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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS
RICORSO IN RIASSUNZIONE
EX ART. 392 C.P.C.
OPPOSIZIONE ALLA STIMA
RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
(ART. 29 D.LGS. 1.9.2011 N. 150)
OMISSIS
difesi e rappresentati nel presente giudizio dall’Avv. OMISSIS giusta procure speciali notarili rispettivamente rep. n. OMISSIS del OMISSIS per Notaio OMISSIS in OMISSIS e rep . OMISSIS del OMISSIS per Notaio OMISSIS in OMISSIS ed elettivamente domiciliati nel suo domicilio digitale di posta elettronica certificata, spiegano
C O N T R O
il Comune di OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. OMISSIS) il presente ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. con il quale propongono la
OPPOSIZIONE ALLA STIMA
della indennita’ di esproprio ed in particolare formulano, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, la domanda
DETERMINAZIONE GIUDIZIALE
della indennita’ di esproprio.
F A T T O
Con decreto prot. n. OMISSIS del OMISSIS (doc. n. 1) notificato in data OMISSIS a OMISSIS, il Comune di OMISSIS, in vista dei lavori di realizzazione di nuova costruzione della chiesa, di case canoniche e locali di ministero pastorale della Parrocchia OMISSIS in OMISSIS, espropriava i seguenti terreni:
Con precedente nota prot. n. OMISSIS del OMISSIS (doc. n. 2) diretta a OMISSIS (genitore successivamente defunto dei ricorrenti), il comune determinava ed offriva l’indennita’ provvisoria di esproprio nella misura unitaria di euro 30,00 mq., che pero’ non veniva accettata. Nessun ulteriore elemento informativo veniva fornito in ordine al procedimento di calcolo seguito, con cio’ impedendo di conoscere se nella fattispecie fossero stati o meno rispettati i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
In data OMISSIS veniva a mancare il signor OMISSIS il quale lasciava eredi i ricorrenti, giusta dichiarazione di successione registrata all’Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale di OMISSIS Sportello di OMISSIS in data OMISSIS al n. OMISSIS volume OMIS SIS (doc. n. 3).
In mancanza della indennita’ definitiva di esproprio non ancora determinata dalla commissione provinciale espropri, sopraggiungeva il decreto di esproprio di cui sopra.
M O T I V I
Con ricorso iscritto al r.g.n. OMISSIS (che di seguito si trascrive testualmente), i ricorrenti spiegavano il giudizio di opposizione alla stima proposto nella forma della domanda di determinazione giudiziale.
“CORTE DI APPELLO DI OMISSIS
OPPOSIZIONE ALLA STIMA
(EX ART. 29 D.LGS. 1.9.2011 N. 150)
R I C O R S O
OMISSIS
Con ordinanza n. OMISSIS, codesta Corte di Appello di OMISSIS ha dichiarato improcedibile la domanda con la seguente motivazione che di seguito si trascrive:
Con la ordinanza n. OMISSIS impugnata in questa sede, la Corte di Appello di OMISSIS motivava la decisione di improcedibilita’ della domanda con gli argomenti che di seguito si riportano testualmente (cfr. da pag. 2 rigo 22 a pag. 6 rigo 22):
“Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennita’, l’art. 21 prevede la nomina di una commissione di tecnici da ambo le parti, ovvero della commissione di cui all’art. 41…
L’art. 54 del d.p.r. n. 327/2001 (nel testo vigente ratione temporis dopo le novita’ introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150) intitolato “opposizione alla stima”, stabilisce:
L’art. 29/3 d.lgs. n. 150/2011 stabilisce:
– al terzo comma “L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio…”.
Se ne ricava:
In altri termini, nel sistema della legge non e’ previsto che possa essere oggetto di opposizione l’indennita’ provvisoria…non avendo alcun contenuto precettivo nei confronti dei proprietari che possono limitarsi a starsene in silenzio, rendendola in tal modo non operante (…) ed imponendo l’avvio del subprocedimento di determinazione, da parte di un organo tecnico indipendente, quale la commissione previsione dall’art. 41, dell’indennita’ definitiva, solo contro la quale e’ dato il rimedio giudiziale dell’opposizione. Sicche’, ove intesa in senso proprio di opposizione alla stima, la domanda appare chiaramente improcedibile perche’ manca ancora la stima definitiva (ovvero quella determinata dai tecnici o dalla apposita commissione), contro la quale l’opposizione puo’ essere proposta…”.
“…Ne’ eccessiva valenza puo’ attribuirsi – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti – al tenore dell’art. 54 citato, laddove conclude precisando che l’interessato <comunque puo’ chiedere la determinazione giudiziale dell’indennita’>, riferendosi verosimilmente il legislatore all’ipotesi in cui non vi stata la notifica del decreto e/o della stima, notifica avente appunto, per cosi’ dire, funzione acceleratoria (di “provocatio ad opponendum”), in mancanza della quale nulla osta alla proposizione dell’azione giudiziale.
D’altronde, un’esegesi normativa che voglia restare fedele al tenore della suddetta disposizione neanche puo’ trascurare l’incipit della stessa ai sensi della quale solo <decorsi trenta giorni dalla comunicazione> puo’ essere intrapresa l’azione volta ad ottenere la determinazione giudiziale dell’indennita’, previsione che perderebbe qualsivoglia valenza ove si ammetta – come preteso dai ricorrenti – che siffatta azione possa invece essere esperita in ogni tempo, a prescindere dalla stima, dalla comunicazione della stessa e, a maggior ragione, dal decorso del suddetto termine dilatorio”
(cfr. testualmente pag. 6 ultimi 9 righi e pag. 7 primi 6 righi).
Con sentenza n. 5518/2017 del 6.3.2017, la Corte di Cassazione ha annullato la citata ordinanza di codesta Corte di Appello con la seguente motivazione:
“Quanto al motivo accolto va detto che diversamente dall’assunto sposato dal giudice distrettuale – dell’avviso di ritenere improcedibile la domanda avanti a sè avente ad oggetto la stima dell’indennità provvisoria recata dal decreto di esproprio in quanto “prima della stima dell’indennità di competenza della predetta Commissione provinciale al proprietario dell’immobile non è consentito adire la Corte d’Appello territorialmente competente nè per opporsi a tale stima nè per chiedere comunque la determinazione giudiziale di detta indennità”, residuando a favore degli espropriati, senza che per questo risulti inosservata Corte cost. n. 67 del 1990, il solo rimedio rappresentato dall’attivazione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 41 – è convinzione che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., Sez. 1, 24/05/2016, n. 10720; Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844) e che il collegio intende qui ribadire che, ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennità provvisoria, i soggetti che ne siano destinatari possano adire fin da subito la Corte d’Appello ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 onde sentir dichiarare giudizialmente l’indennità loro dovuta per il provvedimento patito, senza dunque dover attenderne la determinazione in via definitiva.
A ciò conduce un’interpretazione del citato art. 54 che, oltre a trovare un conforto nella lettera e nella ratio della norma, voglia porsi, segnatamente, in linea di continuità rispetto al dictum di Corte cost. cent. n. 67 del 1990. E’ vero infatti, a questo riguardo, come ha notato il giudice di merito, che il tessuto normativo entro cui si collocava la citata pronuncia della Corte è sostanzialmente mutato – nella specie, si ricorderà, era stata dichiarata l’incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge – e che diversamente da allora – dove per l’appunto il fatto che l’espropriato risultasse privo di mezzi di reazione aveva indotto la Corte a dichiarare la norma illegittima – la disciplina ora vigente ( D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22, comma 4) offre all’espropriato nel caso in cui si proceda nei modi previsti dall’art. 22 citato, se non condivide la misura dell’indennità comunicatagli contestualmente con il provvedimento, il rimedio consistente nell’attivazione del procedimento di determinazione peritale dell’indennità dovuta a sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21. E’ però doveroso notare – a confutazione perciò dell’argomento enunciato dal giudice distrettuale – che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22, comma 4, si esprime in termini meramente facoltativi (“Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima”), di talchè esso, contrariamente a quanto crede il decidente amplia ma non restringe il quadro delle tutele che l’ordinamento accorda all’espropriato, tanto più se si riflette sul fatto che la lettura della norma patrocinata dal decidente, anche in disparte dalla sua dissonanza rispetto al dettato letterale, laddove si risolve nel rendere in pratica obbligato il ricorso all’attivazione del procedimento di cui all’art. 21 citato, si pone in aperta contrapposizione con il divieto della giurisdizione condizionata. Onde, in questa direzione, un’interpretazione minimamente coerente con il percorso ermeneutico inaugurato a suo tempo dalla Corte costituzionale porta a ritenere errato il diverso convincimento fatto proprio dal giudice distrettuale.
Nella stessa direzione spingono peraltro, come detto, un argomento testuale e razionale che si traggono dalla norma.
Il primo si ricava dalla stessa letterale dizione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, a tenore del quale, pur a seguito della novellazione operatane senza mutamenti di sorta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 37, lett. a), – che ha in pratica esteso alle relative controversie il modello processuale del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. – “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29”. Ancorchè si possa credere che la stesura della disposizione, laddove segnatamente essa si premura di rendere “comunque” possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, sia stata influenzata in modo determinante da Corte cost. 67/90 – in tal senso sembra del resto esprimersi l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto poi trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001 – l’avverbio “comunque” che figura nella parte conclusiva della disposizione delinea un’alternativa rispetto alla prima parte di essa e se di esso non si vuole avallare un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice la conclusione che occorre trarne è che il proprietario espropriato nell’ottica dell’art. 54 citato dispongano di una duplice azione, l’una diretta ad opporre la stima allorchè ad essa si proceda nei modi previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 21 e che trova recezione nella prima parte della norma, l’altra, appunto autorizzata dall’avverbio che figura nella seconda parte di essa, intesa a conseguire la determinazione giudiziale dell’indennità dovuta. Come invero ha già chiarito in motivazione questa Corte “l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell’avverbio “e comunque”, la relativa previsione è, poi, coerente con la sequenza procedimentale prevista dal T.U. (art. 20, commi 11 e 12; art. 22; art. 23 e art. 26, comma 11), in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue, di regola, la sola offerta dell’indennità provvisoria (che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva, demandata non soltanto alla Commissione Provinciale ma anche ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21), e costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost. , che si sostituisce al diritto reale, va determinato in riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa”. (Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844).
Il secondo argomento a cui nella stessa direzione occorre far cenno, come questa Corte ha ancora rimarcato nel precedente testè richiamato, è sotteso alla ratio legis che presiede alla disposizione dell’art. 54 citato.
Invero non può trascurarsi il fatto che la deroga alle ordinarie regole di competenza, tradottasi nella concentrazione delle relative controversie in capo ad un giudice unico che si pronuncia in un unico grado, persegue una maggiore snellezza processuale – tanto più evidente quando si considera l’adozione per esse del rito sommario di cognizione – ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, e ciò non già in funzione di deflazionare il contenzioso presso le Corti d’Appello, ma in funzione eminentemente della tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita”.
Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha demandato a codesta Corte di Appello anche la quantificazione delle spese del giudizio per il grado di legittimita’.
Con il presente ricorso, i ricorrenti intendono procedere, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa dinanzi a codesta Corte di Appello.
A tal fine, nel confermare integralmente il contenuto, i motivi e le domande dell’iniziale ricorso introduttivo (il cui testo e’ stato integralmente riportato in precedenza), i nominativi di cui in premessa
R I C O R R O N O
in riassunzione ex arrt. 392 c.p.c., a codesta Corte di Appello affinche’, con riferimento ai seguenti terreni siti in Comune di OMISSIS in catasto:
espropriati con decreto prot. n. OMISSIS del OMISSIS, anche alla luce della sentenza n. OMISSIS del OMISSIS della Corte Costituzionale e del sopraggiunto art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008) nonche’ dell’art. 1 del Trattato di Lisbona, voglia:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis comma 1 c.p.c.
A V V E R T O N O
il Comune di Telese Terme (c.f. 00043820620) convenuto che la costituzione oltre i termini stabiliti dal giudice ai sensi del comma terzo dell’art. 702 bis c.p.c. implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.
Ai fini istruttori:
Ai fini del contributo unificato dichiara che il valore della presente controversia e’ indeterminabile e che il relativo contributo unificato ammonta ad euro OMISSIS