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TRIBUNALE DI OMISSIS
SEZIONE TERZA – G.D. DOTT. P OMISSIS – R.G.N. OMISSIS
(UDIENZA DEL 2.5.2013)
NOTE DI REPLICA
per OMISSIS
(ricorrente) (Avv. OMISSIS)
C O N T R O
Con le presenti note, questa difesa intende replicare alle argomentazioni difensive addotte dai convenuti ed in particolare dal Comune di OMISSIS, in quanto manifestamente infondate.
Nel rimandare per brevita’ a quanto prospettato e prodotto da questa difesa con riferimento ai provvedimenti di nulla osta e di svincolo gia’ concessi dal Comune di OMISSIS ad altri proprietari che ovviamente si trovano nelle stesse identiche condizioni processuali della ricorrente (vedi note autorizzate del 24.1.2013 punto 2.2 pagg. 13/18), in questa sede appare opportuno aggiungere brevemente quanto segue.
Come gia’ prospettato, la ricorrente ha chiesto (in sede stragiudiziale) al Comune di OMISSIS e chiede ora (in sede giudiziale) a codesto Giudice di ottenere lo stesso identico trattamento riservato dal comune convenuto agli altri proprietari ai quali il comune stesso ha gia’ rilasciato il provvedimento di nulla osta e di svincolo della indennita’ di esproprio gia’ versata al M.E.F..
La ricorrente non intende chiedere un trattamento di riguardo e/o di favore. Ma nel contempo non puo’ certo tollerare (ne’ l’ordinamento puo’ consentire) che le sia riservato un trattamento discriminatorio con condizioni peggiori e piu’ penalizzanti al quale il comune l’ha arbitrariamente ed illecitamente sottoposta.
Perche’ i diritti rivendicati con il presente giudizio siano integralmente soddisfatti e’ infatti sufficiente che la ricorrente ottenga esattamente nulla di piu’ e nulla di meno quanto il comune ha gia’ concesso agli altri proprietari.
Nell’indicato paragrafo delle note autorizzate del 24.1.2013 (punto 2.2 pagg. 13/18), questa difesa ha fornito le prove documentali:
Nel rimandare per brevita’ all’elenco dei proprietari ai quali il comune, non ostante la pendenza dei rispettivi giudizi risarcitori e restitutori, ha tuttavia rilasciato lo svincolo al pagamento delle indennita’ espropriative [vedi note autorizzate del 24.1.2013 lett. da a) ad f) pagg. 15/17], e’ sufficiente in questa sede limitarsi a sottolineare in quanto segue.
Quale elemento di “incertezza giuridica” sulla proprieta’ del bene espropriato, il comune ha evocato il tuttora pendente ricorso al Tar OMISSIS n. OMISSIS proposto contro gli atti relativi al “contratto di Quartiere” (doc. n. 1). Orbene, nel richiamare l’attenzione sulla circostanza che il citato ricorso e’ stato sottoscritto congiuntamente sia dalla ricorrente OMISSIS sia anche dalla signora Denapoli Dorotea, tuttavia solo a Denapoli Dorotea il Comune di OMISSIS ha rilasciato il nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ definitiva di esproprio determinata dalla Corte di Cassazione [(vedi provvedimento di svincolo n. OMISSIS del 26.1.2010 del Comune di OMISSIS) (doc. n. 35 fascicolo ricorrente)], mentre alla ricorrente OMISSIS il richiesto svincolo e’ stato negato. Cosicche’, la pendenza dello stesso identico giudizio (ricorso al Tar OMISSIS n. OMISSIS/200) sottoscritto congiuntamente sia dalla ricorrente OMISSIS sia dalla signora Denapoli Dorotea, mentre per la ricorrente OMISSIS costituirebbe (a dire del comune) un elemento di “incertezza giuridica” sulla proprieta’ del bene espropriato che impedirebbe il rilascio dello svincolo della indennita’ di esproprio, invece per la seconda firmataria signora Denapoli Dorotea essa (pendenza) non ha costituito alcun impedimento allo svincolo della indennita’ di esproprio [(vedi citato provvedimento di svincolo n. OMISSIS del 26.1.2010 del Comune di OMISSIS) (doc. n. 35 fascicolo ricorrente)] !!!
La gravita’ di tale discriminazione e la macroscopica evidenza di siffatta violazione del diritto della ricorrente superano qualunque argomento giuridico e non richiedono ulteriori considerazioni.
In termini parimenti discriminatori, il Comune di OMISSIS ha rilasciato ai fratelli OMISSIS (previa concessione del consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale) lo svincolo al pagamento della indennita’ di esproprio con provvedimento prot. n. OMISSIS del 15.12.2011 (vedi doc. n. 5 allegato alle note autorizzate del 24.1.2013), pur in perdurante pendenza del giudizio di appello proposto al Consiglio di Stato (ricorso n. OMISSIS) (doc. n. 2) avverso la sentenza Tar OMISSIS n. OMISSIS. Va da se’ che nemmeno in tal caso il comune ah chiesto ai proprietari la rinuncia al citato giudizio !!!
Ecco allora che con l’intento di porsi nella stessa identica posizione degli altri proprietari ai quali il comune ha concesso lo svincolo delle indennita’ espropriative, la ricorrente ha gia’ prodotto in allegato alle note autorizzate del 24.1.2013:
In questa sede e ad ulteriore prova (da un lato) della chiara e manifestata volonta’ e disponibilita’ della ricorrente alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e (dall’altro) dell’intento dilatorio, discriminatorio e vessatorio del comune, si producono:
Tanto basta per dimostrare l’illecito trattamento arbitrariamente discriminatorio e vessatorio riservato dal comune soltanto alla ricorrente OMISSIS, non ostante la oggettiva e totale identita’ delle condizioni rispetto agli altri proprietari ai quali il comune ha concesso lo svincolo.
Sul punto, con riferimento alla linea difensiva del Prefetto, si ritiene di dover insistere sulla circostanza che la difesa erariale ha correttamente inquadrato i termini della questione laddove (nella memoria di costituzione) ha affermato che “…occorreva dare risoluzione giuridica alle incertezze sulla proprieta’ del bene al momento dell’esproprio…”. Il punto nodale e’ dunque questo: la verifica, prevista e consentita dalla legge, in ordine alla liberta’ ed alla titolarita’ dei beni espropriati deve essere esperita solo ed esclusivamente con riferimento alla data del decreto di esproprio (rispetto alla quale infatti la legge prevede che siano prodotti i certificati ipocatastali ventennali) e non invece ad un momento successivo (come erroneamente sostenuto dal comune, peraltro solo nei confronti della ricorrente Musci).
Tanto premesso, nella fattispecie non sussiste alcuna incertezza giuridica in ordine alla titolarita’ in capo al Comune di OMISSIS del diritto di proprieta’ delle aree espropriate alla ricorrente:
Per l’effetto, deve ritenersi pienamente dimostrato il diritto soggetto rivendicato dalla ricorrente ad ottenere lo svincolo al pagamento delle indennita’ espropriative che le sono stata riconosciute con la sentenza della Corte di Cassazione n. 18240/2009 della Corte di Cassazione coperta dal giudicato.
Si insiste nell’accoglimento del ricorso.
OMISSIS