e della possibilità di proseguire l’attività agricola.
Disciplina le espropriazioni per la realizzazione di opere private di pubblica utilità, prevedendo una disciplina derogatoria in tema di indennità di espropriazione, ma senza escludere espressamente l’applicazione dell’art. 42.
Snam Rete Gas sosteneva che:
La Cassazione rigetta il ricorso, richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 21058/2022, Cass. n. 32072/2023), secondo cui l’indennità aggiuntiva ex art. 42 spetta anche in caso di espropriazione per la realizzazione di opera privata di pubblica utilità. La disciplina derogatoria dell’art. 36 riguarda solo l’indennità di espropriazione e non incide sull’indennità aggiuntiva, che è autonoma e può essere superiore al valore venale del bene.
“…in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato (cfr. Cass. 21058/2022; Cass. n. 32072/2023).” (2037220240723snciv@s10@a2024@n20372@tO.clean.pdf)
L’ordinanza Cass. n. 20372/2024 ha valore chiarificatore e rafforza la tutela dei coltivatori diretti affittuari, riconoscendo il diritto all’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 T.U. Espropri anche in caso di esproprio per la realizzazione di opere private di pubblica utilità. La disciplina derogatoria dell’art. 36 non si estende all’indennità aggiuntiva, che resta un istituto autonomo e fondamentale per la protezione delle attività agricole e delle posizioni soggettive meritevoli di tutela. L’interpretazione della Corte garantisce coerenza con i principi di equità e parità di trattamento, evitando discriminazioni e rafforzando la funzione sociale dell’indennizzo espropriativo.