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TRIBUNALE DI OMISSIS
RGN. OMISSIS
G.I. DOTT. OMISSIS
UDIENZA DISCUSSIONE 22.3.2011
COMPARSE CONCLUSIONALI
OMISSIS
CONTRO
OMISSIS
F A T T O
Ai fini di una piu’ chiara esposizione, si rammenta sinteticamente in punto di fatto:
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non ha contestato i fatti nei termini in cui gli stessi sono stati rappresentati e documentati dal ricorrente, limitandosi ad aggiungere nella comparsa ulteriori elementi rappresentativi dello svolgimento delle operazioni di occupazione dell’immobile: elementi che sono del tutto irrilevanti ed inconcludenti rispetto alla configurazione della fattispecie illegittima ed illecita della quale si e’ resa responsabile.
D I R I T T O
Con riferimento alle questioni attinenti alla giurisdizione del g.o. ed ai presupposti e condizioni richieste dall’art. 702 bis c.p.c. ai fini dell’accesso al rito sommario (quest’ultimo aspetto e’ stato peraltro gia’ trattato e risolto da codesto Giudice con la ordinanza del 22.10.2010), si rimanda per brevita’ a quanto gia’ prospettato rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 del ricorso introduttivo
Per cio’ che attiene piu’ direttamente alla posizione giuridica soggettiva sottesa alla domanda spiegata dal ricorrente, nel rimandare a quanto gia’ prospettato sul punto nel ricorso introduttivo, ritiene questa difesa il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio configuri un vero e proprio diritto soggettivo (o addirittura uno “ius poenitendi”) dell’espropriando a fronte del quale l’amministrazione non puo’ esercitare alcun potere discrezionale in ordine al rilascio della autorizzazione (TAR Emilia Romagna Parma 15.4.2008 n. 229).
Appare chiaro ed inequivoco il contenuto dell’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 il quale prevede espressamente che “qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Il rifiuto illegittimamente e/o illecitamente opposto dall’OMISSIS spa (attraverso il silenzio tenuto sulla relativa istanza) al rilascio del nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio proprio nella misura di euro 107.520,00 che la stessa OMISSIS spa ha determinato ed offetto al proprietario, ha costretto il ricorrente ad intraprendere il presente giudizio ed a chiedere la tutela del diritto previsto dal citato art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001.
L’amministrazione resistente e’ incorsa nella violazione del citato art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 nel momento in cui, attraverso il rifiuto silenzioso, ha illegittimamente e/o illecitamente leso il diritto (quanto meno certamente soggettivo se non addirittura potestativo) del proprietario ad ottenere il pagamento dell’indennita’ provvisoria di esproprio nella misura di euro 107.520,00 determinata ed offerta dalla stessa autorita’ espropriante (e con salvezza della maggiore indennita’ di esproprio qualora questa fosse riconosciuta in sede giurisdizionale a seguito della relativa opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello di Roma competente funzionalmente).
Si potrebbe dunque affermare che il ricorrente ha fatto valere un diritto di natura indennitaria (piu’ precisamente il diritto previsto dall’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 ad ottenere il pagamento a titolo di acconto della indennita’ provvisoria di esproprio nella misura determinata ed offerta dalla stessa autorita’ espropriante) e che la relativa responsabilita’ dell’autorita’ espropriante per la violazione di quel diritto e’ prevista direttamente dalla legge.
Cio’ posto e chiarito, appare opportuno precisare e soggiungere immediatamente che invece la domanda risarcitoria – formulata in via subordinata solo per scrupolo difensivo e con l’intento di evitare di tralasciare eventuali altre e diverse ipotesi di responsabilita’ – si differenzia dalla domanda spiegata in via principale solo ed esclusivamente per quanto attiene al titolo. In altri termini, il ricorrente ha chiesto in via subordinata che la stessa somma di euro 107.520,00 comunque offerta dalla stessa ANAS spa (qualora non fosse svincolata in base a quella offerta) sia almeno versata a titolo di danno, non solo per la incontestabile perdita del bene (casa di abitazione), ma anche per la mancata disponibilita’ e godimento di quello stesso importo il cui pagamento e’ stato illecitamente rifiutato.
E’ priva di pregio la eccezione in epigrafe sollevata da controparte la quale ha sostenuto che la domanda spiegata dal ricorrente appartenga alla competenza funzionale della Corte di Appello in unico grado, vertendosi asseritamente in materia di determinazione di indennita’ di esproprio. E’ fin troppo evidente che ne’ il “petitum” ne’ la “causa petendi” della domanda spiegata nel presente giudizio sono in alcun modo riconducibili a quelli sottesi al giudizio di opposizione alla stima della indennita’ di esproprio notoriamente appartenente alla competenza funzionale in unico grado della Corte di Appello (ai sensi del vigente art. 54 d.p.r. n. 327/2001 testo unico sulle espropriazioni e del previgente art. 19 legge n. 865/1971).
Le differenze ontologiche e telologiche sono evidenti.
Infatti il giudizio di opposizione alla stima ha ad oggetto la giusta misura della indennita’ definitiva di esproprio ed e’ finalizzato esclusivamente:
In entrambe le ipotesi invero la Corte di Appello interviene direttamente nel procedimento di determinazione e di calcolo della misura della indennita’ definitiva di esproprio ed in particolare:
Mentre invece con il presente giudizio, il ricorrente non ha contestato sotto alcun profilo la misura della indennita’ provvisoria di esproprio ne’ ha richiesto al Tribunale adito di intervenire in qualche maniera nella determinazione e/o nella misura della indennita’ di esproprio. In realta’, egli si e’ piu’ semplicemente limitato a richiedere il pagamento di quella indennita’ provvisoria di esproprio che la stessa OMISSIS spa ha determinato proprio ed esattamente in quella misura (euro 107.520,00) e che ha offerto al proprietario. Al Tribunale adito dunque il ricorrente non ha chiesto di intervenire o di incidere in alcun modo nella misura della indennita’ provvisoria di esproprio.
Che la domanda tesa ad ottenere la condanna al rilascio del provvedimento di nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ provvisoria depositata presso la Cassa DD.PP. appartenga alla competenza generale del Tribunale (e non invece alla speciale competenza funzionale della Corte di Appello, rilevabile d’ufficio) risulta altresi’ confermata anche dalla sentenza n. 29527/2008 con la quale la Corte di Cassazione SS.UU. (vedi doc. n. 6 gia’ prodotto in allegato al ricorso), nel decidere tra l’altro la questione di giurisdizione, ha rinviato la causa al Tribunale.
Infine e solo per completezza, puo’ essere opportuno aggiungere che il giudizio di opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello non sarebbe neppure legittimamente azionabile posto che allo stato non risulta essere stato emesso il decreto di esproprio che, come e’ noto, rappresenta una condizione dell’azione.
La difesa dell’OMISSIS spa ha eccepito che sia onere del soggetto espropriando dimostrare la conformita’ urbanistica dell’immobile oggetto di provvedimento ablativo. L’assunto non puo’ in alcun modo essere condiviso. E’ sufficiente a tal fine esaminare la norma dell’art. 38 d.p.r. n. 327/2001 il quale, con riferimento alla ipotesi di espropriazione di un fabbricato, dispone testualmente:
La norma disciplina le tre diverse ipotesi astrattamente configurabili:
Ebbene, in tutte e tre le ipotesi, la norme impone solo ed esclusivamente in capo all’autorita’ espropriante l’obbligo/onere di precisi e puntuali adempimenti:
E’ appena il caso di aggiungere che la norma invece non contiene alcun riferimento al proprietario espropriato al quale ovviamente non riserva alcuna attivita’ ne’ alcun adempimento in ordine alla dimostrazione della natura legittima e/o abusiva del fabbricato espropriando (e cio’ ovviamente anche per evidenti motivi di tutela degli interessi pubblici sottesi sia al procedimento di sanatoria edilizia sia al procedimento di esproprio: interessi pubblici che devono essere presidiati e salvaguardati direttamente dalle amministrazioni competenti e che ovviamente non possono essere condizionati ad adempimenti asseritamente richiesti agli stessi privati destinatari dei relativi procedimenti, evidentemente per evidente conflitto di interesse e per difetto del livello minimale di garanzia e di imparzialita’, ecc.).
Spettava dunque all’OMISSIS spa dimostrare (sia in sede amministrativa del procedimento di esproprio sia eventualmente anche nel presente giudizio) la asserita natura abusiva del fabbricato. Ma e’ evidente che in mancanza di qualunque prova in tal senso, il rilievo formulato deve ritenersi solo strumentale e fuorviante.
Al fine di fugare ogni dubbio che la difesa dell’amministrazione ha tentato di sollevare circa la completezza ed idoneita’ dei documenti prodotti a corredo della istanza di nulla osta, si rende necessario ribattere e precisare quanto segue.
Nel rammentare che oggetto della domanda e’ lo svincolo della indennita’ provvisoria di esproprio e non invece della indennita’ definitiva, si evidenzia che a mente dell’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001, al proprietario e’ richiesto soltanto di attestare che sul bene espropriando non vi siano diritti di terzi. E tale circostanza nella fattispecie [in conformita’ peraltro a pacifica prassi amministrativa ed alla stessa legge (vedi infra)] risulta soddisfatta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ (contenuta nella domanda di svincolo della indennita’ provvisoria) resa dal proprietario nei termini previsti dall’art. 47 d.p.r. n. 445/2000. Si aggiunga che, per completezza e per sgombrare definitivamente il campo da qualsiasi rischio che l’autorita’ espropriante possa essere chiamata, da eventuale soggetto terzo titolare di diritti sul bene espropriando, a rispondere dell’intervenuto pagamento della indennita’ provvisoria, il ricorrente ha inserito all’interno della domanda svincolo la seguente ulteriore dichiarazione di manleva:
“Ad ogni buon conto ed al fine di eliminare qualsiasi rischio e/o responsabilita’ in capo all’amministrazione espropriante, dichiara altresi’ di assumere espressamente ogni responsabilita’ in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi e per l’effetto di tenere indenne codesta societa’ sotto il profilo indicato”.
Orbene, si noti ora che il successivo art. 26/6 d.p.r. n. 327/2001 aggiunge immediatamente che “La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennita’ di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilita’ in relazione ad eventuali diritti dei terzi”.
Dunque nella fattispecie il ricorrente ha fornito:
Sempre in materia di pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio, corre l’obbligo di richiamare l’attenzione anche sull’art. 26/2 d.p.r. n. 327/2001 il quale prevede testualmente che “L’autorita’ espropriante puo’ ordinare altresi’ il pagamento diretto dell’indennita’ al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilita’ in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e puo’ disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all’uopo stabilito”.
E’ dunque appena il caso di precisare che, ai fini dello svincolo e del pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio, l’esigenza prevista dall’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 di verificare che sul bene espropriando non esistano diritti di terzi deve ritenersi nella fattispecie ampiamente soddisfatta sia dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai sensi della legge n. 445/2000 (rilasciata dal ricorrente quantunque non prevista dalla legge) sia dalla ulteriore e distinta dichiarazione di responsabilita’ assunta dal proprietario in ordine ad eventuali diritti di terzi (che l’art. 26/6 d.p.r. n. 327/2001 prevede sia rilasciata in favore della Cassa DD.PP.), rilasciata addirittura in favore della stessa OMISSIS spa quale autorita’ espropriante.
Risulta cosi’ gia’ fornita la prova della infondatezza della eccezione – meramente dilatoria – spiegata dalla resistente secondo la quale ai fini della dimostrazione della inesistenza sul bene espropriando di diritti di soggetti terzi (ed in vista del richiesto rilascio del nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ provvisoria) sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse prodotto anche la certificazione ipocatastale. E’ agevole replicare comunque (e per completezza di indagine) che invece la produzione del certificato dei registri immobiliari di non iscrizione o trascrizione di diritti dei terzi e’ stato previsto solo ed esclusivamente in relazione allo svincolo ed al pagamento della indennita’ definitiva di esproprio (vedi art. 28 d.p.r. n. 327/2001), e non anche invece in relazione alla indennita’ provvisoria di esproprio (di cui trattasi nel presente giudizio). Se la produzione della indicata documentazione immobiliare fosse necessaria o obbligatoria ai fini dello svincolo e del pagamento anche della indennita’ provvisoria di esproprio, e’ verosimile che la legge lo avrebbe previsto espressamente anche in tal caso.
Si insiste nell’integrale accoglimento della domanda.
OMISSIS