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Svincolo dell’Indennità di Esproprio: Replica a Pratiche Discriminatorie e Tutele per i Proprietari

Trattamento Arbitrario e Discriminatorio nello Svincolo delle Indennità Espropriative

Incertezza Giuridica sulla Proprietà dei Beni Espropriati e Soluzioni Legali

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TRIBUNALE DI OMISSIS

SEZIONE TERZA – G.D. DOTT. P OMISSIS  – R.G.N. OMISSIS

(UDIENZA DEL 2.5.2013)

 

NOTE DI REPLICA

 

 

per OMISSIS

(ricorrente) (Avv. OMISSIS)

 

C O N T R O

 

  • il Prefetto della Provincia di OMISSIS e per esso il Ministero dell’Interno
  • la Regione OMISSIS
  • il Comune di OMISSIS

 

Con le presenti note, questa difesa intende replicare  alle argomentazioni difensive addotte dai convenuti ed in particolare dal Comune di OMISSIS, in quanto manifestamente infondate.

 

  • ancora sul nulla osta e svincoli gia’ concessi ad altri proprietari espropriati

Nel rimandare per brevita’ a quanto prospettato e prodotto da questa difesa con riferimento ai provvedimenti di nulla osta e di svincolo gia’ concessi dal Comune di OMISSIS ad altri proprietari che ovviamente si trovano nelle stesse identiche condizioni processuali della ricorrente (vedi note autorizzate del 24.1.2013 punto 2.2 pagg. 13/18), in questa sede appare opportuno aggiungere brevemente quanto segue.

Come gia’ prospettato, la ricorrente ha chiesto (in sede stragiudiziale) al Comune di OMISSIS e chiede ora (in sede giudiziale) a codesto Giudice di ottenere lo stesso identico trattamento riservato dal comune convenuto agli altri proprietari ai quali il comune stesso ha gia’  rilasciato il provvedimento di nulla osta e di svincolo della indennita’ di esproprio gia’ versata al M.E.F..

La ricorrente non intende chiedere  un trattamento di riguardo e/o di favore. Ma nel contempo  non puo’ certo tollerare (ne’ l’ordinamento  puo’ consentire) che le sia riservato un trattamento discriminatorio con condizioni peggiori e piu’ penalizzanti al quale  il comune l’ha arbitrariamente ed illecitamente sottoposta.

Perche’ i  diritti  rivendicati con il presente giudizio siano   integralmente  soddisfatti e’  infatti sufficiente che la ricorrente ottenga  esattamente nulla di piu’ e nulla di meno quanto il comune ha gia’ concesso agli altri proprietari.

Nell’indicato paragrafo  delle note autorizzate del 24.1.2013 (punto 2.2 pagg. 13/18), questa difesa ha fornito le prove documentali:

  • che il Comune di OMISSIS ha rilasciato ai proprietari ivi analiticamente indicati il provvedimento di nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ di esproprio depositata al M.E.F. senza aver richiesto agli stessi anche la rinuncia ai relativi giudizi restitutori non ostante la (per alcuni tuttora) perdurante pendenza degli stessi;
  • che nessuno dei proprietari che abbia ottenuto il provvedimento di nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ di esproprio ha rinunciato o e’ stato richiesto di rinunciare ai giudizi pendenti, peraltro tutti instaurati, al pari di quello della ricorrente Musci, dopo l’emanazione del decreto di esproprio del 1.4.1983 e dunque a procedimento espropriativo ormai concluso;
  • che solo ed esclusivamente alla ricorrente OMISSIS il comune (attraverso un esercizio gravemente arbitrario e chiaramente discriminatorio del potere pubblico) ha ritenuto di condizionare il rilascio del provvedimento di svincolo delle indennita’ espropriative alla dichiarazione di rinuncia dei giudizi pendenti;
  • che l’unica richiesta formulata dal comune ai proprietari (in sede giudiziale per coloro che hanno aderito alla stessa ed in stragiudiziale per coloro che invece che l’hanno rifiutato) e’ stata quella tesa ad avere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Nel rimandare per brevita’ all’elenco dei proprietari ai quali il comune, non ostante la pendenza dei rispettivi giudizi risarcitori e restitutori, ha tuttavia rilasciato lo svincolo al pagamento delle indennita’ espropriative [vedi note autorizzate del 24.1.2013 lett. da a) ad f) pagg. 15/17], e’  sufficiente in questa sede limitarsi a sottolineare in quanto segue.

Quale elemento di “incertezza giuridica” sulla proprieta’ del bene espropriato, il  comune ha evocato  il tuttora pendente ricorso al Tar OMISSIS n. OMISSIS proposto contro gli atti relativi al “contratto di Quartiere” (doc. n. 1). Orbene, nel richiamare l’attenzione sulla circostanza che il citato ricorso e’ stato sottoscritto congiuntamente sia  dalla ricorrente OMISSIS sia anche dalla signora Denapoli Dorotea, tuttavia solo a Denapoli Dorotea  il Comune di OMISSIS ha rilasciato il nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennita’ definitiva di esproprio determinata dalla Corte di Cassazione [(vedi provvedimento di svincolo n. OMISSIS del 26.1.2010 del Comune di OMISSIS) (doc. n. 35 fascicolo ricorrente)], mentre alla ricorrente OMISSIS il richiesto svincolo e’ stato negato. Cosicche’, la pendenza dello stesso identico giudizio (ricorso al Tar OMISSIS n. OMISSIS/200) sottoscritto congiuntamente sia dalla ricorrente OMISSIS sia dalla signora Denapoli Dorotea,  mentre per la ricorrente OMISSIS  costituirebbe (a dire del comune) un elemento di “incertezza giuridica” sulla proprieta’ del bene espropriato che impedirebbe il rilascio dello svincolo della indennita’ di esproprio, invece per la seconda firmataria signora Denapoli Dorotea essa (pendenza) non ha costituito alcun impedimento allo  svincolo della indennita’ di esproprio [(vedi citato provvedimento di svincolo n. OMISSIS del 26.1.2010 del Comune di OMISSIS) (doc. n. 35 fascicolo ricorrente)] !!!

La gravita’ di tale discriminazione e la macroscopica  evidenza  di siffatta violazione del diritto della ricorrente superano qualunque argomento giuridico e non richiedono ulteriori considerazioni.

 

In termini parimenti discriminatori,  il Comune di OMISSIS ha rilasciato ai fratelli OMISSIS (previa concessione del consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale) lo svincolo al pagamento della indennita’ di esproprio con provvedimento prot. n. OMISSIS del 15.12.2011 (vedi doc. n. 5 allegato alle note autorizzate del 24.1.2013),  pur in perdurante pendenza del  giudizio di appello proposto al Consiglio di Stato (ricorso  n. OMISSIS) (doc. n. 2) avverso la sentenza Tar OMISSIS  n. OMISSIS. Va da se’ che nemmeno in tal caso il comune ah chiesto ai proprietari la rinuncia al citato giudizio !!!

 

Ecco allora che con l’intento di porsi nella stessa identica posizione degli altri proprietari ai quali il comune ha concesso lo svincolo delle indennita’ espropriative, la ricorrente ha gia’ prodotto in allegato alle note autorizzate del 24.1.2013:

  • la nota prot. n. OMISSIS del 14.1.2013 (indicata con il doc. n. 2) con cui la ricorrente ha invitato il comune per il giorno 18.1.2013 presso il notaio ivi indicato a partecipare alla sottoscrizione congiunta della dichiarazione di consenso alla cancellazione della unica trascrizione di domanda giudiziale (di cui al giudizio di usucapione iscritto al r.g.n. n. OMISSIS dinanzi al Tribunale di OMISSIS Sezione Distaccata di OMISSIS);
  • la successiva nota prot. n. OMISSIS del 21.1.2013 (indicata con il doc. n. 3) con la quale la ricorrente ha comunque rilasciato la relativa dichiarazione di rinuncia al presente giudizio sommario  ed alla pretesa dei relativi danni una volta ottenuto lo svincolo delle somme, previo consenso alla cancellazione della trascrizione di cui trattasi;
  • la ulteriore dichiarazione unilaterale del 24.1.2013 (indicata con il doc. n. 4) con sottoscrizione autentica da notaio con la quale la ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di volonta’ e di consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui trattasi.

In questa sede e ad ulteriore prova (da un lato) della chiara  e manifestata volonta’ e disponibilita’ della ricorrente alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e (dall’altro) dell’intento dilatorio, discriminatorio e vessatorio del comune, si producono:

  1. la nota prot. n. OMISSIS del 21.1.2013 (doc. n. 3) con cui il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, nel rispondere alla nota del 14.1.2013 con cui la ricorrente invitava il comune a partecipare alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n. OMISSIS  del 28.1.2004,  affermava testualmente:
  • “…si comunica la propria totale disponibilita’ ad intervenire in tale scrittura privata autenticata in rappresentanza del Comune di OMISSIS”;
  • “Al Dottor OMISSIS,…, si manifesta la propria disponibilita’ ad un immediato contatto telefonico, anche alla propria utenza privata, al fine di addivenire nel piu’ breve tempo possibile alla sottoscrizione dell’atto”;

 

  1. la nota del 31.1.2013 (doc. n. 4) con cui il Notaio OMISSIS, preso atto della disponibilita’ del Comune di OMISSIS (manifestata con la richiamata nota prot. n. OMISSIS del 21.1.2013, a partecipare alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso alla cancellazione della trascrizione di cui trattasi, invitava il comune alla sollecitata sottoscrizione per il giorno 1.2.2013;

 

  1. la nota prot. n. OMISSIS del 31.1.2013 (doc. n. 5) con cui il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, nel ribadire l’interesse dell’ente  al ripetuto adempimento (interesse peraltro gia’ manifestato  dal comune anche al Notaio Dott. OMISSIS),    affermava testualmente “Nel confermare  l’interesse di questo Ente ad addivenire nel piu’ breve tempo possibile alla sottoscrizione dell’atto (…), si ribadisce la propria disponibilita’ ad un immediato contatto telefonico…”;

 

  1. la nota del 11.2.2013 trasmessa a mezzo fax (doc. n. 6) con cui questa difesa, “…al fine di rimuovere ogni eventuale ulteriore ostacolo al rilascio del provvedimento di nulla osta allo svincolo delle indennita’ espropriative di cui trattasi…”, dichiarava testualmente (ovviamente sotto la condizione dell’intervenuto rilascio del provvedimento di svincolo):
  • “di aderire e di far propria la dichiarazione a la rinuncia rilasciata dalla Cliente signora OMISSIS nella citata lettera del 14.1.2013 assunta al protocollo in data 21.1.2013 e le successive dichiarazioni integrative della stessa”;
  • “nel contempo, ed al fine di non esporre il Comune di OMISSIS al rischo di richieste di pagamento di competenze professionali, di rinunciare alla solidarieta’ gravanti sulle parti per il pagamento delle competenze professionali relative al giudizio di cui trattasi…”;

 

  1. infine, la nota del 26.2.2013 assunta al protocollo comunale in data 28.2.2013 (doc. n. 7) con cui la ricorrente e l’Avv. OMISSIS (dopo aver richiamato gli atti di svincoli gia’ concessi agli altri proprietari e le reiterate dichiarazioni di disponibilita’ e di interesse dell’ente alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale) stante la perdurante inerzia del comune ad onta delle precedenti dichiarazioni, diffidavano il Dott. OMISSIS commissario prefettizio del Comune di OMISSIS nonche’ l’Ing. OMISSIS dirigente dell’ufficio tecnico comunale a fissare, entro il termine di giorni cinque, l’appuntamento presso il Notaio Dott.ssa OMISSIS per la sottoscrizione della richiamata scrittura di consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

 

Tanto basta per dimostrare l’illecito trattamento arbitrariamente discriminatorio e vessatorio riservato dal comune soltanto alla ricorrente OMISSIS,  non ostante la oggettiva e totale identita’ delle condizioni rispetto agli altri proprietari ai quali il comune ha concesso lo svincolo.

 

  • ancora sull’asserita incertezza giuridica sulla proprieta’ dei beni espropriati

 

Sul punto, con riferimento alla linea difensiva del Prefetto, si ritiene di dover insistere   sulla circostanza che la difesa erariale ha correttamente inquadrato i termini della questione laddove (nella memoria di costituzione) ha affermato che “…occorreva dare risoluzione giuridica alle incertezze sulla proprieta’ del bene al momento dell’esproprio…”. Il punto nodale e’ dunque questo: la verifica, prevista e consentita dalla legge, in ordine alla liberta’ ed alla titolarita’ dei beni espropriati deve essere esperita solo ed esclusivamente con riferimento alla data del decreto di esproprio (rispetto alla quale infatti la legge prevede che siano prodotti i certificati ipocatastali ventennali) e non invece ad un momento successivo (come erroneamente sostenuto dal comune, peraltro solo nei confronti della ricorrente Musci).

Tanto premesso, nella fattispecie non sussiste alcuna incertezza giuridica  in ordine alla titolarita’  in capo al Comune di OMISSIS del diritto di proprieta’ delle aree espropriate alla ricorrente:

  • sia che si faccia riferimento alla data del decreto di esproprio (circostanza questa pacificamente non contestata dalle parti);
  • sia che si faccia riferimento a data successiva al decreto di esproprio (per effetto delle numerose sentenze passate in giudicato che hanno reiteratamente stabilito la legittimita’ e la piena efficacia del decreto di esproprio nei confronti della ricorrente Musci).

Per l’effetto, deve ritenersi pienamente dimostrato il diritto soggetto rivendicato dalla ricorrente ad ottenere lo svincolo al pagamento delle indennita’ espropriative che le sono stata riconosciute con la sentenza della Corte di Cassazione n. 18240/2009 della Corte di Cassazione coperta dal giudicato.

 

Si insiste nell’accoglimento del ricorso.

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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