Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria (R)
Testo dell’articolo
Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto determinativo dell’indennità provvisoria, l’autorità espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
1.bis L’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell’indennità al proprietario nei casi di cui all’art. 20, comma 8. (R)
L’autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell’indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all’uopo stabilito. (R)
Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell’espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l’effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante. (R)
La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
Il provvedimento dell’autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia. (R)
Se è proposta una tempestiva opposizione, l’autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
Il promotore dell’espropriazione esegue il pagamento dell’indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l’opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)
In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio. (R)
’art. 26 del DPR 327/2001 disciplina una delle fasi più delicate e centrali dell’intero procedimento espropriativo: il pagamento o il deposito dell’indennità provvisoria. Si tratta di un momento chiave poiché segna l’avvio verso la successiva emanazione del decreto di esproprio, che rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento ablativo e il titolo necessario per il trasferimento della proprietà.
La norma è strutturata in undici commi, ognuno dei quali affronta aspetti differenti ma strettamente interconnessi:
la gestione del pagamento dell’indennità accettata;
il deposito delle somme non accettate;
le garanzie relative ai diritti dei terzi (ipoteche, servitù, diritti reali, opposizioni);
la comunicazione ai soggetti interessati;
l’efficacia del provvedimento;
i termini per il pagamento;
la condizione necessaria per l’emanazione del decreto di esproprio.
La disciplina è pensata per assicurare certezza, trasparenza e tempestività nella fase economica dell’espropriazione, evitando che contestazioni o situazioni giuridiche pregresse possano bloccare l’interesse pubblico.
Per comprendere a fondo la portata dell’articolo, occorre ricordare un principio fondamentale dell’espropriazione:
➡ Il decreto di esproprio non può essere emanato finché non sia stata pagata o depositata l’indennità provvisoria.
Questo principio, non espresso in modo diretto, è però ricavabile dall’ultimo comma dell’articolo e dalla struttura generale del Testo Unico.
Pertanto, l’art. 26 regola la condizione imprescindibile per poter procedere all’ablazione del diritto di proprietà:
se il proprietario accetta l’indennità, il promotore paga;
se non l’accetta, il promotore deposita la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
È un meccanismo che tutela l’espropriato, che deve essere garantito economicamente prima di perdere il bene.
Il primo comma stabilisce che:
trascorsi 30 giorni dalla notifica dell’indennità provvisoria (ex art. 20);
l’autorità espropriante deve ordinare al promotore di pagare le indennità accettate;
e di depositare presso CDP quelle non accettate.
Questa previsione garantisce:
celerità del procedimento (evita stalli indefiniti);
trasparenza verso l’espropriato;
certezza del diritto.
Il termine di 30 giorni funge da spartiacque tra:
la fase di proposta dell’indennità;
la fase di pagamento o deposito;
la successiva immissione in possesso e la possibilità di emanare il decreto di esproprio.
La normativa non lascia spazio all’inerzia della Pubblica Amministrazione: scaduti i 30 giorni, deve agire.
Il riferimento all’art. 20, comma 8, riguarda le ipotesi in cui il proprietario ha già accettato l’indennità secondo la procedura semplificata prevista dal Testo Unico.
In questo caso:
➡ l’autorità espropriante ordina immediatamente il pagamento diretto al proprietario.
Questo accade, ad esempio, quando:
il proprietario ha accettato per iscritto la somma;
non vi sono terzi opponenti o titolari di diritti;
la situazione giuridica del bene è chiara.
Questa procedura favorisce una gestione rapida dei casi non controversi, riducendo tempi e costi.
Questa è una norma di equilibrio molto importante.
L’autorità può comunque ordinare il pagamento diretto anche in presenza di diritti dei terzi, purché:
il proprietario assuma ogni responsabilità verso tali terzi;
il proprietario prest(i) idonea garanzia, se richiesta.
Si tratta di un sistema che evita la sospensione della procedura quando:
vi sono diritti poco chiari;
non è immediatamente possibile chiarire la titolarità dei terzi;
si rischiano ritardi per contestazioni marginali.
La garanzia richiesta può essere:
una fideiussione;
un deposito cauzionale;
una polizza assicurativa.
Essa tutela i terzi ed evita che il pagamento esponga l’amministrazione a responsabilità.
Quando sul bene grava un’ipoteca, il proprietario può percepire la somma solo se il creditore ipotecario rilascia un’autorizzazione con firma autenticata.
Questa regola è coerente con l’art. 2852 c.c., che attribuisce all’ipoteca un diritto di prelazione sul bene.
Pertanto, il sistema tutela:
i creditori;
il corretto ordine delle garanzie reali;
la certezza dei rapporti giuridici.
Se il creditore ipotecario non autorizza il pagamento, la somma dovrà essere depositata.
Il comma 4 affronta i casi più complessi:
presenza di diritti reali (servitù, enfiteusi, uso, abitazione);
opposizioni al pagamento dell’indennità;
disaccordo sulle modalità di riscossione.
In queste ipotesi:
➡ il beneficiario dell’esproprio deve depositare la somma presso CDP.
➡ il pagamento ai proprietari o ai terzi avverrà solo dopo la sentenza del giudice competente.
La competenza giudiziaria dipende dalla natura della controversia:
in genere è il Tribunale Civile;
se riguarda l’indennità definitiva, può essere la Corte d’Appello.
L’idea è semplice:
L’opera pubblica non deve essere bloccata dai rapporti tra privati.
Quando l’immobile non ha gravami reali o personali, il proprietario può:
percepire immediatamente la somma depositata;
e successivamente agire in sede giudiziaria per ottenere un importo maggiore, se ritiene l’indennità insufficiente.
Questo comma è perfettamente coerente con la natura frazionata della procedura espropriativa:
prima si paga la provvisoria
poi si determina la definitiva (eventualmente tramite tecnici e Commissione Provinciale Espropri)
infine il giudice può aumentare ulteriormente la somma.
Anche in questo caso la norma offre una via accelerata: CDP può pagare l’indennità al proprietario:
se non vi sono opposizioni;
e se il proprietario rilascia una dichiarazione assumendo ogni responsabilità verso eventuali terzi.
È una norma importante nella pratica, perché:
velocizza i pagamenti;
riduce la mole di depositi di CDP;
tutela comunque i terzi (la responsabilità resta in capo al proprietario).
La norma impone due obblighi:
notifica ai terzi titolari di diritti (ipoteche, servitù, contratti, ecc.)
pubblicazione del provvedimento
sulla Gazzetta Ufficiale
o sul Bollettino Ufficiale della Regione
Questa pubblicità ha effetti:
informativi;
oppositivi;
di certezza dell’azione amministrativa.
Garantisce che nessun soggetto possa affermare di non essere stato informato.
È un meccanismo di tutela e trasparenza:
➡ Se entro 30 giorni i terzi non propongono opposizione, il provvedimento diventa esecutivo.
Ciò implica che:
si considera definitiva la scelta tra pagamento diretto o deposito;
l’indennità non può più essere contestata in questa fase;
l’autorità può procedere con la successiva fase del decreto di esproprio.
Se i terzi propongono opposizione, l’autorità deve:
➡ ordinare il deposito della somma presso CDP.
Questo evita contestazioni sulla distribuzione del denaro.
Il beneficiario dell’esproprio non può dunque pagare direttamente, anche se vi era accordo con il proprietario.
Il promotore deve pagare l’indennità:
entro 60 giorni dal ricevimento del decreto che ordina il pagamento;
salvo abbia proposto opposizione alla stima entro lo stesso termine.
È una norma di disciplina che:
evita ritardi;
protegge l’espropriato;
consente di programmare l’immissione in possesso;
previene responsabilità per ritardato pagamento.
Questo comma è forse il più importante dell’intero articolo:
➡ L’autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio solo dopo aver ricevuto prova del pagamento o del deposito dell’indennità.
Il sistema italiano, coerente con la giurisprudenza CEDU, si fonda sul principio:
Non si può togliere il bene prima di aver garantito economicamente il proprietario.
Il deposito è considerato una forma sufficiente di garanzia, anche se non equivale al pagamento.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.
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