Nell’ambito della espropriazione per pubblica utilità, l’indennità spettante al proprietario espropriato può essere ridotta del 25% in determinate circostanze. Questa riduzione, prevista espressamente dal D.P.R. 327/2001, rappresenta una delle leve attraverso cui l’amministrazione cerca di incentivare l’accettazione dell’indennità provvisoria da parte del cittadino. Anche quando si tratta di fabbricati espropriati, la decurtazione è pienamente applicabile.
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L’articolo 20 del Testo Unico sulle espropriazioni stabilisce che:
“Qualora l’indennità provvisoria non sia accettata nel termine stabilito, l’indennità definitiva è determinata in misura pari all’80% del valore venale del bene.”
Questa disposizione si traduce in una riduzione automatica del 25% dell’indennità spettante, rispetto al valore venale di mercato, se il proprietario non accetta la proposta provvisoria entro il termine indicato (normalmente 30 giorni dalla comunicazione).
La riduzione dell’indennità non riguarda solo i terreni agricoli o edificabili, ma si applica anche ai fabbricati espropriati. Quando l’esproprio colpisce un edificio (residenziale, commerciale o produttivo), l’indennità viene calcolata in base al valore di mercato del bene, tenendo conto delle sue caratteristiche, vetustà, stato d’uso e destinazione. Tuttavia:
Ciò si traduce in una perdita economica significativa, soprattutto in presenza di immobili di valore rilevante.
La logica della norma è chiaramente incentivante. L’amministrazione mira a limitare il contenzioso e favorire la definizione bonaria delle espropriazioni, premiando i proprietari che accettano in via amministrativa l’indennità provvisoria proposta. La riduzione del 25% agisce come una “penalità” per chi sceglie di non aderire e obbliga l’ente a determinare l’indennità definitiva in misura inferiore.
Ci sono situazioni in cui la riduzione del 25% può non applicarsi:
In assenza di queste condizioni, però, la decurtazione è legittima e difficilmente contestabile.
Nel caso di esproprio di un fabbricato del valore di € 200.000, la riduzione del 25% comporta la corresponsione di soli € 150.000. Il danno patrimoniale per il proprietario può essere rilevante, specialmente quando l’immobile costituiva:
Va ricordato che la riduzione si applica anche ai fabbricati parzialmente espropriati, con conseguente svalutazione della parte residua: la decurtazione incide su tutto l’importo dell’indennità, anche quella eventualmente riconosciuta per danno da frazionamento.
L’amministrazione è tenuta a notificare formalmente al proprietario:
La mancata risposta del proprietario entro il termine equivale a diniego tacito, con conseguente applicazione della riduzione del 25% sull’indennità definitiva.
L’accettazione deve avvenire con atto scritto, inoltrato all’amministrazione competente nei termini indicati. È possibile:
Una volta accettata, l’indennità provvisoria diventa definitiva, senza possibilità di impugnazione o maggiorazione successiva, salvo gravi vizi di forma.
L’accettazione dell’indennità proposta è consigliabile quando:
È utile valutare con un esperto se la proposta è accettabile o se conviene resistere alla decurtazione attraverso procedura giudiziaria.
In caso di applicazione della riduzione e di mancata accettazione, il proprietario può proporre opposizione alla stima entro 30 giorni dalla comunicazione dell’indennità definitiva. Il giudizio si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente.
La Corte può:
Per agire con efficacia è necessario allegare una perizia tecnica estimativa aggiornata e dettagliata.
Nota: Come spiegato nella Sez. D6, le IA commettono errori. Per informazioni corrette visitate il sito anptes.org.