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TU Espropri DPR 2001 n 327 – Art. 32

Determinazione del valore del bene (L)

Testo dell’articolo

  1. Salvi gli specifici criteri prevvisi dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)

  2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. (L)

  3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare. (L)

L’art. 32 del Testo Unico Espropri è una delle norme centrali dell’intera disciplina espropriativa, poiché definisce i criteri generali per la determinazione del valore del bene e quindi dell’indennità di esproprio.

Questa disposizione introduce tre principi fondamentali:

  1. La stima si basa sul valore del bene alla data del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione, depurato da tutti gli effetti del vincolo espropriativo.

  2. Sono escluse dalla valutazione le migliorie realizzate dopo l’avvio del procedimento o comunque allo scopo di aumentare l’indennità.

  3. Al proprietario è riconosciuto, entro certi limiti, il diritto di asportare materiali e beni mobili presenti sul fondo.

L’art. 32 costituisce il quadro generale cui si rapportano tutte le altre norme sulle indennità (artt. 33–47), e trova applicazione sia per:

  • espropriazione della proprietà;

  • espropriazione di diritti reali minori;

  • imposizione di servitù;

  • occupazione permanente o temporanea.

È la norma che fissa l’architettura dei criteri di stima: valore venale pieno, neutralizzazione degli effetti espropriativi, considerazione dei vincoli urbanistici non espropriativi, irrilevanza delle migliorie fittizie.


1. Comma 1 – Il principio cardine: il valore al momento dell’accordo o del decreto di esproprio

Il comma 1 stabilisce tre concetti fondamentali:

A) L’indennità si determina sulla base delle caratteristiche del bene

Il primo criterio è oggettivo:

Si guarda il bene com’è realmente al momento dell’accordo di cessione o del decreto di esproprio.

Non si considera:

  • la destinazione urbanistica futura;

  • la capacità edificatoria che potrebbe emergere;

  • modifiche che interverranno successivamente.

La stima deve fotografare ciò che esiste realmente alla data di riferimento.

B) Non si considerano gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio né dell’opera pubblica

Questo è uno dei principi più significativi del Testo Unico.

Il legislatore afferma che:

L’indennità deve essere indipendente dagli effetti negativi prodotti dal vincolo preordinato all’esproprio.

Il vincolo preordinato spesso comporta:

  • deprezzamento dell’immobile;

  • inutilizzabilità edificatoria;

  • rischio di futura ablazione;

  • impossibilità di realizzare nuove costruzioni;

  • divieto di interventi migliorativi.

Il legislatore neutralizza tali effetti per evitare che:

 lo Stato espropri a prezzi inferiori manipolando la destinazione urbanistica.

 Neutralizzazione degli effetti dell’opera pubblica

Inoltre, l’indennità NON può tener conto:

  • dell’aumento di valore connesso all’opera pubblica;

  • né della sua diminuzione.

Ad esempio:

  • se un’autostrada aumenta il valore di alcuni terreni, l’aumento non è rilevante;

  • se una discarica riduce il valore dei fondi vicini, tale riduzione è irrilevante.

C) Si considerano i vincoli di qualsiasi natura NON espropriativi

I vincoli urbanistici non espropriativi influiscono sul valore del bene.
Ad esempio:

  • vincoli agricoli;

  • vincoli paesaggistici;

  • indice di edificabilità;

  • vincoli idrogeologici;

  • norme del piano regolatore.

Se il vincolo è:

  • generale,

  • astratto,

  • non finalizzato all’espropriazione,

allora incide sul valore.

Se invece è preordinato all’esproprio:

NON può incidere.

D) Valutazione anche per diritti diversi dalla proprietà

La norma si applica anche:

  • quando si espropria un usufrutto;

  • quando si impone una servitù coattiva;

  • quando si espropria un diritto di superficie;

  • quando si costituisce una servitù di elettrodotto o metanodotto.

La stima deve essere parametrata:

alla differenza di valore prima/dopo la costituzione del diritto.

2. Comma 2 – Esclusione delle migliorie realizzate per aumentare l’indennità

Il secondo comma impedisce ai proprietari di:

costruire,
piantare alberi,
eseguire opere,

allo scopo di ottenere una maggiore indennità.

A) Criterio generale

Sono irrilevanti le opere realizzate:

  • con intento speculativo;

  • subito prima della stima;

  • dopo aver ricevuto notizia dell’avvio del procedimento.

B) Presunzione legale

Il legislatore stabilisce una presunzione:

Tutte le migliorie realizzate DOPO la comunicazione dell’avvio del procedimento si considerano finalizzate ad aumentare l’indennità.

Non serve, dunque, dimostrare la finalità speculativa:
è sufficiente la data.

C) Esempi di opere irrilevanti

  • recinzioni nuove installate dopo la comunicazione;

  • piccole costruzioni senza titolo edilizio;

  • piantagioni di ulivi o vigneti per aumentare valore agricolo;

  • depositi di materiali qualificati come “pertinenze”;

  • installazione di prefabbricati;

  • pavimentazioni o capannoni agricoli realizzati in prossimità della stima.

D) Perché questa regola?

Per evitare:

  • frodi;

  • indennità artificiosamente gonfiate;

  • spese pubbliche ingiustificate;

  • contenziosi tecnici complicati.

Si tutela così l’interesse pubblico contro la “speculazione da esproprio”.

3. Comma 3 – Diritto del proprietario all’asportazione dei materiali

Il terzo comma riconosce al proprietario un diritto residuale:

Può asportare materiali e beni mobili presenti sul fondo, purché ciò non danneggi l’opera pubblica.

È un principio equitativo:
il proprietario deve poter recuperare ciò che non costituisce parte essenziale del bene.

Cosa può asportare il proprietario?

  • materiali edili ammassati;

  • attrezzature agricole;

  • prefabbricati;

  • recinzioni smontabili;

  • legna, rottami, materiali vari;

  • impianti non stabilmente infissi;

  • serre mobili;

  • beni personali.

Limite fondamentale

non deve pregiudicare l’opera pubblica.

Ciò significa:

  • non può demolire parti strutturali dell’edificio;

  • non può rimuovere opere di consolidamento;

  • non può asportare impianti essenziali;

  • non può rimuovere piantagioni protette se essenziali alla stima del valore.

Chi valuta la compatibilità?

L’autorità espropriante:

  • può fissare un termine per l’asportazione;

  • può verificare l’assenza di danni;

  • può vietare l’asportazione in caso di rischio per l’opera.

4. Collegamento con la normativa CEDU

L’art. 32 è coerente con i principi dell’art. 1 Protocollo Addizionale CEDU:

  • l’indennità deve essere adeguata;

  • la stima deve rispettare il valore reale del bene;

  • la compensazione deve essere equa.

Neutralizzare gli effetti del vincolo espropriativo evita un undervaluing contrario alla CEDU.

5. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza amministrativa e civile ha fornito interpretazioni costanti:

A) Consiglio di Stato

  • Gli effetti del vincolo espropriativo devono essere sempre neutralizzati.

  • Il valore venale deve essere reale, non “fittizio”.

B) Cassazione civile

  • Le migliorie dopo l’avvio del procedimento NON possono essere conteggiate.

  • L’indennità deve riflettere il valore di mercato depurato da condizionamenti espropriativi.

C) Corte costituzionale

  • Ha dichiarato illegittimo il sistema di indennità ridotta per le aree edificabili (sent. 348 e 349/2007).

  • Ha riaffermato il principio del valore venale pieno.

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.

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