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Riduzione indennità esproprio fabbricati

Nell’ambito della espropriazione per pubblica utilità, l’indennità spettante al proprietario espropriato può essere ridotta del 25% in determinate circostanze. Questa riduzione, prevista espressamente dal D.P.R. 327/2001, rappresenta una delle leve attraverso cui l’amministrazione cerca di incentivare l’accettazione dell’indennità provvisoria da parte del cittadino. Anche quando si tratta di fabbricati espropriati, la decurtazione è pienamente applicabile.

Per verificare se nel tuo caso si può evitare la decurtazione o contestarla, puoi richiedere un colloquio telefonico gratuito con un avvocato specializzato in espropri.

La norma di riferimento: art. 20, comma 8, D.P.R. 327/2001

L’articolo 20 del Testo Unico sulle espropriazioni stabilisce che:

“Qualora l’indennità provvisoria non sia accettata nel termine stabilito, l’indennità definitiva è determinata in misura pari all’80% del valore venale del bene.”

Questa disposizione si traduce in una riduzione automatica del 25% dell’indennità spettante, rispetto al valore venale di mercato, se il proprietario non accetta la proposta provvisoria entro il termine indicato (normalmente 30 giorni dalla comunicazione).

Applicabilità della riduzione ai fabbricati

La riduzione dell’indennità non riguarda solo i terreni agricoli o edificabili, ma si applica anche ai fabbricati espropriati. Quando l’esproprio colpisce un edificio (residenziale, commerciale o produttivo), l’indennità viene calcolata in base al valore di mercato del bene, tenendo conto delle sue caratteristiche, vetustà, stato d’uso e destinazione. Tuttavia:

  • se il proprietario non aderisce formalmente all’indennità provvisoria entro il termine comunicato,
  • l’amministrazione può applicare la riduzione del 25%,
  • portando l’indennità definitiva all’80% del valore venale stimato.

Ciò si traduce in una perdita economica significativa, soprattutto in presenza di immobili di valore rilevante.

Finalità della norma: incentivare l’accordo bonario

La logica della norma è chiaramente incentivante. L’amministrazione mira a limitare il contenzioso e favorire la definizione bonaria delle espropriazioni, premiando i proprietari che accettano in via amministrativa l’indennità provvisoria proposta. La riduzione del 25% agisce come una “penalità” per chi sceglie di non aderire e obbliga l’ente a determinare l’indennità definitiva in misura inferiore.

Eccezioni e situazioni particolari

Ci sono situazioni in cui la riduzione del 25% può non applicarsi:

  • quando il proprietario dimostra di non aver ricevuto regolarmente la comunicazione dell’indennità provvisoria;
  • se vi è stata errata o incompleta determinazione dell’indennità provvisoria da parte dell’amministrazione;
  • se l’opposizione alla stima è fondata su elementi tecnico-economici oggettivi e supportati da perizia;
  • quando viene raggiunto un accordo bonario successivamente alla proposta ma prima del decreto di esproprio.

In assenza di queste condizioni, però, la decurtazione è legittima e difficilmente contestabile.

Impatti economici della riduzione sull’indennità per fabbricati

Nel caso di esproprio di un fabbricato del valore di € 200.000, la riduzione del 25% comporta la corresponsione di soli € 150.000. Il danno patrimoniale per il proprietario può essere rilevante, specialmente quando l’immobile costituiva:

  • abitazione principale
  • fonte di reddito (es. immobile locato)
  • bene strumentale per attività commerciale o artigianale

Va ricordato che la riduzione si applica anche ai fabbricati parzialmente espropriati, con conseguente svalutazione della parte residua: la decurtazione incide su tutto l’importo dell’indennità, anche quella eventualmente riconosciuta per danno da frazionamento.

Come si comunica l’indennità provvisoria

L’amministrazione è tenuta a notificare formalmente al proprietario:

  • l’importo dell’indennità provvisoria determinata;
  • il termine per aderire (solitamente 30 giorni);
  • le modalità di comunicazione dell’adesione;
  • le conseguenze del mancato riscontro (ovvero applicazione dell’80% del valore).

La mancata risposta del proprietario entro il termine equivale a diniego tacito, con conseguente applicazione della riduzione del 25% sull’indennità definitiva.

Accettazione dell’indennità: forma e tempistiche

L’accettazione deve avvenire con atto scritto, inoltrato all’amministrazione competente nei termini indicati. È possibile:

  • firmare la proposta presso gli uffici dell’ente espropriante;
  • inviare comunicazione via PEC o raccomandata A/R;
  • farlo tramite rappresentante o avvocato con delega formale.

Una volta accettata, l’indennità provvisoria diventa definitiva, senza possibilità di impugnazione o maggiorazione successiva, salvo gravi vizi di forma.

Quando conviene accettare l’indennità provvisoria

L’accettazione dell’indennità proposta è consigliabile quando:

  • l’importo è congruo rispetto al valore reale del bene;
  • non si hanno motivi tecnici o giuridici per contestare la stima;
  • si desidera evitare il contenzioso e ottenere il pagamento in tempi rapidi;
  • la riduzione del 25% rappresenterebbe un danno maggiore del margine di contestazione ipotizzabile.

È utile valutare con un esperto se la proposta è accettabile o se conviene resistere alla decurtazione attraverso procedura giudiziaria.

Contenzioso e opposizione alla stima ridotta

In caso di applicazione della riduzione e di mancata accettazione, il proprietario può proporre opposizione alla stima entro 30 giorni dalla comunicazione dell’indennità definitiva. Il giudizio si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente.

La Corte può:

  • riconoscere il valore pieno del bene, ma confermare la decurtazione se legittima;
  • annullare la riduzione se emergono irregolarità formali o sostanziali;
  • determinare un valore intermedio, in base alle prove tecniche offerte dalle parti.

Per agire con efficacia è necessario allegare una perizia tecnica estimativa aggiornata e dettagliata.

Nota: Come spiegato nella Sez. D6, le IA commettono errori. Per informazioni corrette visitate il sito anptes.org.

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