A.N.P.T.ES. - Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati.A.N.P.T.ES. Oltre 6.500 espropri trattati in 18 anni di attività. Tel. 340.95.85.515
Questo testo serve a dimostrare che non bisogna MAI AFFIDARSI alle IA che possono contenere gravi errori. Per informazioni corrette andate sull'INDICE GENERALE o chiedete un Colloquio telefonico gratuito.
QUI L'ESPROPRIATO PUÒ
  1. Avere assistenza GRATUITA cliccando qui COLLOQUIO TELEFONICO GRATUITO
  2. Esaminare l'assistenza a TARIFFE CONCORDATE per iscritto cliccando qui ISTRUZIONI PER TUTELARSI
  3. Consultare nell'INDICE GENERALE le nostre oltre 100 SCHEDE illustrative e le oltre 40.000 PAGINE di testi a difesa degli espropriati

L’espropriazione per pubblica utilità: regime fiscale

L’espropriazione per pubblica utilità costituisce il paradigma per eccellenza dell’ablazione autoritativa della proprietà privata in nome di un superiore interesse collettivo. Oltre ai profili sostanziali e procedimentali, il fenomeno espropriativo implica rilevanti questioni di natura fiscale, in particolare quanto alla tassazione degli atti traslativi e costitutivi di diritti reali sugli immobili. La recente sentenza della Cassazione n. 23512/2024 affronta il nodo, spesso dibattuto, della corretta applicazione dell’imposta di registro agli atti costitutivi di servitù prediali e ai trasferimenti coattivi, offrendo una chiave di lettura trasversale tra diritto sostanziale e tributario.

1. L’espropriazione per pubblica utilità nel sistema civilistico

1.1. Fondamento costituzionale e principi generali

L’art. 42, comma 3, Cost. sancisce che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. L’espropriazione si attua mediante un procedimento amministrativo che culmina nel trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali a favore della Pubblica Amministrazione o di altri soggetti legittimati.

1.2. Trasferimenti coattivi e atti costitutivi di diritti reali

L’espropriazione per pubblica utilità si realizza tipicamente attraverso un decreto che trasferisce la proprietà o costituisce diritti reali su un bene, spesso a titolo oneroso e in deroga al principio consensuale del trasferimento immobiliare. Questo meccanismo si colloca tra gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili” e i “trasferimenti coattivi” di cui parla la normativa fiscale.

2. Il regime fiscale degli atti espropriativi: la questione dell’imposta di registro

2.1. Quadro normativo: la Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

L’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro), ratione temporis applicabile nella vicenda, distingue:

  • all’aliquota dell’8%: “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”;
  • all’aliquota del 15%: “il trasferimento che ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.

2.2. La giurisprudenza sulle servitù prediali e i trasferimenti coattivi

La Cassazione, con la sentenza n. 16495/2003 e successive (tra cui Cass. n. 2201/2019, n. 2200/2019, n. 22198/2019, n. 22199/2019), ha chiarito che:

  • la servitù prediale, quale diritto reale di godimento, consiste in un peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo;
  • tale utilità deve essere oggettiva e collegata alla predialità, non agli interessi personali del proprietario del fondo dominante;
  • la servitù è inseparabile dalla proprietà del fondo dominante e non può essere trasferita autonomamente (“inalienabilità della servitù”);
  • il trasferimento della proprietà del fondo dominante comporta il trasferimento delle servitù che vi ineriscono, anche senza menzione espressa (“ambulatorietà della servitù”).

3. L’interpretazione della Corte: atti costitutivi vs atti traslativi

3.1. Distinzione tra “costituzione” e “trasferimento”

Secondo la Cassazione, la normativa fiscale distingue tra:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi di diritti reali (superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù, uso, abitazione);
  • atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Il termine “trasferimento”, adoperato dal legislatore, si riferisce agli atti che prevedono il passaggio da un soggetto all’altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento. Non include, invece, gli atti che costituiscono ex novo tali diritti, come la servitù, che comprime una facoltà del proprietario del fondo servente a vantaggio del fondo dominante senza trasferimento di diritti.

3.2. L’imposta di registro sugli atti costitutivi di servitù

L’atto costitutivo di servitù, secondo la Suprema Corte, non ricade tra i “trasferimenti coattivi” di cui all’art. 1 della Tariffa, ma tra gli atti costitutivi di diritti reali di godimento. Ne consegue che l’aliquota dell’8% si applica anche agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli, non potendosi estendere la più gravosa aliquota del 15% riservata ai trasferimenti di proprietà di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

4. Applicazioni pratiche e riflessi sull’espropriazione per pubblica utilità

4.1. Espropriazione e costituzione di servitù: tipologie di ablazione

In sede di espropriazione può aversi sia il trasferimento coattivo della proprietà sia la costituzione coattiva di servitù. La distinzione è fondamentale per la determinazione dell’imposta di registro e per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

4.2. Conseguenze sulla tassazione degli atti espropriativi

La Cassazione, consolidando l’orientamento già espresso, ha ribadito che:

  • gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli non possono essere assoggettati all’imposta di registro nella misura del 15% prevista per i trasferimenti di proprietà, ma all’8% prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento;
  • l’utilizzo dei termini “costituzione” e “trasferimento” nella Tariffa ha una precisa ragione giuridica, collegata alla natura degli atti negoziali posti in essere e non ad un’accezione lata del termine “trasferimento”.

5. La decisione della Corte: principio di diritto e implicazioni

La Corte, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato il seguente principio:
“Il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma una mera compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)” (Cass. n. 23512/2024).

6. Rilievi pratici per amministrazioni e operatori

6.1. Per la Pubblica Amministrazione

  • Verificare la corretta applicazione delle aliquote fiscali sugli atti di espropriazione, distinguendo tra trasferimenti di proprietà e costituzione di servitù;
  • Assicurare la piena conformità degli atti amministrativi e negoziali alla normativa sostanziale e tributaria;
  • Motivare le scelte attuative anche in relazione agli oneri fiscali.

6.2. Per i privati e i tecnici

  • Accertare la natura dell’atto (trasferimento o costituzione) e la conseguente aliquota applicabile;
  • Documentare puntualmente le caratteristiche del bene e dell’operazione per evitare contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

7. Spunti dottrinali e giurisprudenziali

L’interpretazione fornita dalla Cassazione valorizza la sistematicità della normativa fiscale e la coerenza con i principi civilistici sulle servitù prediali, evitando indebite estensioni delle aliquote più gravose e tutelando la certezza del diritto. Il principio della “incedibilità” e “ambulatorietà” delle servitù, nonché la distinzione tra atti costitutivi e traslativi, rappresentano punti fermi nella ricostruzione del regime giuridico e fiscale degli atti ablativi.

La pronuncia ci dice che

La pronuncia della Cassazione n. 23512/2024 rafforza il quadro interpretativo secondo cui gli atti costitutivi di servitù, anche in sede espropriativa, devono essere trattati fiscalmente in modo distinto rispetto ai trasferimenti di proprietà, assicurando un’applicazione corretta e non penalizzante dell’imposta di registro. La chiarezza della distinzione tra costituzione e trasferimento tutela sia gli interessi pubblici che quelli privati, contribuendo alla certezza dei rapporti giuridici e alla razionalità del sistema fiscale applicabile all’espropriazione per pubblica utilità.

A.N.P.T.ES.
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 05/11/2025