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Rivalutazione Monetaria e Interessi Legali nel Risarcimento da Occupazione Usurpativa e Appropriativa

Come si Calcolano Rivalutazione Monetaria e Interessi Legali nei Debiti di Valore

Funzioni Distinte di Rivalutazione ISTAT e Interessi Legali nei Risarcimenti

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RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI

 

 

  • RISPOSTA SINTETICA AL QUESITO FORMULATO

 

In materia di risarcimento danni da patologia espropriativi (occupazione usurpativa ed appropriativi), la corretta applicazione delle norme che disciplinano la responsabilita’ extracontrattuale (art. 2043 c.c.), la rivalutazione monetaria (art. 1219/2 n. 1 c.c.) e gli  interessi legali (art. 1223 e ss. c.c.) ed il rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 1712/1995) impongono di stabilire sulla sorte capitale dovuta a titolo di risarcimento danni l’amministrazione espropriante deve essere corrispondere sia la rivalutazione monetaria istat sia gli interessi legali sulla sorte capitale via via rivalutata dalla data dell’illecito all’effettivo soddisfo.

Per effetto delle norme e dei principi di cui sopra, sia la rivalutazione monetaria istat sia gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale gia’ incrementata della rivalutazione monetaria sono calcolati in modo tale da essere  capitalizzati annualmente, sia pure limitatamente alla rispettiva quota – parte di rivalutazione monetaria e di interessi legali maturata per ogni singolo annno (questo e’ il senso della espressione “via via rivalutata” utilizzata dalla giurisprudenza).

 

 

 

E’ dunque appena il caso di precisare che al proprietario colpito dalla occupazione usurpativa/appropriativi spettano sulla sorte capitale rappresentativa del risarcimento dei danni determinato alla data in cui si e’ perfezionato l’illecito:

  • sia la rivalutazione monetaria nella misura prevista dagli indici istat in relazione al costo della vita delle famiglie di operai ed impiegati, (poiche’ la rivalutazione istat assolve alla funzione di mantenere inalterato nel tempo il potere di acquisto della moneta che, quantificato inizialmente alla data dell’illecito, deve essere attualizzato fino al giorno della liquidazione contenuta nella sentenza definitiva);
  • sia gli interessi legali nella misura prevista “ope legiscalcolati sulla sorte capitale via via rivalutata (poiche’ gli interessi legali assolvono invece alla diversa funzione di “compensare” il creditore del diverso pregiudizio derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta che – se fosse stata corrisposta tempestivamente e stante la naturale fruttuosita’ del denaro – avrebbe senz’altro prodotto al creditore interessi quanto meno non solo nella misura legale, ma anche nella misura garantita dai titoli del debito pubblico nei quali, anche in forza di presunzioni semplici, ogni risparmiatore anche non avveduto o esperto avrebbe potuto investire i propri risparmi).

 

 

 

 

 

 

  • TRATTAZIONE DIFFUSA DELLA PROBLEMATICA

 

L’istituto della occupazione appropriativa e/o usurpativa configura un illecito extracontrattuale riconducibile nell’alveo della previsione dell’art. 2043 c.c..  Trattandosi dunque di un illecito aquiliano, non solo la costituzione in mora del debitore avviene “ex re”, cosi’ come previsto dall’art. 1219/2 n. 1 c.c., ma la componente della rivalutazione monetaria istat sulla sorte capitale rappresenta un elemento insopprimibile della fattispecie risarcitoria.

Del resto, e’ appena il caso di precisare che da sempre (addirittura dalla prima e fondamentale sentenza Cass. SS.UU. n. 1464/1984) la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente riconosciuto ai proprietari colpiti dalla occupazione appropriativa il diritto ad avere sulla sorte capitale sia la rivalutazione monetaria istat sia gli interessi legali (interessi legali che, come e’ noto, successivamente alla sentenza Cass. SS.UU. n. 1712/1995, vengono calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata nel tempo).

 

In particolare, la giurisprudenza (tra le numerosissime sentenze disponibili) ha stabilito:

  • che “nell’ipotesi di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, vertendosi in materia di debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria volta alla reintegrazione del patrimonio per adeguare l’effettivo valore del bene al momento della decisione (funzione ripristinatoria), l’applicazione degli indici istat va operata indipendentemente dagli interessi che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate” (Cass.6 ottobre 2005 n. 19510);
  • che “il debito risarcitorio connesso alla radicale trasformazione del bene ed alla conseguente perdita della proprieta’, a seguito di occupazione appropriativa, costituisce obbligazione di valore, in cui va tradotto in termini monetari, per equivalente, il valore del bene al momento del fatto (“aestimatio“) e la risultante somma sottoposta a rivalutazione fino alla data della sentenza (“taxatio“), con la possibilita’ di riconoscere, sulla somma così rivalutata, quale lucro cessante che e’ suscettibile di prova anche ricorrendo a presunzioni semplici, gli interessi, decorrenti dalla data dell’illecito, di natura compensativa per il depauperamento di chi non riceve a tempo debito la disponibilita’ della somma successivamente alla consumazione dell’illecito stesso…” (Cass. 5 maggio 2005 n. 9361);
  • che “il debito della p.a. derivante dall’illegittima occupazione di un suolo ha natura di debito di valore, sicche’, accertato il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso e’ stato occupato definitivamente, tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione, al fine di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta. Sulla somma rivalutata vanno poi calcolati altresi’ gli interessi legali, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalita’ diverse, mirando la prima a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno, ed avendo i secondi funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata” (Cass. 19 aprile 2002 n. 5728);
  • che “l’obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell’illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto…”(Cass. 21 aprile 2006 n. 9410);
  • che “…il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed e’, pertanto, suscettibile di rivalutazione” (Cass. 20 marzo 2003 n. 4070);
  • che “il debito della p.a. derivante dall’illegittima occupazione di un suolo ha natura di debito di valore, sicche’, accertato il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso e’ stato occupato definitivamente, tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione, al fine di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta. Sulla somma rivalutata vanno poi calcolati altresi’ gli interessi legali, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalita’ diverse, mirando la prima a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno, ed avendo i secondi funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata” (Cass. sez. I 19.4.2002 n. 5728);
  • che “nella liquidazione del credito di valore – nella specie, risarcimento del danno derivato occupazione “sine titulo” di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo – sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perche’ la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell’illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione  e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si e’ verificato l’evento dannoso” (Cass. sez. II 7.6.2001 n. 7692);
  • che “in caso di c.d. «occupazione appropriativa» con irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di opere di edilizia popolare ed economica pubblica, al proprietario del fondo occupato spetta, a titolo risarcitorio, una somma di denaro determinata ai sensi dell’art. 3/65 legge n. 662 del 1996, da aggiornarsi, al fine della necessaria attualizzazione dell’espressione monetaria del debito, sulla base dell’inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione” (Cass. I  11.8.2000 n. 10696);
  • che “nelle ipotesi in cui la p.a. occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzatorio o per decorso dei termini in relazione ai quali l’occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l’irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell’opera pubblica, comporta l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all’ente costruttore, ed inoltre costituisce un fatto illecito, istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna dell’ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma, pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l’eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione…” (Cass. SS.UU. 8.1998 n. 8597);
  • che “gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (nella specie, per la perdita di un suolo a seguito di trasformazione irreversibile nell’ambito di un’occupazione c.d. «appropriativa»), avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito, e devono essere calcolati, non dalla data del danno da illecito sulla somma liquidata siccome rivalutata, ma anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell’arco di tempo compreso fra l’evento dannoso e la liquidazione” (Cass. I 3.1.1998  n. 13);
  • che “in ipotesi di accessione invertita, poiché l’illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in periodo di occupazione illegittima o alla scadenza dell’occupazione legittima se avvenuta nel corso di quest’ultima, l’ammontare del danno deve essere computato con riferimento alla data del verificarsi dell’illecito e tale importo deve essere rivalutato tenuto conto della diminuzione del potere di acquisto della moneta e della natura risarcitoria dell’obbligazione” (Cass. SS.UU.  9.1997 n. 10597);
  • che “nel caso di abusiva occupazione ed irreversibile impiego di un fondo per la realizzazione di opera pubblica (integrante fatto illecito estintivo del diritto di proprietà del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all’ente costruttore), il danno deve essere determinato in una somma pari all’intera perdita patrimoniale subita (da rivalutarsi in correlazione del diminuito potere d’acquisto della moneta a partire dalla data dell’illecito fino al giorno della liquidazione)…” (Cass. I  20.7.1999 n. 7771);
  • che “in  tema di «occupazione appropriativa», con irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di opera pubblica, al privato spetta, a titolo risarcitorio, una somma di denaro che corrisponda al valore del bene al momento del fatto illecito, e sia poi aggiornata, al fine della necessaria attualizzazione dell’espressione monetaria del debito, sulla base dell’ inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione, ed inoltre spetta il ristoro dell’ulteriore pregiudizio derivante dal ritardo subito nella reintegrazione del proprio patrimonio, con la correlativa perdita della utilitas del bene; tale ultimo danno, ove si faccia ricorso al criterio degli interessi legali, va determinato computando gli interessi prima sul valore iniziale del bene e poi sui progressivi adeguamenti del valore stesso corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, oppure, in considerazione della difficoltà di fissare dette mutevoli basi di riferimento, utilizzando in via equitativa indici annuali medi di svalutazione” (Cass. sez. I 3.6.1998 n. 5449);
  • che “gli interessi su una somma attribuita a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima ed acquisizione di un fondo privato non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione (in tal modo, infatti, si finirebbe per attribuire al creditore un valore cui non ha diritto, posto che gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di danaro che, all’epoca del fatto, era, per definizione, non rivalutata), bensì devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio” (Cass. sez. I 8.1997 n. 7998).

 

 

 

  • GLI INTERESSI LEGALI

E’ noto infatti che la giurisprudenza pluridecennale assolutamente pacifica della Corte di Cassazione maturata in materia di occupazione appropriativa ha da sempre riconosciuto al proprietario colpito dall’accessione invertita il diritto ad avere sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni  sia la rivalutazione monetaria istat sia gli interessi legali (che – a far seguito dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 1712/1995 – vengono riconosciuti non piu’ sulla sorte capitale interamente rivalutata ma sulla sorte capitale via via rivalutata nel tempo).

La rivalutazione monetaria istat e gli interessi legali sulla somma rivalutata assolvono infatti a funzioni diverse: mentre la rivalutazione monetaria  “…e’ rivolta a rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio del danneggiato alla stregua dei valori monetari in atto, (essa) non esclude che al proprietario medesimo vadano riconosciuti sulla somma rivalutata gli interessi compensativi dalla data dell’illecito inerendo tali interessi all’ulteriore e diverso pregiudizio discendente dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno” (Cass. SS.UU. 25.1.1989 n. 418) [nello stesso senso Cass. Sez. III 18.4.1996 n. 3666; Cass. Sez. II 27.12.1995 n. 13108; Cass. Sez. I 20.6.1990 n. 6209].

Cio’ si spiega agevolmente atteso che – stante la naturale fruttuosita’ del denaro – se il proprietario danneggiato avesse avuto tempestivamente e senza alcun ritardo l’intera somma spettante, questa potendo essere facilmente investita nel periodo compreso tra la data dell’illecito ed il momento dell’effettivo soddisfo, avrebbe certamente prodotto frutti civili quanto meno nella misura degli interessi legali.  A tale conclusione deve perversi non solo sulla base dei principi in materia di pagamento debiti di valore (qual e’ il risarcimento del danno da occupazione appropriativi) ma anche sulla base di presunzioni semplici per effetto delle quali deve ritenersi con che con ragionevole certezza la somma corrispondente al valore del fondo espropriato sarebbe stata impiegata in una qualunque forma di investimento.

Il calcolo in termini diversi ed il pagamento della somma risarcitoria dovuta comportano inevitabilmente un duplice danno al creditore:

  • da un lato infatti (come gia’ detto), vi e’ la primaria necessita’ di conservare inalterato nel tempo (e precisamente durante tutto il periodo in cui il debitore rimanga inadempiente) il potere di acquisto della moneta, in modo tale da garantire che al creditore sia corrisposta una somma non svalutata che abbia conservato (tra il momento del danno ed il momento del pagamento) il suo effettivo valore (a tale esigenza soddisfa la rivalutazione monetaria istat);
  • dall’altro lato, vi e’ la necessita’ di “compensare” (di qui dunque la natura e la funzione “compensativa” degli interessi legali) il creditore della mancata disponibilita’ del denaro (che invece e’ rimasta nella disponibilita’ del debitore) durante tutto il tempo del mancato pagamento: denaro che invece – se il creditore ne avesse potuto avere tempestivamente la disponibilita’ – certamente avrebbe fruttato e reso interessi, quanto meno appunto nella misura degli interessi legali (a tale diversa esigenza soddisfano gli interessi legali).

Alle indicate due diverse esigenze e funzioni rispondono in particolare rispettivamente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali:

  • la rivalutazione monetaria ha la funzione (durante il tempo dell’inadempimento e fino al pagamento) di conservare inalterato il valore ed il potere di acquisto della moneta;
  • gli interessi legali hanno invece la funzione di “compensare” il creditore dall’ulteriore, diverso e distinto danno rappresentato dalla mancata disponibilita’ della somma spettategli e dunque del mancato godimento della naturale fruttuosita’ del denaro.

 

 

Anche in questo caso, particolarmente utile si rivela l’apporto della giurisprudenza della corte di Cassazione secondo la quale:

  • “con riguardo al danno dovuto dall’amministrazione al proprietario di un fondo,  a  seguito  della sua  irreversibile  acquisizione,  nella realizzazione di   opera   pubblica,   la rivalutazione  del  credito risarcitorio, in quanto rivolta a rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio  del  danneggiato  alla stregua dei valori monetari in atto, non  esclude  che al proprietario medesimo vadano riconosciuti, sulla   somma rivalutata,   gli   interessi  compensativi dalla  data dell’illecito,   inerendo  tali  interessi   all’ulteriore  e diverso pregiudizio  discendente dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno” (Cass. SS.UU. 25 gennaio 1989 n. 418);
  • “nel  caso  in cui  il  danno  da occupazione  illegittima  sia  stato liquidato con    riferimento   all’epoca   del fatto   illecito,   la rivalutazione  della somma liquidata con riferimento al momento della decisione   non esclude  che  sulla  somma stessa  siano  dovuti  gli interessi  compensativi dal  giorno  in cui si e’ verificato l’evento dannoso,  in  quanto  la  rivalutazione  e gli interessi  assolvono  a funzioni  diverse e sono giuridicamente compatibili, mirando la prima a  ripristinare la  situazione  patrimoniale del danneggiato qual’era anteriormente  al fatto  illecito  generatore  del danno  ed avendo i secondi  natura  compensativa per  il  mancato  godimento dei  frutti…” (Cass. sez. I  9 settembre 1993  9448);
  • “gli interessi su una  somma attribuita a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima ed acquisizione di un fondo privato non  possono essere  calcolati  dalla  data dell’illecito sulla somma liquidata per  capitale  e rivalutata sino al momento della decisione (in  tal modo,  infatti,  si finirebbe per attribuire al creditore un valore  cui non ha diritto, posto che gli interessi non costituiscono un debito  di  valore,  ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento  di  una  somma di  danaro che, all’epoca del fatto,  era,  per definizione,  non rivalutata) , bensi’ devono essere computati  o  con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente  al  bene  perduto si  incrementa nominalmente (per effetto  dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio” (Cass. sez. I  26 agosto 1997  7998);
  • “ il valore venale del  bene  perduto  dal privato  per irreversibile destinazione dello stesso a servizio dell’opera pubblica si stima con riferimento  al momento in cui il bene viene acquisito dalla pubblica amministrazione.   La somma,   costituendo   debito   di valore,   e’ rivalutabile d’ufficio fino al momento della liquidazione; in caso di ritardo dell’amministrazione  nel pagamento,  vanno  liquidati  gli interessi compensativi calcolati  sulla  somma  via via  rivalutata secondo indici annuali di svalutazione” (Cass. sez. I  20 giugno 1990 n. 6209).

 

Appare percio’ non contestabile che il proprietario danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali i quali devono comprendere:

  1. sia la sorte capitale (rappresentativa del valore del fondo illecitamente occupato);
  2. sia la rivalutazione monetaria istat, alla quale e’ affidata la funzione di mantenere inalterato ed aggiornato nel tempo il potere di acquisto della somma di denaro di cui l’amministrazione espropriante e’ debitrice;
  3. sia infine gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata (Cass. SS.UU. n. 1917/1995), alla quale e’ affidata la diversa funzione di compensare il creditore della mancata disponibilita’ della somma spettategli durante tutto il periodo nel quale il debitore ne ha omesso il pagamento.

 

 

A.N.P.T.ES.
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