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OMISSIS
Oggetto:
Il signor OMISSIS, assistito ai fini del presente atto dall’Avv. OMISSIS
OSSERVA ED ESPONE
quanto segue.
Il nominativo istante e’ dei fondi espropriandi siti nel Comune di OMISSIS distinti in catasto foglio OMISSIS mappali n. OMISSIS (superficie espropriativi 8.365 mq.), n. OMISSIS (superficie espropriativi 9.385 mq.) e n OMISSIS (superficie espropriativi 910 mq.).
Con il presente atto, lo scrivente intende ottenere lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria determinata da codesta amministrazione.
A tale, nel far riferimento alla corrispondenza intercorsa tra le parti, si richiamano i provvedimenti oggetto prot. n. OMISSIS del 5.6.2008 e prot. n. OMISSIS del 5.6.2008 con i quali codesta amministrazione ha partecipato al proprietario istante rispettivamente l’avviso di esecuzione decreto di occupazione d’urgenza (indicata per il giorno 24.6.2008) ed il decreto di occupazione d’urgenza.
In particolare, con il citato decreto di occupazione d’urgenza prot. n. OMISSIS del 5.6.2008, codesta autorita’ espropriante:
Cio’ premesso, lo scrivente intende richiedere con il presente atto il nulla osta ed il decreto di per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio di cui sopra, fermo restando ovviamente il diritto a spiegare in sede giurisdizionale la opposizione alla stima ed a rivendicare la maggiore indennita’ di esproprio che fosse riconosciuta dal giudice competente.
Il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria di esproprio offerta dall’amministrazione espropriante trova giustificazione e titolo prioritariamente nella stessa legge posto che l’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 dispone espressamente che “qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Tanto basta perche’ codesta amministrazione provveda allo svincolo ed al pagamento della indennita’ di cui trattasi.
Si deve aggiungere per completezza di indagine che il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria e’ altresi’ riconosciuto ormai da tempo (e dunque anche sotto la vigenza del quadro normativo antecedente l’entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001) dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la nota sentenza n. 541 del 21.1.1991 emessa a Sezioni Unite, ha tra l’altro cosi’ testualmente stabilito:
“NELLA IPOTESI DI ESPROPRIAZIONE – QUALE QUELLA IN ESAME – REGOLATA DALLA LEGGE N. 865 DEL 1971, LO SVINCOLO, A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 55 DELLA LEGGE DEL 1865, È SUBORDINATO AL SOLO NULLA OSTA DELL’AUTORITÀ REGIONALE, CON LA CONSEGUENZA CHE ILLEGITTIMAMENTE ESSO È NEGATO PER LA CONSIDERAZIONE CHE L’ESPROPRIATO HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALLA STIMA (V. IN TAL SENSO, CONS. STATO, SEZ. I, 10 GIUGNO 1977 N. 360). ESSENDO DISANCORATO DALLA DEFINITIVITÀ DELLA INDENNITÀ, LO SVINCOLO PUÒ, QUINDI, ESSERE DISPOSTO INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSIZIONE, O MENO, DELLA OPPOSIZIONE E, NEL CASO INVERSO, PUÒ ESSERE CHIESTO SENZA PRECLUDERE L’OPPOSIZIONE CHE SIA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA”.
Si aggiunga che con il parere del 10.6.1977 n. 360 (richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 549/1991), il Consiglio di Stato Sezione I ha tra l’altro precisato che sarebbe illegittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione espropriante al rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio fondato sulla considerazione che l’espropriato abbia proposto opposizione alla stima.
Si aggiunga per completezza di indagine che la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce motivo di risarcimento danni per l’espropriato ogni comportamento dell’amministrazione espropriante che si concretizzi nell’impedimento dello svincolo tempestivo dell’indennita’ e nel ritardo del versamento dell’indennita’ definitiva, impedendone e ritardandone il relativo pagamento.
In particolare, “…la tardiva riscossione dell’indennità derivante dalla mancata osservanza dei termini che scandiscono lo svolgimento della procedura espropriativa sarebbe sufficiente a ravvisare la negligenza dell’espropriante e il conseguente obbligo di risarcire i danni che da essa sono derivati” (Cass. n. 11523 del 17.5.2007).
Infine, si richiama l’attenzione di codesta amministrazione sul principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui il cittadino espropriato ha diritto anche al maggior danno (da svalutazione monetaria) nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante rifiuti il rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento degli importi liquidati a titolo provvisorio e di conguaglio a seguito della determinazione dell’indennità definitiva, che essa amministrazione abbia gia’ depositato alla Cassa DD.PP. (Cass. n. 12457 del 6.5.2008).
Con il decreto di occupazione d’urgenza prot. n. OMISSIS del 5.6.2008, codesta autorita’ espropriante (dopo aver premesso che l’indennita’ di esproprio di euro 17,04 mq. sarebbe stata determinata nel rispetto dell’art. 37/1 d.p.r. n. 327/2001 come sostituito dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007) precisava che indennita’ dovesse essere decurtata del 25 % in applicazione dello “ius superveniens” introdotto dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, con riferimento alle espropriazioni finalizzate all’attuazione di interventi di riforma economica sociale (tra cui – a giudizio di codesta amministrazione – asseritamente rientrerebbero gli interventi in materia di p.i.p.) e che per l’effetto l’importo unitario dell’indennita’ di espropriazione dovesse essere determinato nella misura di euro 12,78 mq. (euro/mq. 17,04 – 25 %).
Nel ribadire in proposito quanto gia’ prospettato con le osservazioni del 28.6.2008 (alle quali codesta amministrazione non ha ancora fornito alcun riscontro), si deve insistere nella erroneita’ e nella illegittimita’ dell’abbattimento applicato.
– CORTE CASSAZIONE N. 24863 DEL 24.10.2008
A dimostrazione della indicata falsa, erronea ed illegittima applicazione della norma fatta da codesta amministrazione, si deve richiamare l’attenzione della stessa sulla recente sentenza n. 24863 del 24.10. 2008 con la quale la Corte di Cassazione ha espressamente che agli espropri finalizzati alla realizzazione di piani produttivi (quale e’ certamente quello di cui trattasi) non si applica l’abbattimento del 25 % previsto dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007.
In particolare, la Corte di Cassazione ha testualmente stabilito quanto segue:
“E d’altra parte alla fattispecie non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla legge n. 244/2007 art. 2 commi 89 e 90 in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”: sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90, prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da quest’ultima normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene“.
Tanto basta per dimostrare l’erroneita’ e l’illegittimita’ della determinazione di codesta amministrazione ed in particolare che nella fattispecie non deve trovare applicazione la riduzione del 25 % della indennita’ di esproprio.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
INESISTENZA DI DIRITTI DI TERZI
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il signor OMISSIS
D I C H I A R A
che sui terreni di cui sopra oggetto del procedimento di esproprio non sussistono diritti di terzi e che i terreni stessi sono liberi da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi.
Ad ogni buon conto ed al fine di eliminare qualsiasi rischio e/o responsabilita’ in capo all’amministrazione espropriante,
D I C H I A R A
altresi’ di assumere espressamente ogni responsabilita’ in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi e per l’effetto di tenere indenne sotto il profilo indicato codesto Comune di OMISSIS
Allega a tal fine la fotocopia documento di identita’.
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In forza dei dei motivi prospettati, lo scrivente
C H I E D E
a codesto Comune di OMISSIS
Nel contempo
D I F F I D A
codesta amministrazione a voler provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 327/2001, ivi espressamente compresi il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennita’ provvisorie indicate con consegna allo scrivente dell’originale delle relative quietanza di versamento nonche’ l’emissione del decreto di esproprio.
A V V E R T E
infine che in caso di ritardo o l’omissione nell’approntamento degli adempimenti obbligatori di cui sopra, lo scrivente provvedera’ ad agire nelle competenti sedi per l’accertamento delle responsabilita’ civili, erariali e contabili nonche’ penali.
Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, lo scrivente chiede di essere preventivamente informato in ordine alle decisioni che saranno assunte.
Con osservanza
OMISSIS