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TU Espropri DPR 2001 n 327 – Art. 20

Art. 20 – La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione (L)

  1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblicca utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

  2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l’autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)

  3. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

  4. L’atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorità procedente. (L)

  5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)

  6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all’autorità espropriante che ne faccia richiesta l’immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)

  7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2. (L)

  8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene, il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)

  9. Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)

  10. L’atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni, presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente. (L)

  11. Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, all’emissione e all’esecuzione del decreto di esproprio. (L)

  12. L’autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)

  13. Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta spetta l’importo di cui all’articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l’autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)

  14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio. (L)

  15. Qualora l’efficacia della pubblica utilità derivi dall’approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)

L’articolo 20 del DPR 327/2001 è una delle norme più importanti dell’intero Testo Unico Espropri, perché disciplina la determinazione provvisoria dell’indennità. Si tratta di un passaggio essenziale del procedimento, poiché determina:

  • quando l’espropriato viene a conoscenza della prima offerta economica;

  • quali sono i suoi diritti;

  • quali sono le conseguenze dell’accettazione o del rifiuto;

  • cosa può fare l’autorità espropriante per ottenere l’immissione in possesso;

  • quando si può procedere al decreto di esproprio.

Il legislatore ha costruito questa norma per garantire trasparenza, partecipazione e gradualità, evitando forzature eccessive dell’autorità espropriante e proteggendo la posizione del proprietario.

L’intero articolo ruota intorno a un concetto chiave:

l’indennità provvisoria costituisce il primo momento di confronto economico tra proprietario e amministrazione, e da essa dipendono l’immissione in possesso, l’esecuzione del decreto e la possibilità di ottenere la cessione volontaria.

Vediamo il contenuto dell’articolo passo dopo passo, con spiegazione chiara e rigorosa.

1. La compilazione dell’elenco dei beni  in termine di esproprio (comma 1)

Una volta divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’espropriazione ha 30 giorni di tempo per:

  • compilare l’elenco dei beni da espropriare;

  • effettuare una descrizione sommaria dei beni;

  • identificare i proprietari risultanti dai registri catastali;

  • indicare l’importo offerto come indennità provvisoria.

L’elenco deve poi essere notificato individualmente a ciascun proprietario, con le forme degli atti processuali civili (quindi notifica formale, non semplice comunicazione ordinaria).

La norma riconosce al proprietario la possibilità di:

  • presentare osservazioni scritte,

  • depositare documenti,

  • opporsi alla stima,
    nei successivi 30 giorni.

Questo momento è fondamentale, perché consente all’espropriato di portare elementi di fatto e di valore (ad esempio consulenze tecniche, dimostrazione della natura edificabile, precedenti negoziazioni, destinazioni urbanistiche) prima che l’autorità espropriante determini l’indennità provvisoria.

2. Richiesta di precisazioni sul valore (comma 2)

Quando l’amministrazione lo ritiene utile — e purché compatibile con la celerità — può invitare:

  • il proprietario,

  • ed eventualmente il beneficiario dell’espropriazione,

a indicare il valore da attribuire all’area. Viene fissato un termine non superiore a 20 giorni, e può essere richiesta una relazione esplicativa.

Questo meccanismo ha una duplice funzione:

  • permette al proprietario di influire sul procedimento con argomentazioni tecniche;

  • mette l’amministrazione nelle condizioni di assumere una valutazione più corretta e più vicina al valore reale.

3. La determinazione provvisoria dell’indennità (comma 3)

L’autorità espropriante, valutate le osservazioni, deve procedere alla determinazione provvisoria dell’indennità.
Per farlo può avvalersi di:

  • uffici tecnici degli enti locali;

  • ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia delle Entrate – Territorio);

  • commissione provinciale espropri (art. 41).

Questa fase precede sempre il decreto di esproprio:

prima si determina l’indennità provvisoria, poi si può procedere all’esproprio.

La determinazione provvisoria è un atto fondamentale: pur non essendo definitiva, produce effetti importanti sul prosieguo del procedimento.

4. Notifica dell’indennità provvisoria (comma 4)

L’atto contenente l’indennità provvisoria deve essere notificato:

  • al proprietario,

  • al beneficiario dell’espropriazione (se non coincide con l’autorità procedente).

Anche questa notifica avviene con le forme degli atti processuali civili.

5. Accettazione dell’indennità provvisoria (comma 5)

Il proprietario ha 30 giorni per comunicare che condivide l’indennità.

L’accettazione:

  • è irrevocabile;

  • permette di procedere rapidamente;

  • apre alla cessione volontaria;

  • consente l’immissione in possesso immediata.

Si tratta di un momento delicato: molte persone firmano senza una vera valutazione tecnica, un errore che può pregiudicare il diritto a ottenere una somma reale e congrua.

6. Immissione in possesso in caso di accettazione (comma 6)

Se il proprietario accetta l’indennità:

  • deve consentire l’immissione in possesso;

  • ha diritto a un acconto dell’80% previa autocertificazione della piena proprietà;

  • matura interessi legali dalla data dell’immissione in possesso fino al pagamento.

Se il proprietario si oppone comunque all’immissione in possesso, l’autorità procedente può procedere ugualmente, con due testimoni.

7. Designazione del tecnico (comma 7)

Il proprietario può invece scegliere soltanto di nominare un tecnico di fiducia, rinviando all’applicazione dell’art. 21, comma 2 (determinazione dell’indennità definitiva tramite collegio tecnico).
Questo è spesso il comportamento più prudente per contestare l’indennità senza fermare il procedimento.

8. Deposito della documentazione sulla proprietà (comma 8)

Se il proprietario accetta l’indennità, deve depositare entro 60 giorni la documentazione che prova:

  • la piena proprietà,

  • la libertà dell’immobile,
    eventualmente con attestazione notarile.

L’intera indennità (o il saldo) deve essere pagata entro i 60 giorni successivi.

Se ciò non avviene, maturano interessi legali.

9. Cessione volontaria o decreto di esproprio (comma 9)

Se tutto è regolare, le parti stipulano l’atto di cessione volontaria.

Ma se:

  • il proprietario accetta l’indennità,

  • riceve la somma,

  • e poi si rifiuta di firmare la cessione,

l’autorità può:

emettere immediatamente il decreto di esproprio, dando atto del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato può generare responsabilità risarcitorie.

10. Trascrizione dell’atto di cessione (comma 10)

La cessione volontaria deve essere trascritta entro 15 giorni a cura e spese dell’acquirente (di solito l’autorità beneficiaria o il promotore privato).

11. Decreto di esproprio anche dopo il pagamento (comma 11)

Anche se è già stata pagata l’indennità concordata, l’autorità può comunque procedere — su richiesta del promotore — all’emissione del decreto di esproprio, invece di ottenere la cessione volontaria.

12. Deposito dell’indennità condivisa (comma 12)

Se il proprietario:

  • non dichiara l’assenza di diritti di terzi,

  • non deposita la documentazione nei termini,

  • non riceve la somma,

  • o non collabora,

l’autorità:

  • ordina il deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti,

  • e può subito emettere il decreto di esproprio.

13. Maggiorazioni per il proprietario collaborativo (comma 13)

Se il proprietario accetta l’indennità (anche quando l’autorità procede con decreto di esproprio), gli spetta comunque la maggiorazione prevista dall’art. 45, comma 2.

14. Caso in cui non vi sia accettazione (comma 14)

Se nei 30 giorni non arriva alcuna accettazione:

  • l’indennità si considera non concordata,

  • l’autorità deposita la somma senza le maggiorazioni presso la Cassa Depositi e Prestiti,

  • e può procedere con il decreto di esproprio.

Questa è la via tipica quando il proprietario contesta la stima.

15. Piani urbanistici esecutivi (comma 15)

Se la pubblica utilità deriva da piani esecutivi (piani particolareggiati, PEEP, PIP, ecc.), il termine dei 30 giorni per compilare l’elenco decorre:

dalla data di inserimento degli immobili nel programma di attuazione.

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.

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