Il T.U. sugli espropri – D.P.R. 2001/327 da noi costantemente aggiornato con le leggi che periodicamente lo modificano.
a) Se conosci già il numero dell’articolo clicca sul numero qui sotto
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 22.22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 42.2 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 52.2 – 52.2.2 – 52.3 – 52.4 – 52.5 – 52.6 – 52.7 – 52.8 – 52.9 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 57.2 – 58 – 59
b) Se invece non conosci il numero dell’articolo utilizza l’indice qui sotto o scorri la pagina
INDICE DEL T.U. ESPROPRI – DPR 2001/327
Art. 2 Principio di legalità dell’azione amministrativa
Art. 4 Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
Art. 6 Regole generali sulla competenza
Art. 7 Competenze particolari dei Comuni
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I IDENTIFICAZIONE DELLE FASI CHE PRECEDONO IL DECRETO D’ESPROPRIO
Art. 8 Le fasi del procedimento espropriativo
Capo II LA FASE DELLA SOTTOPOSIZIONE DEL BENE AL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
Art. 9 Vincoli derivanti da piani urbanistici
Art. 10 Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
Art. 11 La partecipazione degli interessati
Capo III LA FASE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Sez. I DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
Art. 12 Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 13 Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 14 Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
Sez. II DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA
Art. 15 Disposizioni sulla redazione del progetto
Art. 16 Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo
Art. 17 L’approvazione del progetto definitivo
Sez. III DISPOSIZIONI SULL’APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI UN’OPERA NON CONFORME ALLE PREVISIONI URBANISTICHE
Art. 18 Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
Art. 19 L’approvazione del progetto
Capo IV LA FASE DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO
Sez. I DEL MODO DI DETERMINARE L’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Art. 20 La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione
Art. 21 Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione
Art. 22 Determinazione urgente dell’indennità provvisoria
Art. 22.2 Occupazione d’urgenza preordinata all’occupazione
Sez. II DEL DECRETO DI ESPROPRIO
Art. 23 Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
Art. 24 Esecuzione del decreto di esproprio
Art. 25 Effetti dell’espropriazione per i terzi
Capo V IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Sez. I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26 Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria
Art. 28 Pagamento definitivo della indennità
Art. 29 Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
Sez. II PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ A INCAPACI A ENTI E ASSOCIAZIONI
Art. 31 Disposizioni sulla indennità
Capo VI DELL’ENTITÀ DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Sez. I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32 Determinazione del valore del bene
Art. 33 Espropriazione parziale di un bene unitario
Art. 34 Soggetti aventi titolo all’indennità
Sez. II OPERE PRIVATE DI PUBBLICA UTILITÀ
Sez. III DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN’AREA EDIFICABILE O LEGITTIMAMENTE EDIFICATA
Art. 37 Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile
Art. 38 Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata
Sez. IV DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ NEL CASO DI ESPROPRIO DI UN’AREA NON EDIFICABILE
Art. 41 Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva
Art. 42.2 Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
Capo VII CONSEGUENZE DELLA UTILIZZAZIONE DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO, IN ASSENZA DEL VALIDO PROVVEDIMENTO ABLATORIO
Art. 43 Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
Capo VIII INDENNITÀ DOVUTA AL TITOLARE DEL BENE NON ESPROPRIATO
Art. 44 Indennità per l’imposizione di servitù
Capo IX LA CESSIONE VOLONTARIA
Capo X LA RETROCESSIONE
Art. 46 La retrocessione totale
Art. 47 La retrocessione parziale
Art. 48 Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
Capo XI L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Art. 49 L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
Art. 50 Indennità per l’occupazione
Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I L’ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI E DI BENI CULTURALI
Art. 51 L’espropriazione per opere militari
Art. 52 L’espropriazione di beni culturali
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ED ENERGETICHE
Art 52.2 L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche
Art 52.3 Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento
Art 52.7 Disposizioni sulla redazione del progetto
Art 52.8 Decreto di imposizione di servitù
Art 52.9 Determinazione dell’indennità di espropriazione
Titolo IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53 Disposizioni processuali
Art. 54 Opposizioni alla stima
Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55 Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
Art. 56 Disposizioni sulla determinazione dell’indennità di espropriazione
Art. 57 Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE.
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
1.bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.
1.ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura. (1)
1.quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze. (2)
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
9.bis L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità e nei casi di cui all’articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (1)
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
1.bis. L’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell’indennità al proprietario nei casi di cui all’art. 20, comma 8. (R)
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
1.bis. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
*Questo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 22 dicembre 2011 n. 338
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
2.bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
*Questo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 8 ottobre 2010, n. 293
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
NDR
* Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 40 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza del 07/06/2011 n.181
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
L’autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo e determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
2.1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l’autorità espropriante, nei casi in cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (1)
2.bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.
2.ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all’interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l’articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l’articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l’articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l’articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l’articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l’articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l’articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l’articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall’articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l’articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l’articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l’articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
32) l’articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l’articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l’articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l’articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l’articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l’articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall’articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall’articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall’articolo 2, lettere
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l’articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l’articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l’articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l’espropriazione;
60) l’articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l’articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione;
63) l’articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154;
64) l’articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65) l’articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
67) l’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l’articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71) l’articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l’articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l’articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l’articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l’articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
80) l’articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l’articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
84) l’articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l’articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1 dicembre 1961, n. 1441;
87) l’articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90) l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
92) l’articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l’articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l’articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l’articolo 15, secondo comma, della legge 1 giugno 1971, n. 291;
101) l’articolo 1 ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l’articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l’articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l’articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l’articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988:
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
112) l’articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l’articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l’articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell’articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell’indennità di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l’articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42;
124) l’articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l’articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;
126) l’articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l’articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
128) l’articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell’indennità di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
131) l’articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
133) l’articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135) l’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l’articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l’articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l’articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l’articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
140-bis i commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l’articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell’articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 30 e il comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;))
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all’esproprio all’occupazione d’urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell’indennità di espropriazione o di occupazione d’urgenza.
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 21
NDR
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto, (con l’art. 5, comma 1) che “Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è prorogato al 30 giugno 2002”.
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002”.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è prorogato al 30 giugno 2003″.
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 21
NDR
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto, (con l’art. 5, comma 1) che “Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è prorogato al 30 giugno 2002”.
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002”.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è prorogato al 30 giugno 2003″.
Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.