L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)
Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4 ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)
Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio. (L)
I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
L’opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
La relazione dei tecnici è depositata presso l’autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)
Ove l’interessato accetti in modo espresso l’indennità risultante dalla relazione, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa l’indennità depositata a norma dell’articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l’autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale maggior importo della indennità. (L)
Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione prevista dall’articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)
L’articolo 21 del Testo Unico Espropri disciplina il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, cioè il percorso che si attiva quando il proprietario non accetta l’indennità provvisoria stabilita ai sensi dell’articolo 20. È una norma centrale, perché definisce la fase tecnica in cui la stima dell’indennità passa da una valutazione unilaterale dell’amministrazione a un procedimento peritale collegiale o, in alternativa, alla Commissione Provinciale Espropri.
Il comma 1 stabilisce che l’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno accettato l’indennità provvisoria. Ciò è necessario per attivare il procedimento successivo in modo ordinato, evitando ritardi e distinguendo chiaramente le posizioni concordate da quelle contestate.
Il comma 2 introduce la prima svolta procedurale: l’autorità espropriante notifica al proprietario, tramite ufficiale giudiziario, l’invito a comunicare entro venti giorni se intende avvalersi del procedimento tecnico di determinazione dell’indennità e, in caso positivo, a designare un tecnico di fiducia. Questa fase è fondamentale, perché il proprietario ha due possibilità: partecipare attivamente alla stima definitiva designando un proprio tecnico, oppure non rispondere, lasciando che la determinazione venga rimessa alla Commissione di cui all’articolo 41.
Il comma 3 disciplina il caso in cui il proprietario risponda positivamente. In tal caso l’autorità espropriante nomina due tecnici, uno dei quali è quello indicato dal proprietario, e fissa un termine per il deposito della relazione peritale. Il termine non può superare novanta giorni, prorogabile solo in presenza di effettive e comprovate difficoltà. Qui emerge l’importanza della partecipazione tecnica: in presenza di un collegio peritale, il proprietario può incidere sensibilmente sulla ricostruzione del valore reale del bene, influenzando l’indennità finale.
Il comma 4 prevede la nomina del terzo tecnico da parte del presidente del tribunale civile competente per territorio, su istanza di chiunque vi abbia interesse. Il terzo tecnico ha un ruolo determinante, poiché il collegio peritale decide a maggioranza. La scelta del presidente del tribunale garantisce imparzialità.
Il comma 5 specifica i requisiti professionali del terzo tecnico: deve essere scelto tra professori universitari di estimo o tra periti iscritti agli albi del tribunale competente. Si tratta di un requisito fondamentale per assicurare competenza scientifica e tecnica alla stima.
Il comma 6 regola la questione delle spese peritali. Le spese sono liquidate dall’autorità espropriante, ma il riparto dipende dall’esito della stima: se la stima definitiva è inferiore all’indennità provvisoria, paga il proprietario; se supera l’indennità provvisoria ma entro il limite del 10% in aumento, le spese si dividono a metà; se supera tale limite, paga il beneficiario dell’espropriazione. Questo sistema incentiva stime realistiche e scoraggia richieste eccessivamente speculative.
Il comma 7 stabilisce che i tecnici devono comunicare alle parti data, luogo e ora delle operazioni con almeno sette giorni di preavviso, tramite raccomandata o strumenti telematici. Questa garanzia procedurale assicura la possibilità per gli interessati di partecipare e far valere le proprie ragioni.
Il comma 8 conferisce ai proprietari e agli altri interessati il diritto di assistere alle operazioni, presentare memorie, produrre documenti e formulare osservazioni. I tecnici devono tenerne conto nella stima. Si tratta di un principio cardine: la partecipazione garantita evita stime arbitrarie e consente un contraddittorio tecnico effettivo.
Il comma 9 precisa che l’opposizione alla nomina dei tecnici non sospende le operazioni peritali. Ciò evita che il procedimento si paralizzi per contestazioni formali, pur lasciando impregiudicato il diritto di impugnare la nomina davanti al giudice.
Il comma 10 stabilisce che, una volta redatta, la relazione dei tecnici deve essere depositata presso l’autorità espropriante, che ne dà notizia ai proprietari tramite raccomandata, informandoli del diritto di visionarla ed estrarne copia entro trenta giorni. Questo deposito segna l’inizio della fase finale del procedimento.
Il comma 11 prevede che la relazione sia adottata a maggioranza in caso di dissenso. Il principio maggioritario evita blocchi e consente la definizione dell’indennità in tempi certi.
Il comma 12 disciplina gli effetti della relazione: se il proprietario accetta espressamente l’indennità risultante dalla stima, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito dell’eventuale saldo. Se invece trascorrono trenta giorni senza accettazione, l’autorità dispone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della parte eventualmente maggiore dell’indennità rispetto a quella provvisoria. L’accettazione deve essere espressa: il silenzio non vale assenso.
Il comma 13 riconosce al proprietario un importante diritto patrimoniale: chiedere che la somma depositata sia investita in titoli del debito pubblico. Ciò stabilizza il valore del deposito e tutela da svalutazioni.
Il comma 14 precisa che, salvo quanto disposto dal Testo Unico, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alle operazioni peritali. Ciò conferisce coerenza tecnica e formale al procedimento.
Il comma 15 disciplina l’ipotesi in cui il proprietario non risponda all’invito dell’amministrazione di cui al comma 2. In questo caso l’autorità espropriante trasmette gli atti alla Commissione Provinciale Espropri, che deve determinare l’indennità entro novanta giorni. È una procedura semplificata e totalmente pubblica, priva del contraddittorio tecnico tra le parti, che spesso conduce a risultati meno favorevoli al proprietario rispetto al collegio peritale.
Il comma 16 stabilisce che la relazione della Commissione segua le stesse modalità di deposito e comunicazione della relazione dei tecnici e che il successivo procedimento sia quello del comma 12. Dunque, anche in questo caso il proprietario può accettare o meno la stima definitiva; se non accetta, la somma deve essere depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.
L’articolo 21 rappresenta, nel complesso, il cuore del sistema di stima dell’indennità di espropriazione. Esso consente al proprietario, se ben assistito, di incidere profondamente sul valore riconosciuto, di partecipare attivamente alla determinazione della stima e di far valere criteri tecnici più aderenti al valore reale del bene. Al tempo stesso garantisce all’amministrazione certezza dei tempi e strumenti per evitare che la mancanza di accordo paralizzi il procedimento. Il sistema è costruito per bilanciare il diritto di proprietà con l’esigenza pubblica, affidando la valutazione a un collegio tecnico indipendente o, in alternativa, a una commissione pubblica specializzata.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
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