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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA OMISSIS
R I C O R S O
ALL’ECC.MO PRESIDENTE
Per OMISSIS rappresentata e difesa in ordine stato e fase del presente giudizio dall’Avv. OMISSIS giusta procura speciale rep. n. OMISSIS del 16.2.2010 per Notaio OMISSIS ed selettivamente domiciliati in OMISSIS presso l’Avv. OMISSIScon studio in Via OMISSIS
C O N T R O
il Comune di OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. con sede in OMISSIS
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. OMISSIS/2009 del 9.7.2009 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 9.7.2009.
PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
In vista dell’effetto “acceleratorio” ai fini della fissazione della camera di consiglio, si precisa che, in ossequio ala principiuo stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 441/2005, il presente ricorso e’ stato notificato all’amministrazione inadempiente prima di essere depositato nella segreteria ai sensi dell’art. 91 r.d. n. 642/1907.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. OMISSIS/2009 del 9.7.2009 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 9.7.2009 (doc. n. 1), la Corte di Cassazione, in accoglimento della domanda di opposizione alla stima della indennita’ di esproprio e di occupazione legittima spiegata dalla ricorrente, ha condannato il Comune di OMISSIS al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti:
Inoltre, con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha altresi’ condannato il Comune di OMISSIS al pagamento delle spese legali liquidate nella somma complessiva di euro 39.259,80 (di cui euro 18.360,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari OMISSIS ed euro 20.899,80 per il giudizio di cassazione).
Dunque, a tutt’oggi, il Comune di OMISSIS (detratte le somme eventualmente gia’ versate) e’ debitore per le causali indicati della somma complessiva di euro 3.001.240,70 s.e.o. (cosi’ maturata alla data del 31.12.2009 e con salvezza degli ulteriori interessi legali maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo) di cui euro 2.961.980,90 a titolo di indennita’ di esproprio e di occupazione legittima che deve versare alla Cassa Depositi e Prestiti e di euro 39.259,80 a titolo di spese legali che deve provvedere a pagare direttamente alla ricorrente.
La sentenza della Corte di Cassazione, non essendo ulteriormente impugnabile ed avendo la stessa definito il giudizio nel merito con la determinazione delle indennita’ espropriative e con la condanna del Comune di OMISSISal versamento delle stesse alla Cassa DD.PP., rappresenta “ope legis” di per se’ una sentenza definitiva per via della immediata intervenuta formazione del giudicato.
La citata sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione e’ stata notificata al Comune di OMISSIS in data 28.8.2009.
Non ostante sia infruttuosamente spirato il termine dilatorio di 120 giorno all’uopo previsto dall’art. 14/1 d.l. 31.12.1996 n. 669 e che la ricorrente avesse gia’ da tempo prodotto tutta la documentazione ipocatastale necessaria ad ottenere il nulla osta per lo svincolo ed il pagamento delle somme spettanti, a tutt’oggi il Comune di OMISSIS non ha ancora provveduto alla esecuzione degli obblighi imposti dalla citata sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione e non ha approntato tutti gli adempimenti necessari a garantire la puntuale e completa esecuzione del giudicato di cui trattasi ed in particolare a garantire il diritto della ricorrente alla effettiva riscossione delle somme spettanti.
Con raccomandata del 11.9.2009 (doc. n. 2), questa difesa invitava il Comune di OMISSIS a voler provvedere spontaneamente alla esecuzione della sentenza n. OMISSIS/2009, con il dichiarato intento di evitare il giudizio di esecuzione del giudicato.
Rivelatasi infruttuosa la indicata richiesta di esecuzione spontanea, con atto di diffida ad adempiere notificato in data 4.1.2010 (doc. n. 3), la ricorrente intimava al Comune di OMISSIS a conformarsi all’obbligo risultante dal titolo esecutivo passato in giudicato costituito dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione e per l’effetto:
La ricorrente concedeva al comune il termine per provvedere di trenta giorni dalla notificazione dell’atto di diffida – valevole quale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 r.d. 17.08.1907 n. 642 – con espresso avvertimento che in difetto avrebbe proceduto immediatamente e senza ulteriore indugio al relativo giudizio di esecuzione del giudicato dinanzi al competente giudice amministrativo per la nomina del commissario ad acta e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge.
Va da se’ che, come risultera’ da quanto segue, anche la diffida ad adempiere e’ rimasta di fatto sostanzialmente infruttuosa, senza che la ricorrente sia stata posta in condizione di poter in concreto ricevere il pagamento della somme spettanti.
E’ appena il caso di precisare che nella fattispecie il giudicato formatosi sulla sentenza n. OMISSIS/2009 comporta per il comune debitore l’obbligo non solo di provvedere al versamento delle somme ivi determinate presso la Cassa DD.PP., ma anche quello di adottare tutti i successivi atti ed adempimenti amministrativi necessari e propedeutici affinche’ al creditore siano effettivamente corrisposte le indennita’ espropriative espressamente riconosciute spettanti dalla sentenza medesima. In altri termini, la forza espansiva ed il contenuto “conformativo” del giudicato (intendendosi per tale il precetto giurisdizionale al quale deve conformarsi la futura attivita’ amministrativa) obbligano l’amministrazione inadempiente (risultata soccombente) a garantire al creditore il godimento in concreto del “bene delle vita” in vista del quale era stato intrapreso il giudizio definito con il giudicato.
Sul punto specifico, la giurisprudenza del C.d.S. e’ pacifica essendo ben noto il principio in base al quale <L‘oggetto del giudizio di ottemperanza e’ rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice amministrativo dell’esatto adempimento da parte dell’amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilita’ o il bene della vita gia’ riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attivita’ di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attivita’ da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum”> (ex multis C.d.S. Sez. VI n. 7809 del 14.12.2009) (doc. n. 4).
In altri termini, nella fattispecie il Comune di OMISSIS e’ obbligato non solo a versare alla Cassa DD.PP. le indennita’ espropriative direttamente determinate dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione, ma ovviamente anche a rilasciare alla ricorrente il relativo nulla osta allo svincolo ed al pagamento in suo favore delle indicate indennita’. Va da se’ infatti che in mancanza del rilascio, ad opera del comune, del nulla osta al pagamento delle indennita’ riconosciute spettanti dal giudice, la condanna contenuta nel giudicato risulta evidentemente frustrata ed elusa.
Cio’ posto, si rende ora necessario esaminare gli atti che il Comune di OMISSIS ha emesso in relazione al procedimento di esproprio di cui trattasi ed in particolare alla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione. Piu’ in dettaglio, l’amministrazione resistente:
Cio’ posto, si rende ora necessario soffermare l’attenzione sulla circostanza che con la medesima nota prot. n. 604 del 12.1.2010, il comune NEGAVA ESPRESSAMENTE il rilascio del nulla osta allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP., sostenendo che sarebbero tuttora persistenti le ragioni ostative (gia’ evidenziate nella precedente nota prot. n. OMISSIS del 4.12.2008) ravvisate nella permanenza delle trascrizioni (in relazione ai terreni espropriati) degli atti introduttivi dei giudizi con i quali la ricorrente aveva contestato la legittimita’ degli atti espropriativi. Dunque, tale circostanza, a dire del comune, farebbe venire meno l’obbligo ed il presupposto stesso perche’ l’ente debba garantire l’effettivo pagamento alla ricorrente delle indennita’ di espropriazione e di occupazione legittime stabilite in via definitiva dalla Corte di Cassazione. Piu’ precisamente, il comune richiamava a tal fine i giudizi ivi indicati proposti dinanzi al giudice ordinario ed al giudice amministrativo con i quali la ricorrente ha difeso la proprieta’ dei terreni espropriati.
La posizione assunta dal comune e’ sotto diversi profili del tutto illegittima, illecita e comunque manifestamente infondata, per le seguenti ragioni.
In primo luogo (quanto alla illegittimita’ del rifiuto del comune a rilasciare il nulla osta allo svincolo ed al pagamento delle indennita’ spettanti), e’ appena il caso di precisare che la forza del giudicato – formatosi sulla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione che contiene per di piu’ una condanna al pagamento di una somma ben precisa – non puo’ essere in alcun modo ne’ limitata, ne’ condizionata ne’ elusa, peraltro con una iniziativa del tutto unilaterale, dalla stessa amministrazione risultata soccombente in esito a quel giudizio. Diversamente, la scelta di prestare o meno ottemperanza alla sentenza di condanna sarebbe lasciata alla iniziativa libera e discrezionale della stessa amministrazione debitrice rimasta soccombente.
Inoltre, e’ noto infatti che il giudicato “copre il dedotto ed il deducibile” e pertanto non puo’ ora in questa sede l’amministrazione debitrice, dopo essere risultata soccombente nel giudizio di cognizione ed al solo fine di sottrarsi alla esecuzione della sentenza di condanna, sollevare una eccezione (ma l’argomento speso dal comune non ne ha ne’ la dignita’, ne’ la forma, ne’ il contenuto) che semmai essa avrebbe potuto e dovuto formulare nel corso del giudizio di cognizione ormai definitivamente deciso con la sentenza passata in giudicato. E’ evidente che l’assunto del comune integra una manifesta e grave violazione dell’art. 2909 c.c. e degli obblighi di prestare piena ed effettiva ottemperanza alla condanna impartita dalla Corte di Cassazione. La condanna contenuta nella sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione vive di forza e di vita autonoma e si impone da se’.
La giurisprudenza ha stabilito che, nel valutare l’istanza del privato tesa ad ottenere lo svincolo delle indennita’ espropriative depositate (in relazione al quale il privato e’ titolare di un vero e proprio diritto soggettivo), “…non sono ravvisabili poteri discrezionali dell’amministrazione, che deve limitarsi ad accertare la definitivita’ della determinazione e l’esistenza di diritti od opposizioni di altri soggetti”(C.d.S. n. 741 del 27.2.2008).
In secondo luogo, anche nel merito l’assunto del comune si rivela manifestamente infondato. A tal fine infatti e’ sufficiente considerare che con la precedente nota prot. n. 12506 del 24.6.2009 (doc. n. 8), che all’ente e’ evidentemente sfuggita, lo stesso comune – nell’allegare le sentenze della Corte di Cassazione n. 7775/2009 (doc. n. 9) e n. 11920/2009 (doc. n. 10) e del Consiglio di Stato n. 3694/2009 (doc. n. 11) nelle quali la ricorrente e’ risultata sempre soccombente – smentiva clamorosamente la motivazione posta a fondamento del diniego opposto (con la nota prot. n. 604 del 12.1.2010) laddove precisava testualmente che il “contenzioso sulla persistenza del decreto di esproprio del 1983 e sulla conseguente proprieta’ in capo al Comune di OMISSIS delle aree ablate si e’ esaurito definitivamente con le sentenze in oggetto, sebbene fosse gia’ comunque evidente prima la infondatezza delle iniziative giudiziarie da Ella intrapresa”. Con la medesima nota prot. n. 12506 del 24.6.2009, inoltre, il comune diffidava la ricorrente a voler provvedere immediatamente alla cancellazione della trascrizione delle relative domande giudiziali, sotto pena delle conseguenti responsabilita’.
In ogni caso, e solo per completezza di indagine, c’e’ una ulteriore considerazione che milita a riprova della infondatezza e della strumentalita’ dell’assunto del comune. La ricorrente, come precisato, e’ risultata sempre soccombente negli altri giudizi con i quali, nel contestare gli atti espropriativi, aveva rivendicato la titolarita’ del diritto di proprieta’ sulle aree espropriate e la restituzione delle stesse (giudizi definiti con le sentenze della Corte di Cassazione n. 7775/2009 e n. 11920/2009 e del Consiglio di Stato n. 3694/2009 tutte ovviamente passate in giudicato ed allegate dal comune alla nota prot. n. 12506 del 24.6.2009). Dunque, allo stato e per effetto delle indicate sentenze, la titolarita’ del diritto di proprieta’ delle aree espropriate e’ stata definitivamente riconosciuta in capo al Comune di OMISSIS. Ovviamente, tale circostanza (accertamento in capo al comune del diritto di proprieta’ delle aree espropriate) non solo e’ perfettamente compatibile con il contenuto della condanna al pagamento delle indennita’ espropriative formulata dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione (della cui esecuzione del giudicato trattasi nel presente giudizio), ma fornisce altresi’ la prova diretta della manifesta infondatezza in ordine alla esistenza di asseriti elementi ostativi (ravvisati nella persistenza di giudizi aventi ad oggetto la rivendicazione del diritto di proprieta’ delle aree espropriate ed opposti dal comune nella nota prot. n. 604 del 12.1.2010) che impedirebbero di rilasciare il richiesto nulla osta allo svincolo ed al pagamento delle indennita’ espropriative.
Ma vi e’ di piu’. Allo stato, e’ pendente tra le parti un solo giudizio con il quale la ricorrente ha rivendicato, per effetto di usucapione, la proprieta’ della aree gia’ espropriate (iscritto dinanzi al Tribunale di OMISSISi Sezione Staccata di OMISSIS r.g.n. OMISSIS G.I. Dott. OMISSIS prossima udienza del 13.5.2010). Ora, quand’anche in linea puramente teorica tale giudizio si concludesse con una sentenza che – diversamente da tutte le altre finora emesse – stabilisse l’intervenuta usucapione in capo alla ricorrente delle aree gia’ espropriate dal comune, va da se’ che tale sentenza non potrebbe spiegare alcun effetto pregiudizievole sulla forza del giudicato formatosi sulla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione, rispetto alla quale ovviamente essa rappresenterebbe una vicenda del tutto autonoma ed irrilevante. In tal caso infatti sarebbe certamente esclusa ogni incompatibilita’ e/o contrarieta’ tra tale futura ed ipotetica sentenza e gli altri giudicati gia’ formati ed ormai certi rappresentati (da un lato) dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione di condanna al pagamento delle indennita’ espropriative e (dall’altro) dalle altre sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (sentenza n. OMISSIS) e dal C.d.S. (sentenza n. OMISSIS) le quali hanno tutte definitivamente stabilito la legittimita’ del decreto di esproprio e l’appartenza al Comune di OMISSIS della proprieta’ delle aree espropriate. Invero, sarebbe da escludere un conflitto con i precedenti giudicati, perche’ il diritto di proprieta’ delle aree in capo alla ricorrente acquisito per usucapione successivamente alla espropriazione non esclude il precedente diritto di proprieta’ in capo al comune acquisito per effetto del decreto di esproprio, trattandosi di titoli di proprieta’ non contemporanei ma successivi nel tempo: ed in tal caso ovviamente l’ipotetica e futura sentenza non sarebbe in grado di scalfire in alcun modo l’obbligo del comune (oggi ormai stabilito con giudicato) di pagare l’indennita’ di esproprio per le aree espropriate legittimamente acquisite in capo all’amministrazione.
L’irrilevanza della vicenda emerge con contorni ancora piu’ chiari allorquando si consideri che nella fattispecie e’ stato lo stesso soggetto destinatario della espropriazione a rivendicare l’usucapione della aree espropriate (e la circostanza non deve trarre in inganno), ma a ben vedere la medesima azione di usucapione avrebbe potuto essere intrapresa da qualunque altro soggetto diverso (fittavolo, confinante o altro ancora), con l’evidente conferma dell’assoluta autonomia ed irrilevanza di tale iniziativa giudiziaria (perche’ allo stato solo di cio’ trattasi) rispetto all’obbligo di prestare ottemperanza alla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione.
Infine, non puo’ sfuggire che il ripetuto diniego opposto dal comune al rilascio del nulla osta viola il diritto di credito della signora OMISSIS ad esigere il pagamento delle indennita’ espropriative pur espressamente riconosciute dal giudicato rappresentato dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione e contemporaneamente intende condizionare e pregiudicare il diritto del cittadino ad esercitare ogni azione a tutela del (asserito) proprio patrimonio. In altri termini, il rifiuto opposto dal comune al rilascio del nulla osta al pagamento delle indennita’ espropriative spettanti configura un utilizzo di uno strumento coercitivo improprio per comprimere l’esercizio di un diritto (azione di usucapione esercitato dalla ricorrente) che non ha nulla a che vedere ne’ con il procedimento si esproprio legittimamente concluso ne’ tanto meno con l’obbligo in capo al comune, ormai definitivamente stabilito con il giudicato di cui trattasi, di pagare le indennita’ espropriative.
In terzo luogo, l’assunto del comune (oltre ad essere illegittimo ed infondato) si rivela altresi’ anche illecito. Eccone in sintesi fornita la prova. Come gia’ detto, l’amministrazione debitrice ha affermato espressamente di non volere e di non poter dare esecuzione al giudicato rappresentato dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione ed in particolare di non poter rilasciare il nulla osta necessario allo svincolo ed al pagamento delle indennita’ espropriative stabilite dalla citata sentenza, perche’ a cio’ osterebbe la circostanza che la signora OMISSIS avrebbe intrapreso giudizi tendenti a rivendicare la proprieta’ delle aree gia’ espropriate e la cui domanda giudiziale sarebbe stata trascritta.
Tale comportamento del comune e’ gravemente illecito ed arbitrario e l’assunto difensivo e’ clamorosamente smentito allorquando si consideri che ad altri cittadini che, al pari della ricorrente, sono stati espropriati per la stessa opera pubblica di cui trattasi e che, al pari della ricorrente, hanno ancora giudizi pendenti la cui domanda introduttiva e’ stata parimenti trascritta, l’amministrazione cio’ nonostante ha comunque gia’ rilasciato il richiesto nulla osta allo svincolo ed al pagamento delle indennita’ depositate alla Cassa DD.PP.. Piu’ precisamente:
Inoltre, ad ulteriore prova del comportamento illecito con cui il comune e’ uso gestire le pratiche di cui trattasi, corre l’obbligo di segnalare che con atto prot. n. OMISSIS del 14.3.2008 (doc. n. 18), il Comune di OMISSIS ha rilasciato il nulla osta allo svincolo ed al pagamento delle indennita’ espropriative in favore di OMISSIS al quale il nulla osta (con non usuale e straordinaria tempestivita’) e’ stato rilasciato lo stesso giorno in cui l’interessato ha presentato al comune la relativa richiesta che infatti e’ stata assunta al protocollo in entrata in data 14.3.2008 con n. OMISSIS (doc. n. 19) (peraltro si noti che anche in questo caso il nulla osta e’ stato rilasciato allorquando l’indennita’ di esproprio non era ancora stata determinata in via definitiva con sentenza passata in giudicato posto che il relativo giudizio di opposizione alla stima e’ stato definito soltanto con la successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 19704/2009) (doc. n. 20).
E’ dunque appena il caso di precisare che il Comune di OMISSIS non puo’ liberamente disporre a suo piacimento dei diritti dei cittadini espropriati, riservando ad alcuni una ingiustificata e manifestamente illecita disparita’ di trattamento rispetto ad altri, non ostante che tutti si trovino nelle stesse identiche situazioni e vantino gli stessi identici diritti.
Risulta dunque con manifesta evidenza che il rifiuto opposto dal comune al rilascio del nulla osta allo svincolo ed al pagamento delle indennita’ esopropriative si rivela illegittimo, illecito ed infondato oltre che ovviamente non giustificabile sotto il profilo del principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.).
Va da se’ che la esecuzione del giudicato rende necessario determinare esattamente anche l’ammontare della somme (indennita’ espropriative ed interessi) che il Comune di OMISSIS deve versare alla Cassa DD.PP. in favore della ricorrente. Tale verifica si rende necessaria poiche’, dal calcolo esposto nella deliberazione commissariale n. 30 del 23.10.2009 e nella determinazione dirigenziale n. 800 del 27.10.2009, emerge che il comune e’ incorso in un evidente errore di diritto nella impostazione del calcolo, dovuto alla illegittima ed erronea imputazione (a capitale anziche’ ad interessi) dei versamenti effettuati in precedenza in violazione del principio stabilito dall’art. 1194 c.c..
E’ noto che l’art. 1194 c.c. stabilisce testualmente:
Cio’ premesso, dall’esame della deliberazione commissariale n. 30 del 23.10.2009 risulta invece l’esatto contrario e cioe’ che i versamenti precedentemente effettuati dal comune sono stati illegittimamente imputati in conto capitale. E’ sufficiente notare a tal fine (vedi pag. 4 punto 4 della citata deliberazione n. 30/2009) il passaggio nel quale l’ammontare della sorte capitale dovuta a titolo di indennita’ non definitiva di esproprio risultante dai versamenti precedentemente effettuati (pari ad euro 534.054,24) e’ stata sottratta dalla sorte capitale dovuta a titolo di indennita’ definitiva risultante dalla sentenza della Corte di Cassazione n. OMISSIS/2009 (pari ad euro 1.068.082,44) espressa con riferimento alla data del 1.4.1983 (data del decreto di esproprio). Per effetto di tale calcolo errato, la somma che il comune ha ritenuto di dover versare a saldo a titolo di indennita’ definitiva di esproprio e’ stata determinata in euro 534.028,20 [1.068.082,44 (indennita’ definitiva) – 534.054,24 (indennita’ non definitiva versata in precedenza) = 534.028,20 (indennita’ definitiva dovuta a saldo)].
In realta’, gli errori di diritto commessi dal comune nelle imposta del calcolo sono ben tre:
Ovviamente, gli stessi errori sono stati commessi con riferimento al calcolo della indennita’ di occupazione legittima, oltre a quelli ulteriori commessi nella imputazione del pagamento tra piu’ debiti (art. 1193 c.c.), di cui si trattera’ in seguito.
La corretta e legittima impostazione del calcolo impone di prendere le mosse dalla individuazione delle somme (ed ovviamente delle relative causali) versate in precedenza dal comune che sono le seguenti:
Nel rispetto dunque del principio stabilito dall’art. 1194 c.c., dall’ammontare della sorte capitale (euro 1.068.082,44) determinata dalla sentenza n. OMISSIS/2009 della Corte di Cassazione dovuta a titolo di indennita’ di esproprio incrementata degli interessi legali con decorrenza dal 1.4.1983 (data del decreto di esproprio) devono essere detratte, con imputazione ad interessi, le seguenti somme:
La somma residua che il Comune di OMISSIS avrebbe dovuto versare a titolo di saldo della indennita’ di esproprio ammonta ad euro 1.224.978,68 (s.e.o.) come da allegato prospetto di calcolo (sia in forma sintetica che analitica) redatto con supporto informatico (doc. n. 22). Dunque, tale importo e’ stato interamente versato presso la Cassa DD.PP. per essere capiente rispetto alla maggior somma di euro 1.471.751,79 di cui alla quietanza di versamento n. 646 del 4.11.2009.
Con la sentenza n. OMISSIS/2009 del 9.7.2009, la Corte di Cassazione ha provveduto altresi’ a determinare direttamente nella somma di euro 164.654,30 l’ammontare complessivo della sorte capitale a titolo di indennita’ di occupazione legittima, su cui bisogna calcolare gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli ratei.
Non vi e’ contestazione tra le parti in ordine alla ripartizione dei singoli ratei in relazione ai rispettivi periodi di occupazione legittima, come di seguito:
Orbene, a titolo di indennita’ di occupazione legittima il Comune di OMISSIS ha provveduto ad effettuare un solo ed unico versamento, consistente nella somma di euro 84.558,50 in data 8.2.2007 come da quietanza di versamento n. 12 del 8.2.2007 di cui sopra.
Cio’ premesso, e’ noto che ogni singolo anno (e/o periodo) di occupazione legittima genera una distinta ed autonomamente configurabile obbligazione di pagamento della relativa indennita’. Con il necessario corollario che gli interessi legali decorrono dalla scadenza del termine finale di occupazione legittima di ogni anno (e/o periodo). Pertanto nella fattispecie, il Comune di OMISSIS e’ debitore di tante singole obbligazioni (sempre a titolo di indennita’ di occupazione legittima) quanti sono i rispettivi periodi, gia’ indicati in precedenza.
E’ appena il caso di precisare dunque che nella fattispecie il comune avrebbe dovuto determinare il debito residuo a titolo di indennita’ di occupazione nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 1193 c.c. il quale testualmente dispone:
In occasione dell’unico versamento di euro 84.558,50 effettuato in data 8.2.2007, il Comune di OMISSIS non ha formulato alcuna dichiarazione di imputazione del pagamento, nonostante l’esistenza di una pluralita’ di autonome obbligazioni della medesima specie. Percio’, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1193 c.c., il pagamento effettuato di euro 84.558,50 deve essere legittimamente imputato al debito relativo alla indennita’ di occupazione legittima maturata con riferimento al primo anno di occupazione (protrattosi dal 29.2.1980 al 1.3.1981), poiche’ esso rappresenta tra piu’ debiti scaduti, quello meno garantito; tra piu’ debiti ugualmente garantiti, quello piu’ oneroso per il debitore e comunque tra piu’ debiti ugualmente onerosi, quello piu’ antico.
Ne consegue allora che la corretta impostazione del calcolo relativa alla determinazione del debito residuo a titolo di indennita’ di occupazione e la legittima applicazione dei principi stabiliti dal codice civile (art. 1193 ed art. 1194 c.c.) avrebbero imposto al Comune di OMISSIS:
In applicazione ed in ossequio di tali criteri, le singole obbligazioni a titolo di indennita’ di occupazione legittima risultano cosi’ di seguito correttamente calcolate:
Pertanto (e fermo restando ovviamente il versamento della somma di euro 84.558,50 di cui alla quietanza n. 12 del 8.2.2007), il comune avrebbe dovuto versare ancora a titolo di indennita’ di occupazione legittima la somma residua di euro 317.505,83 come analiticamente esposto in precedenza (44.546,10 + 127.398,26 + 124.798,45 + 20.763,02 = 317.505,83).
Come risulta da quanto premesso, la somma di euro 1.224.978,68 dovuta dal comune a titolo di saldo residuo della indennita’ di esproprio ha trovato totale capienza nell’importo versato con quietanza n. 646 del 4.11.2009 (pari ad euro 1.471.751,79). Il debito dell’ente a titolo di indennita’ di esproprio puo’ dunque ritenersi interamente assolto (ovviamente limitatamente all’obbligo del versamento alla Cassa DD.PP.).
Va da se’ che la differenza (pari ad euro 246.773,11) tra l’importo versato ed imputato a titolo di indennita’ di esproprio (euro 1.224.978,68) e la somma complessiva versata (euro 1.471.751,79) non puo’ che essere imputata a titolo di indennita’ di occupazione legittima.
Posto che a titolo di indennita’ di occupazione legittima il comune avrebbe dovuto versare a saldo la somma residua di euro 317.505,83 (come risulta dal calcolo esposto nel precedente paragrafo) e che di tale importo risulta invece versata soltanto la minor somma di euro 246.773,11 (proveniente dalla differenza di cui sopra tra euro 1.224.978,68 ed euro 1.471.751,79), risulta cosi’ dimostrato che il Comune di OMISSIS a titolo di indennita’ di occupazione deve ancora versare a saldo la somma residua di euro 70.732,72 (317.505,83 – 246.773,11).
Alla stessa conclusione si perviene anche attraverso una diversa impostazione del calcolo.
Sommando infatti il debito residuo a titolo di indennita’ di esproprio (ammontante ad euro 1.224.978,68) e quello a titolo di indennita’ di occupazione di legittima (ammontante ad euro 317.505,83), risulta che il Comune di OMISSIS avrebbe dovuto versare alla Cassa DD.PP. (non la somma di euro 1.471.751,79 erroneamente calcolata dall’ente per difetto, ma bensi’) la somma complessiva di euro 1.542.484,51 (s.e.o.) (1.224.978,68 + 317.505,83). La differenza ancora da versare a titolo di indennita’ di occupazione legittima ammonta dunque ad euro 70.732,72 (s.e.o.).
Per completezza di calcolo e di indagine, si precisa che tutte le somme indicate in precedenza sono state calcolate (per comodita’) con gli interessi legali maturati soltanto fino al 31.12.2009 e con salvezza ovviamente degli ulteriori interessi legali maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo.
Il Comune di OMISSIS deve dunque ancora versare alla Cassa DD.PP. a titolo di saldo della indennita’ di occupazione legittima la somma residua di euro 70.732,72 (1.542.484,51 – 1.471.751,79) cosi’ maturata alla data del 31.12.2009 e con salvezza degli ulteriori interessi legali maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo.
Va da se’ che , alla luce dei calcoli di cui sopra, deve essere rivisitata la diffida ad adempiere notificata al Comune di OMISSIS in data 4.1.2010 che peraltro aveva fatto espressamente salvi i versamenti in precedenza effettuati dal comune presso la Cassa DD.PP..
Al fine di dimostrare che nella fattispecie e’ stata gia’ prodotta all’amministrazione tutta la documentazione necessaria al rilascio del nulla osta (e che comunque sono state soddisfatte tutte le relative condizioni), si segnala:
Cio’ non ostante, il comune non ha mai rilasciato alcun nulla osta allo svincolo ed al pagamento di nessuna somma.
Tanto premesso, la signora OMISSIS Chiara
C H I E D E
a codesto T.A.R.:
con riferimento alla indennita’ di esproprio:
con riferimento alla indennita’ di occupazione legittima:
Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso ammonta ad euro 250,00 trattandosi di giudizio di esecuzione del giudicato.
In allegato: i documenti come numerati ed indicati.
OMISSIS