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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA OMISSIS
OMISSIS
R I C O R S O
(EX ART. 112 D.LGS. N. 104/2010)
OMISSIS
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avv. OMISSIS procuratore antistatario (c.f. OMISSIS) giusta procura speciale alla lite rep. n. OMISSIS del 21.7.2015 per Notaio OMISSIS i signori Spatuzzi Paola OMISSIS e giusta procura speciale alla lite rep. n. OMISSIS del 11.8.2015 per Notaio OMISSIS ed elettivamente domiciliati in OMISSIS presso l’Avv. OMISSIS con studio in OMISSIS
C O N T R O
il COMUNE DI OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t.
PER L’OTTEMPERANZA
della sentenza n. OMISSIS pubblicata in data 5.5.2014 (doc. n. 1), passata in giudicato con la quale la Corte di Appello di OMISSIS ha condannato il Comune di OMISSIS a versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di OMISSIS la indennita’ di esproprio ivi determinata nella misura di euro 228.701,00, detratta l’indennita’ provvisoria gia’ versata in precedenza, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio del 7.1.2009 al soddisfo, nonche’ al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Si premette che i ricorrenti sono coeredi rispettivamente quali coniuge (OMISSIS in ragione di 3/9 dei relativi diritti) e quali figli (tutti gli altri ognuno in ragione di 2/9 dei relativi diritti) di OMISSIS giusta dichiarazione di successione registrata alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di OMISSIS Ufficio Territoriale di OMISSIS il 25.6.2013 al n. OMISSIS volume OMISSIS (doc. n. 2).
Con la sentenza n. OMISSIS pubblicata in data 5.5.2014, la Corte di Appello di OMISSIS ha condannato il Comune di OMISSIS a versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di OMISSIS la indennita’ di esproprio ivi determinate nella misura di euro 228.701,00, detratta l’indennita’ provvisoria gia’ versata in precedenza, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio del 7.1.2009 al soddisfo.
Ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta per la proposizione del ricorso in cassazione, la ottemperanda sentenza n. 253/201OMISSIS 4 della Corte di Appello di Salerno e’ stata notificata una prima volta in data 20.5.2014 al Comune di OMISSIS nelle persone dei procurati costituiti e nel domicilio eletto (cfr. prima relata di notificazione stesa in calce ala sentenza).
Il Comune di OMISSIS lasciava spirare infruttuosamente il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in cassazione e per l’effetto la sentenza si rendeva definitiva con la conseguente formazione della cosa giudicata, come risulta dalla relativa certificazione rilasciata in data 16.10.2014 dalla competente cancelleria (doc. n. 3).
Ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la sentenza di cui trattasi veniva nuovamente notificata presso la sede legale del Comune di OMISSIS in data 17.10.2014 per il tramite del servizio postale, come risulta dalla seconda relata di notificazione stesa in calce alla sentenza e dal pedissequo avviso di ricevimento n. OMISSIS relativo alla raccomandata n. OMISSIS del 15.10.2014 (cfr. seconda relata di notificazione stesa in calce alla sentenza).
Ai fini della determinazione della indennita’ di esproprio dovuta, si precisa che, come risulta peraltro dalla determina n. OMISSIS del 29.7.2015 (doc. n. 4) con la quale e’ stato rilasciato il relativo provvedimento di nulla osta allo svincolo ed al pagamento, il Comune di OMISSIS aveva provveduto in data 12.1.2009 al deposito della indennita’ provvisoria di esproprio determinata nella somma di euro 98.353,10.
Per l’effetto, e posto che l’indennita’ provvisoria di esproprio e’ stata a suo tempo depositata al M.e.f. pressoche’ in concomitanza (12.1.2009) con la emissione del decreto di esproprio (7.1.2009), il debito residuo del comune a titolo di sorte capitale ammonta ad euro 130.347,90 [euro 228.701,00 (indennita’ definitiva determinata dalla Corte di Appello) – 98.353,10 (indennita’ provvisoria gia’ versta al M.e.f.)].
Su tale importo, in conformita’ alla condanna pronunciata con la sentenza n. OMISSIS della Corte di Appello di OMISSIS, spettano ovviamente gli interessi legali con decorrenza dalla data del decreto di esproprio (7.1.2009) al soddisfo.
Infine, il Comune di OMISSIS e’ altresi’ debitore anche:
Il presente giudizio si e’ reso dunque necessario per garantire l’ottemperanza del Comune di OMISSIS all’obbligo di pagamento ed agli adempimenti imposti dalla condanna impartita dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza di cui trattasi. Va da se’ che a nulla sono valsi i reiterati solleciti di pagamento, da ultimo con email del 1.6.2015 (doc. n. 7), tutti rimasti senza alcun positivo riscontro.
Tanto premesso, si chiede che a tal fine sia concesso al Comune di OMISSIS il termine per adempiere di trenta giorni o comunque un termine quanto piu’ breve possibile, e cio’ perche’ l’amministrazione debitrice ha gia’ avuto a disposizione il termine dilatorio ben piu’ ampio dei 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/996 che pero’ ha lasciato spirare infruttuosamente senza aver neppure preso contatto con i creditori.
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Tutto cio’ premesso i ricorrenti ognuno in ragione e nella misura dei propri diritti quali coeredi di OMISSIS ed in particolare OMISSIS quale coniuge in ragione di 3/9 dei relativi diritti ed ognuno degli altri ricorrenti quali figli in ragione di 2/9 relativi diritti
C H I E D O N O
a codesto Tribunale Amministrativo Regionale (con riserva all’occorrenza di presentare un prospetto di calcolo delle somme dovute aggiornate alla data della camera di consiglio di trattazione del presente ricorso):
Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ai fini del c.u. si dichiara, vertendo il giudizio in materia di ottemperanza, lo stesso ammonta ad euro 300,00 [art. 13 comma 6 bis lett. a) d.p.r. n. 115/2000].
In allegato: gli atti come numerati.
OMISSIS