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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS
ATTO DI CITAZIONE
(IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.)
COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA
Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si dichiara che la p.e.c. e’ OMISSIS
Il signor OMISSIS OMISSIS rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta procura speciale rep. n. OMISSIS del 10.9.2012 per Notaio OMISSIS di OMISSIS (ed elettivamente domiciliato in OMISSIS presso l’Avv. OMISSIS presso lo Studio Legale OMISSIS
E S P O N E
quanto segue.
F A T T O
Con atto di citazione notificato il 11.4.1998, il signor OMISSIS traeva dinanzi al Tribunale di OMISSIS il Comune di OMISSIS per ottenere il risarcimento dei danni a seguito della occupazione e del mancato godimento di un’area occupata dal comune per la realizzazione di fabbricati di edilizia economica e popolare.
Con sentenza n. OMISSIS depositata il giorno 11.7.2005, il Tribunale di OMISSIS dichiarava la prescrizione dei diritti azionati dal OMISSIS e rigettava integralmente la domanda dell’attore.
Avverso tale decisione spiega gravame il signor OMISSIS . Con sentenza n. OMISSIS emessa in data 26 settembre 2008 depositata il 22 ottobre 2008, codesta Corte di Appello di OMISSIS , in parziale riforma della sentenza del Tribunale:
Avverso la citata sentenza insorgeva ancora il signor OMISSIS Carlo e spiegava ricorso per cassazione. Con sentenza n. 10395/2012 pubblicata in data 21.6.2012, la Corte di Cassazione, in accoglimento delle ragioni del signor OMISSIS, annullava la sentenza n. OMISSIS emessa da codesta Corte di Appello, alla quale rinviava il giudizio anche per la determinazione del risarcimento dei danni e della indennita’ di occupazione legittima nonche’ per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Con il presente atto di citazione, il signor OMISSIS Carlo intende riassumere il giudizio per ottenere la condanna del Comune di OMISSIS al pagamento del risarcimento dei danni a seguito di occupazione illecita (appropriativa) del terreno di sua proprieta’ e della indennita’ di occupazione legittima per il relativo periodo.
M O T I V I
Con atto di citazione notificato il giorno 11 aprile 1998, OMISSIS Carlo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di OMISSIS il Comune di OMISSIS esponendo:
Si aggiunga per completezza di indagine che l’attore aveva altresi’ prodotto nel fascicolo di primo grado l’atto di costituzione in mora del 28.6.1995 notificato il 1.7.1995 (indicato con il doc. n. 7) con il quale aveva, dopo aver richiamato le ordinanze sindacali n. OMISSIS del 19.9.1983 e n. OMISSIS del 24.5.1986 e le rispettive occupazioni preordinate alla realizzazione del piano di zona e dopo aver ribadito che alle occupazioni temporanee ormai divenute illegittime non aveva fatto seguito il decreto di esproprio, invitava e diffidava il Comune di OMISSIS “…al risarcimento dei danni subiti per l’occupazione ormai divenuta illegittima…oltre gli interessi legali e la rivalutazione…”.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune di OMISSIS eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato, “essendo trascorsi oltre dieci anni dall’assunto illecito del Comune convenuto senza apposita richiesta di risarcimento dei danni, idonea ad interrompere la prescrizione”. Nel merito, contestava l’entita’ del risarcimento preteso e chiedeva, in subordine, che venisse accertato il giusto valore dell’immobile occupato, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con sentenza n. OMISSIS depositata il giorno 11.7.2005, il Tribunale di OMISSIS dichiarava la prescrizione dei diritti azionati dal OMISSIS e rigettava integralmente la domanda dell’attore, in base alla considerazione che il diritto al risarcimento dei danni poteva e doveva essere esercitato nei cinque anni successivi alla decisione del TAR n. OMISSIS del 1987 che aveva annullato gli atti impugnati. In particolare, il Tribunale motivava la decisione sostenendo (pag. 4 rigo 6 e ss.):
Avverso la indicata sentenza del Tribunale di OMISSIS n. 1700/2005, il proprietario spiegava appello ed in particolare egli:
Con sentenza n. 424/08 emessa in data 26 settembre 2008 depositata il 22 ottobre 2008, codesta Corte di Appello di OMISSIS, escluso il vizio di ultrapetizione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale:
Codesta corte territoriale motivava l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio relativo alla prima occupazione sostenendo in particolare (pag. 5 punti 4 e 5):
Avverso la citata sentenza n. 424/08 di codesta Corte di Appello, OMISSIS Carlo spiegava ricorso in cassazione affidato a cinque motivi.
Con la sentenza n. 10395/2012 pubblicata in data 21.6.2012, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso spiegato dall’attore e cassava la citata sentenza rinviando la causa a codesta Corte di Appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Ai fini di una esaustiva prospettazione e trattazione dei termini della controversia, si riporta di seguito il testo della sentenza della Corte di Cassazione.
“La Corte di appello di OMISSIS, in parziale riforma della decisione 11 luglio 2005 del Tribunale di OMISSIS, con sentenza del 22 ottobre 2008, ha condannato il comune di OMISSIS al risarcimento del danno liquidato nella misura di euro 36.623,00 per l’avvenuta occupazione espropriativa di un fondo di proprietà di OMISSIS Carlo (in catasto al f. 34, mapp. 141) esteso mq. 108 ed appreso con decreto di occupazione temporanea del 24 marzo 1986, onde realizzarvi un programma di edilizia residenziale. Ha invece confermato la declaratoria di prescrizione del credito adottata dal Tribunale in relazione alla restante a porzione estesa mq. 942 ed appresa con decreto di occupazione temporanea 19 settembre 1983, in quanto: a) l’occupazione temporanea era inutilmente scaduta il 18 ottobre 1988, sicchè da tale data era iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 2947 cod. civ. perciò interamente maturato al momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio (10 aprile 1998);
Per la cassazione della sentenza il OMISSIS ha proposto ricorso per 6 motivi; cui resiste il comune di OMISSIS con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il OMISSIS, deducendo violazione delle L. n. 901 del 1984, L. n. 47 del 1988, L. n. 158 del 1991 e L. n. 166 del 2002 censura la sentenza impugnata per aver individuato la data iniziale di decorso della prescrizione del proprio credito in quella – 24 ottobre 1988 – di originaria scadenza del decreto di occupazione temporanea senza considerare le proroghe introdotte dalle menzionate disposizioni legislative che l’avevano differita al 24 ottobre 1993; sicchè il termine prescrizionale era stato definitivamente interrotto dalla citazione introduttiva del giudizio (10 aprile 1998).
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 2943 c.c. si duole che la Corte territoriale abbia disapplicato il noto orientamento giurisprudenziale iniziato dalle Sezioni Unite con la sent. 9040/2008, per cui, proposta azione davanti al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento degli atti della procedura ablativa (in epoca in cui vigeva la c.d. pregiudiziale amministrativa), il relativo ricorso interrompe il decorso della prescrizione anche della successiva e consequenziale richiesta risarcitoria fino al passaggio in giudicato della decisione dell’A.G.A..
Entrambi i motivi sono fondati.
Non è anzitutto esatto che l’occupazione temporanea, disposta con decreto 19 settembre 1983 ed iniziata con verbale del 18 ottobre 1983 si sia conclusa alla scadenza del successivo quinquennio per il quale era stata autorizzata: in quanto la legislazione particolare intervenuta nel settore proprio nel periodo in questione ha comportato una prima proroga automatica di un anno per le occupazioni d’urgenza in corso per effetto della L. n. 42 del 1985, una seconda, questa volta di due anni per effetto della successiva L. n. 47 del 1988, ed una terza ancora di due anni ai sensi della L. n. 158 del 1991; con la conseguenza che il termine iniziale è stato differito al 18 ottobre 1993, e che a tale data si è da un lato verificata l’occupazione espropriativa; ed è insorto dall’altro il diritto del proprietario a percepire l’indennizzo per la sottrazione coattiva ed illegittima dell’immobile che perciò non si era ancora prescritto al momento della notifica dell’atto di citazione al comune il 10 aprile 1998.
Ma nel caso detto termine non è neppure iniziato a decorrere perchè interrotto dai due ricorsi al TAR Sardegna del OMISSIS, che ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti della procedura ablativa e che sono stati definiti con sentenza del Consiglio di Stato in data 5 giugno 1998, successiva alla citazione menzionata.
Per cui doveva nel caso trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte ricordata dai giudici di appello, secondo la quale la domanda di annullamento dei provvedimenti ablatori proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima, ed è idonea ad interrompere, per tutta la durata di quel processo, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da Corte Cost. n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale (da ultimo: Cass. 4874 e 27064/2011).
Detto principio non è rivolto affatto a privilegiare il proprietario che intenda far valere l’occupazione abusiva in radice, posto che in questa fattispecie la prescrizione dell’azione risarcitoria non decorre fino al momento in cui egli non decida di rinunciare alla restituzione dell’immobile, optando per la tutela risarcitoria integrale (Cass. sez. un. 1907/1997 e succ.); ma è fondato sul sistema della doppia tutela vigente fino alle note Cass. sez. un. 500 e 501/1999, e comportante la necessità che l’espropriato si rivolgesse dapprima al giudice amministrativo per conseguire l’annullamento del provvedimento ablativo. E quindi, divenuta illecita l’occupazione e/o l’espropriazione, e ripristinato il suo diritto di proprietà piena, potesse chiedere il risarcimento del danno dapprima precluso dall’esistenza del provvedimento amministrativo invalido, e tuttavia operante. Laddove le ricordate decisioni delle Sezioni Unite, hanno eliminato tale necessità, finalmente consentendo la risarcibilità degli interessi legittimi, quante volte risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole della p.a., l’interesse al bene in relazione al quale si correla l’interesse legittimo e sempre che il detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo. E quindi attribuendo al proprietario espropriato in conseguenza di un provvedimento invalido il diritto di ottenere il suddetto risarcimento – quale che sia la fattispecie ablatoria o di mera occupazione consumata dalla p.a. – senza il previo esperimento della tutela demolitoria.
Consegue: a) che se il giudizio davanti al giudice amministrativo si conclude in modo favorevole all’espropriato (annullamento del provvedimento ablatorio), la prescrizione già interrotta può iniziare a decorrere nel giudizio risarcitorio davanti all’A.G.O., come in passato, dal passaggio in giudicato della statuizione del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 483/1999): ed all’espropriante non è consentito sostenere che il termine breve è cominciato comunque a decorrere al momento del decreto di esproprio invalido, attesa la facoltà di controparte di richiedere il risarcimento del danno del suo interesse legittimo leso dal suddetto provvedimento amministrativo; b) che detto principio giova all’espropriato anche in caso di esito sfavorevole di detto giudizio poichè il ricorso ha l’effetto di interrompere comunque il decorso della prescrizione (che secondo la giurisprudenza tradizionale inizia dalla data dell’irreversibile trasformazione dell’immobile) fino alla sua definizione del credito risarcitorio che l’interessato voglia comunque fare valere davanti al giudice ordinario, ivi sostenendo egualmente l’avvenuta occupazione acquisitiva per essere stato il provvedimento ablativo adottato in carenza di potere.
Assorbiti i successivi motivi fino al quinto, il Collegio deve dichiarare inammissibile l’ultimo con cui il OMISSIS, deducendo violazione dell’art. 1224 cod. civ. si duole che la sentenza impugnata non gli abbia liquidato anche il danno da rivalutazione monetaria sulla indennità di occupazione temporanea disattendendo la statuizioni delle sezioni Unite (sent. 19499/2008) secondo cui detto danno per il ritardo nel pagamento di un debito di valuta deve comunque liquidarsi in via presuntiva nella misura del rendimento dei titoli di stato con scadenza infraannuale oltre agli interessi legali attribuiti: in quanto detta decisione non ha modificato la regola ricavabile dal menzionato art. 1224 cod. civ. che costituendo l’indennità di occupazione un credito di valuta, la rivalutazione deve essere oggetto di specifica domanda, che non può essere considerata implicita nell’atto con cui si fa valere la pretesa principale (Cass. 719/2011; 25562/2006;4830/2004).
Pertanto siccome della relativa questione giuridica non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe potuto evitare una statuizione d’inammissibilità, per novità, della censura soltanto se avesse asserito di aver dedotto la questione della rivalutazione monetaria davanti al giudice “a quo”, formulando la relativa domanda e nel contempo indicato anche in quale atto e – o in quale momento del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, ex actis, la veridicità di tale deduzione prima di passare al merito della questione.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla stessa Corte di Appello di OMISSIS, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione dell’indennizzo risarcitorio anche per la porzione di terreno estesa mq. 942; nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i successivi tre, rigetta l’ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di OMISSIS in diversa composizione”.
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Per effetto dunque della citata sentenza della Corte di Cassazione, deve ritenersi definitivamente esclusa la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicati dall’attore.
Cio’ premesso e chiarito, questa difesa ritiene che, ai fini della quantificazione dei danni, nella fattispecie non appaiano necessari ulteriori attivita’ istruttorie o accertamenti in fatto, posto che gli accertamenti effettuati e le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. esperita nel corso del giudizio di primo grado appaiono esaustivi e che peraltro tali accertamenti e tali conclusioni sono stati gia’ utilizzati da codesta Corte di Appello nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 424/2008. In particolare, la relazione peritale ha gia’ accertato [vedi c.t.u principale (pag. 4 e 5) e c.t.u. integrativa]:
2.1) quanto al risarcimento dei danni
Con riferimento dunque al momento storico da assumere a riferimento ai fini della determinazione del risarcimento dei danni, e’ noto che la pacifica giurisprudenza di legittimita’ ha sempre individuato tale momento nel termine finale di occupazione legittima. Nella fattispecie, per effetto di quanto deciso dalla citata sentenza n. 10395/2012 della Corte di Cassazione, il termine finale di occupazione legittima e’ venuto a spirare in data 18.10.1993. Ora, la relazione peritale redatta nel corso del giudizio di primo grado ha invece determinato il valore di mercato con riferimento alla data del 1985. Tale circostanza imporrebbe, ai fini di una piu’ aderente e confacente determinazione dei danni, che il valore di mercato espresso alla data del 1985 (data errata assunta dalla c.t.u.) fosse rivalutato, aggiornato ed espresso alla (corretta) data del 18.10.1993 (termine finale di occupazione legittima).
Cio’ premesso e chiarito, per evidenti ragioni di economia processuale e con l’intento di non disperdere ulteriore tempo oltre a quello gia’ richiesto dal giudizio (considerato altresi’ che l’attore – nel frattempo colpito da grave malattia inabilitante e rimasto vedovo – ha urgente necessita’ disporre delle somme rivendicate), questa difesa chiede e dichiara di accettare espressamente che il valore di mercato determinato dal c.t.u. (erroneamente) al 1985 sia riferito senza alcun aggiornamento alla data del 18.10.1993 (termine finale di occupazione legittima). Va da se’ che, non ostante che tale operazione possa risultare economicamente penalizzante per l’attore (per la considerazione che il valore di mercato dei terreni poteva ragionevolmente risultare superiore nell’anno 1993) , tuttavia essa si rivela decisamente premiante sotto il profilo della accelerazione dei tempi processuali.
In applicazione dunque dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10395/2012 emessa in esito al giudizio rescindente, le somme spettanti all’attore possono essere cosi’ di seguito determinate.
Come gia’ chiarito in precedenza, il valore di mercato del terreno e’ stato determinato dal c.t.u. in euro 75.896,31 (pari a 146.955.750 di vecchie lire). Su tale importo, spettano all’attore sia la rivalutazione monetaria istat sia interessi legali sulla sorte capitale annualmente via via rivalutata dalla maturazione del diritto (18.10.1993 coincidente con il termine finale di occupazione legittima) fino al soddisfo.
2.2) quanto alla rivalutazione monetaria istat ed agli interessi legali sulla somma risarcitoria
Non appare neppure necessario (tanto e’ evidente e scontata) trattare la questione in ordine al diritto del proprietario ad ottenere sulla somma risarcitoria rappresentativa del valore di mercato dell’area sia la rivalutazione monetaria istat sia gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, con decorrenza della data dell’illecito al saldo.
Del tutto pacifica sul punto e’ la giurisprudenza di legittimita’.
“Appare invece fondato e da accogliere il terzo motivo di ricorso del M., sia in ordine alla liquidazione del dovuto a titolo di risarcimento per occupazione a causa di pubblica utilità solo alla data di commissione dell’illecito istantaneo costituito dall’acquisizione (18 maggio 1990), senza riconoscere la rivalutazione ulteriore dovuta fino alla data della decisione che per la decorrenza degli interessi sulle somme liquidate in appello a titolo di risarcimento e di indennità di occupazione.
E’ certamente errato, in una sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale, il mancato riconoscimento della rivalutazione dalla data di consumazione a quella della decisione di merito e, nel caso, l’obbligazione a base della richiesta di pagamento per l’occupazione acquisitiva è debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni del danneggiato (in termini cfr. Cass. 20 marzo 2003 n. 4070, 11 agosto 2000 n. 10696, e 3 giugno 1988 n. 5449, tra molte; contra la sola Cass. 3 aprile 2002 n. 4766). Ovviamente, come in ogni obbligazione risarcitoria da fatto illecito, anche in questo caso, con la rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione del fatto, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare al danneggiato anche gli interessi compensativi dei mancati guadagni da lui subiti per il ritardato pagamento di quanto a lui dovuto in tale periodo e fino alla sentenza che decide, sempre se gli stessi siano provati dal creditore, anche in una misura eventualmente stabilita in via equitativa dal giudice di merito in modo da evitare sia ingiustificati guadagni che ulteriori danni al soggetto che ha subito la illecita occupazione (cfr. Cass. 25 agosto 2003 n. 12452, 16 maggio 2003 n. 7631, sulla scia delle S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712), dovendosi poi dalla data della sentenza gli interessi legali sulla somma liquidata con la rivalutazione, fino al soddisfo” [ex multis Cass. 21.4.2006 n. 9410) (doc. A)].
Ai fini di una esatta impostazione del calcolo della indennita’ di occupazione legittima, si rende necessario premettere che il terreno di cui trattasi e’ stato occupato parzialmente in due momenti successivi e precisamente:
(vedi le citate due ordinanza di occupazione ed i relativi verbali di immissione nel possesso gia’ prodotte nel fascicolo dell’attore nel giudizio di primo dinanzi al Tribunale di OMISSIS nonche’ la relazione peritale resa a chiarimenti dal c.t.u. in primo grado e depositata in cancelleria in data 24.6.2003).
Cio’ premesso, per effetto di quanto deciso dalla sentenza n. 10395/2012 della Corte di Cassazione che ha rivisitato i relativi termini tenendo conto delle relative proroghe legislative intervenute, il periodo di occupazione legittima risulta essere esteso:
Orbene, e’ noto che per le aree edificabili, qual e’ quella di cui trattasi, l’indennita’ di occupazione legittima e’ determinata nella misura degli interessi legali sul valore di mercato del bene calcolati singolarmente per ogni anno di occupazione legittima. Posto che nella fattispecie l’occupazione temporanea e’ intervenuta in due momenti successivi ed ha interessato due superfici diverse (rispettivamente in data 24.10.1983 per la superficie di 942 mq. ed in data 7.5.1986 per la superficie di 108 mq.), il calcolo delle relative indennita’ di occupazione legittima comporta ovviamente che sia preventivamente calcolato il valore di mercato singolarmente riferito alle due distinte superfici.
A tal fine, dunque, si premette:
Cosi’ determinato il valore di mercato delle due distinte superfici, e’ agevole ora quantificare le relative indennita’ di occupazione legittima corrispondenti alla misura degli interessi legali calcolati sul valore di mercato delle due distinte superfici ed in funzione dei due distinti periodi di occupazione temporanea.
Pertanto, si rappresentano di seguito i relativi calcoli eseguiti con programma informatico.
Va da se’ che l’ammontare complessivo della indennita’ di occupazione legittima sara’ data dalla somma delle due distinte indennita’ di occupazione calcolate per le rispettive due superfici:
2.4) interessi legali sulla indennita’ di occupazione legittima
Si premette che l’unica domanda del proprietario che e’ stata respinta dalla Corte di Cassazione e’ quella tesa ad ottenere il riconoscimento anche della rivalutazione monetaria sulla indennita’ di occupazione legittima. Pertanto, nella fattispecie, sulla indennita’ di occupazione legittima spetteranno al proprietario i soli interessi legali sulle singole quote di indennita’ di occupazione annualmente maturate e calcolate nei termini di cui sopra.
Anche con riferimento al tale punto specifico, pacifica e’ la giurisprudenza di legittimita’ nell’affermare che gli interessi legali sulla indennita’ di occupazione legittima devono essere calcolati sulla singola quota di indennita’ maturata per ogni anno di occupazione e decorrono dal termine finale di ogni anno di occupazione [ex multis Cass. 22.12.2011 n. 28456 (doc. B) e Cass. 21.4.206 n. 9410 (doc. A citato) nonche’ Cass. 11.11.2003 n. 16908; Cass. 16.4.2003 n. 6008; Cass. 19.7.2002 n. 10535; Cass. 13.12.1999 n. 13942)].
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Tanto premesso, il signor OMISSIS Carlo come sopra rappresentato e difeso
C I T A
in riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c., il Comune di OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in OMISSIS a comparire dinanzi alla Corte di OMISSIS sezione e C.I. designandi alla udienza che si terra’ il giorno 24.6.2013 ore e luogo di rito con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con espresso invito a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c. per sentir ivi accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia a codesta Corte di Appello, contrariis reiectis, con riferimento al terreno sito in Comune di OMISSIS in localita’ OMISSISin catasto al foglio OMISSIS mappale OMISSIS e tenuto conto del principio di diritto e comunque di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. OMISSIS emessa in sede rescindente, condannare il Comune di OMISSISi in persona del legale rappresentante p.t.:
Ai fini dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia ricade nella scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 e pertanto il relativo contributo unificato ammonta ad euro 660,00.
OMISSIS