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Richiesta Pagamento Diretto dell’Indennità di Esproprio: Facoltà e Garanzie del Creditore

Coordinate Bancarie e Modalità di Pagamento dell’Indennità Espropriativa

Effetti della quietanza liberatoria e chiusura del rapporto espropriativo

Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE

OMISSIS

 

 

Spett. OMISSIS

 

Oggetto:

  • Causa OMISSIS
  • Opposizione alla stima indennita’ esproprio
  • Sentenza n. OMISSISCorte di Appello di OMISSIS
  • Richiesta pagamento diretto

 

 

Gli scriventi

 

OMISSIS

 

con riferimento alla sentenza n. OMISSIS emessa dalla Corte di Appello di OMISSIS  e di seguito alla precedente nota raccomandata a.r. del 30.4.2011 a firma dell’Avv. OMISSIS, con la presente significano e richiedono quanto segue.

 

Preliminarmente, gli scriventi, avvalendosi della facolta’ prevista dall’art. 1194/1 c.c., dichiarano espressamente di voler imputare il pagamento della indennita’  provvisoria di euro 342.760,06 (effettuato in data 16.12.2008) a titolo di  sorte capitale anziche’ ad interessi. Per l’effetto, dichiarano che deve ritenersi parzialmente modificato sul punto specifico il calcolo della somma a saldo risultante dal prospetto allegato alla citata nota raccomandata a.r. del 30.4.2011 dell’Avv. OMISSIS con la precisazione che la somma residua da pagare ammonta ad euro 528.020,05.

 

Cio’ posto, gli istanti, al fine di evitare ulteriore ed inutile dispendio di attivita’ e di accelerare la definizione della pratica ed in conformita’ alle norme generali che impongono alle parti  di agire nel rispetto di un generico dovere di diligenza, economicita’,  efficacia ed efficienza (art. 2 d.p.r. n. 327/2001), di lealta’, di collaborazione, di corretezza e di buon andamento,  chiedono altresi’ che codesta amministrazione provveda al pagamento diretto in loro favore della indicata somma dovuta a saldo. Infatti, non ostante che la citata sentenza della Corte di Appello di OMISSIS abbia previsto che la indennita’ definitiva debba essere versata alla Cassa DD.PP. (e non potrebbe essere diversamente), e’ principio pacifico stabilito dalla giurisprudenza che il creditore – in vista della soddisfazione delle ragioni del suo credito riconosciutogli dalla pronuncia – possa concordare con il debitore modalita’ e termini di adempimento diversi da quelli stabiliti dalla sentenza. E’ noto infatti che il deposito della indennita’ definitiva alla Cassa DD.PP. risponde alla esigenza di non esporre l’espropriante a rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (Cass. n. 25662/2006). E’ altrettanto pacifico in giurisprudenza che il deposito della indennita’ di esproprio presso la Cassa DD.PP. rappresenta un adempimento che appartiene all’alveo della responsabilita’ contrattuale (Cass. n. 5861/1988). Deve dunque ritenersi che in quanto adempimento di natura contrattuale finalizzato al soddisfacimento del diritto del creditore riconosciuto dalla sentenza, le modalita’ di pagamento della indennita’ definitiva ricadono nell’ambito dei diritti disponibili ad opera del creditore medesimo. Va da se’ che in tal caso il creditore deve porre l’autorita’ espropriante in condizioni di effettuare il pagamento in maniera legittima e soprattutto senza esporlo ad alcun rischio ad opera di soggetti terzi.

 

A tal fine gli scriventi con la presente rilasciano ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28.12.2000 n. 445, specifica ed espressa

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

 

e di esonero da ogni responsabilita’  ed in particolare

 

D I C H I A R A N O

 

che sulle aree espropriate di cui alla citata sentenza n. OMISSISdella Corte di Appello di OMISSIS non sussistono diritti di terzi e che le stesse sono libere da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi.

 

Ad ogni buon conto ed al fine di eliminare qualsiasi rischio e/o responsabilita’ in capo all’autorita’ espropriante ed in  particolare in capo al Ministero OMISSIS

 

D I C H I A R A N O

 

  • di assumere espressamente ogni responsabilita’ in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi e per l’effetto di tenere indenne codesta autorita’ espropriante sotto il profilo indicato;
  • sin d’ora, a seguito dell’intervento pagamento diretto della somma indicata in precedenza a titolo di saldo e senza l’applicazione di imposte, di essere completamenti soddisfatti di ogni loro ragione, diritto e pretesa ed azione comunque riconducibile alla citata sentenza della n. 134/2001 della Corte di Appello di Torino e rilasciano parimenti sin d’ora ampia assoluta ed incondizionata quietanza liberatoria nei confronti del  Ministero OMISSIS   nei confronti del quale non hanno nulla piu’ a pretendere per nessuna ragione per il titolo indicato.

 

Indicano di seguito le coordinate bancarie ai fini del pagamento:

 

  1. per OMISSIS (creditore del 50 % della somma) : OMISSIS IBAN OMISSIS

 

  1. per OMISSIS (creditore del 50 % della somma): OMISSIS IBAN OMISSIS.

 

Nel ringraziare per la gentile collaborazione, porgono cordiali saluti.

 

In allegato: copia documenti di identita’ degli scriventi.

 

 

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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