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Osservazioni Tecniche alla CTU: Stima e Valore di Mercato dei Terreni Espropriati

Criteri di Calcolo, Criticità e Determinazione dell’Indennità di Espropriazione

Valore di Mercato, Costi di Costruzione e Plusvalenza: Come Contestare la Stima del CTU

Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE

CORTE DI APPELLO  OMISSISOSSERVAZIONI ALLA C.T.U.

 

R.G.N. OMISSIS  – C.I. DOTT. OMISSIS

 

 

VILLA PROPERZI CURTI SRL + ALTRI

(ATTORI) (AVV. ROCCO BALDASSINI)

 

C O N T R O

 

OMISSIS

 

Con la relazione tecnica del 27.3.2015 il c.t.u. Ing. OMISSIS  (in risposta al relativo quesito) determinava una doppia stima dei terreni espropriati, di cui la prima espressa sulla base della destinazione urbanistica antecedente  la data del 6.4.2009 (ex art. 2/6 d.l. n. 39/2009) e la seconda espressa invece alla data della espropriazione.

 

Si premette che  le presenti osservazioni saranno rivolte e limitate solo alla seconda stima espressa alla data delle espropriazione, posto che  appare piu’ opportuno lasciare ai difensori la questione in ordine alla ammissibilita’ ed alla rilevanza o meno della prima stima espressa sulla base della destinazione urbanistica antecedente  la data del 6.4.2009 (ex art. 2/6 d.l. n. 39/2009), trattandosi di questioni piu’ direttamente giuridiche.

 

 

  • quanto alla individuazione urbanistica

 

Con il paragrafo 3.3) (pagg. 13 e ss.), il c.t.u. ha individuato preliminarmente l’indice medio  di utilizzazione territoriale (determinato in 0,269 mq./mq.) che rappresenta il valore medio tra la superficie complessiva espropriata compresa nel  comparto (155.750 mq.) e la superficie complessiva degli edifici edificati sulla stessa (41.965 mq.).

 

La configurazione nei termini prospettati della edificabilita’ legale comporta, quale diretta conseguenza, che tutte le aree comprese nel medesimo comparto  (in quanto tutte concorrono alla realizzazione dell’unico comparto) sono tutte considerate edificabili nella stessa misura, individuata appunto nell’indice medio di edificabilita’ del comparto espresso in termini di metri cubi/metro quadrato (oppure, il che e’ lo stesso,  come nella fattispecie, nell’indice medio di utilizzazione territoriale espresso in termini di metri quadrati/metro quadrato).

Il procedimento cosi’ impostato  gode del conforto dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimita’:

<Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’edificabilita’ del fondo deve necessariamente essere commisurata ad indici “medi” di fabbricabilita’ riferiti (o riferibili) all’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, nel senso che, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee, l’adozione del metodo analitico – ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilita’ (che e’ riferito alle singole aree specificamente destinate all’edificazione privata) e che, invece, postulando l’esercizio concreto dello ius aedificandi che l’area sia urbanizzata e, che si tenga conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, si debba prescindere come dal fatto che l’area sia (eventualmente) destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità, parcheggi) non potendo l’edificabilita’ essere vanificata dalla utilizzatalita’ non strettamente residenziale, cosi’ dalla maggiore o minore fabbricabilita’ che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni di piano attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture, di guisa che tutti i terreni espropriati in uno stesso ambito zonale vengano a percepire la stessa indennita’, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialita’ edificatoria “media” di tutto il comprensorio, ovvero dietro applicazione di un indice di fabbricabilita’ territoriale che sia frutto del rapporto tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato” (Cass.  sez. 1^ 29 novembre 2006 n. 25363; Cass. sez. un.  21 marzo 2001 n. 125; Cass. sez. 1^ 16 maggio 2006 n. 11477; Cass. sez. 1^ 16 giugno 2006 n. 13958)> (Cass. SS.UU. n. 11729 del 14.5.2010).

 

  • quanto al calcolo per la determinazione del valore di mercato

 

Cio’ premesso, ai fini della determinazione del valore dei terreni, il c.t.u. ha fatto applicazione  del costo base di produzione degli edifici gia’ previsto dall’art. 22 della legge n. 392/1978 ed in particolare dei dati metrici previsti dal relativo d.m. 18.12.1998, in forza dei quali il costo base di produzione e’ rappresentato:

  1. dal 81 % per il costo di produzione;
  2. dal 7 % per il contributo di concessione;
  3. dal 12 % per il costo dell’area.

 

Il c.t.u. ha successivamente determinato in euro 1.496,71 il valore unitario rappresentativo del costo di costruzione degli edifici, desunto dalla delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 615 del 9.8.2010.

 

Infine il c.t.u.:

  • ha moltiplicato la superficie complessiva dei fabbricati edificati (pari a 41.965 mq.) per il costo unitario di costruzione (euro 1.496,71 mq.);
  • ha ottenuto l’importo di euro 62.809.435,15 (ritenuto) rappresentativo del valore di mercato complessivo dei fabbricati edificati;
  • ha quindi determinato, in funzione della media tra l’incidenza del costo di produzione (81 %) e l’incidenza del valore dell’area (12 %), l’importo di euro 9.305.101,50 (ritenuto) rappresentativo del valore complessivo di tutti i terreni espropriati compresi nel comparti;
  • ha infine diviso il valore complessivo dei terreni (euro 9.305.101,50) per la superficie complessiva degli stessi (155.750 mq.), ottenendo cosi’ il (ritenuto) valore unitario determinato in euro 59,74 mq. arrotondato in euro 60,00.

 

Cio’ premesso, si ritiene che il procedimento di calcolo seguito sia suscettibile di critica sotto due profili, uno metodologico e l’altro di calcolo.

 

In primo luogo, si ritiene che i parametri previsti dall’art. 22 della legge n. 392/1978 non appaiono  legittimamente utilizzabili e cio’:

  • sia perche’ l’art. 22 della citata legge e’ stata abrogato dall’art. 14 della legge n. 431/1998 e dunque non e’ piu’ in vigore;
  • sia perche’ la norma citata ed i relativi parametri erano espressamente diretti a disciplinare la materia della locazione dei fabbricati urbani e dunque non appaiono applicabili alla diversa materia espropriativa avente tutt’altra finalita’ ed ispirata a principi radicalmente diversi rispetto ai quali quei parametri si rivelano irrilevanti ed inutilizzabili.

 

In secondo luogo, si ritiene che non abbia alcun significato e non sembra sostenuto da alcun principio il calcolo eseguito dal c.t.u. con il quale egli:

  • ha dapprima diviso l’importo di euro 62.809.435,15 (rappresentativo del costo di costruzione dei fabbricati edificati per la misura della incidenza del costo di  produzione dei fabbricati (81 %);
  • ha quindi moltiplicato il quoziente cosi’ ottenuto per l’incidenza del valore dell’area (12 %) sul medesimo costo di produzione dei fabbricati.

La riprova della irrilevanza dell’operazione si coglie immediatamente allorquando si consideri che se e’ gia’ nota la percentuale di incidenza del valore dell’area sul valore complessivo dei costi di costruzione degli edifici edificati, sarebbe sufficiente calcolare  direttamente la relativa misura percentuale, senza alcun bisogno di transitare attraverso la preliminare operazione di divisione del costo complessivo di costruzione degli edifici (euro 62.809.435,15)  per la relativa incidenza del costo di costruzione  degli stessi (81 %). Operazione questa dietro la quale non pare possibile ravvisare alcuna logica e/o sigificato.

 

 

 

  • quanto all’effettivo valore di mercato degli edifici

 

  • quanto alla mancata valutazione dei garage

 

Si ritiene che il c.t.u. abbia omesso di calcolare il valore dei garage sottostanti le superficie residenziali. Si tratta di un ulteriore piano di fabbricato per ognuno degli edifici edificati e le cui misure sono esattamente coincidenti con quelle dei rispettivi piani sovrastanti gia’ indicati dal c.t.u. (cfr. all. 8).

 

Trattasi in particolare:

  • di 2.680 mq. (670 mq. per ognuno degli edifici 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4);
  • di 1.180 mq. (590 mq. per ognuno degli edifici 8.9 e 8.10);
  • di 1.200 mq. (600 mq. per ognuno degli edifici 11 e 8.12);
  • di 1.390 mq. (695 mq. per ognuno degli edifici 8.13 e 8.14);
  • di 1.340 mq. (670 mq. per ognuno degli edifici 8.15 e 8.16);
  • di 2.680 mq. (670 mq. per ognuno degli edifici 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20);
  • di 3.425 mq. (685 mq. per ognuno degli edifici 8.21, 8.7, 8.8, 8.5 e 8.6);

 

e cosi’ per una superficie totale di 13.895 mq..

 

La necessita’ di calcolare anche il valore dei garage e’ prevista direttamente dall’art. 6 della richiamata deliberazione della Giunta Regione Abruzzo del 9.8.2010 n. 615 la quale ha  precisato:

  • che per “<superficie parcheggi (Sp)> si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensivo degli spazi di manovra”;
  • che “la <superficie parcheggi (Sp)> dovra’ essere contenuta entro il 45 % della superficie utili abitabile…”.

 

 

Va da se’ che il costo di costruzione  dei garage (indicato nel costo base di  euro 808,00 mq. dall’art. 1 della richiamata deliberazione della Giunta Regione Abruzzo del 9.8.2010 n. 615) deve essere aggiunto a quello delle  superfici residenziali gia’ determinato dal c.t.u. in euro 62.809.435,15.

 

Pertanto, il costo di costruzione dei garage e’ pari ad euro 11.227.160,00 (13.895 mq. X euro 808,00 mq.).

 

Il costo di costruzione dei fabbricati [comprensivo sia di quello della superficie residenziale (euro 62.809.435,15) sia di quello della superficie per parcheggi (euro 11.227.160,00)] ammonta dunque ad euro 74.036.595,15.

 

Il valore del complessivo cosi’ determinato dei fabbricati edificati deve essere diviso per il medio proporzionale tra l’incidenza costo di produzione (81 %) e l’incidenza del valore dell’area (12 %) e si ottiene cosi’ il valore di euro 10.968.384,48.

 

Infine, il valore cosi’ ottenuto deve essere diviso per la superficie delle aree effettivamente espropriate pari a 155.750 mq., per ottenere il valore unitario dei terreni espropriati pari ad euro 70,42 mq. (10.968.384,48 : 155.750 mq.).

 

E’ appena il caso di precisare che trattasi di una censura minimale mossa alla relazione estimativa del c.t.u., atteso che il valore unitario di euro 70,04 mq. rappresenta un ordine di grandezza ancora significativamente inferiore all’effettivo valore di mercato, come risulta da quanto segue.

 

  • il valore di mercato degli edifici (prezzo di vendita) e’ maggiore e non coincide con il costo di costruzione

 

Non sfugge che l’importo di euro 1.496,71 mq. (rappresentativo del costo unitario di costruzione dei fabbricati) e quello complessivo di euro 62.809.435,15  [da rettificare in aumento in euro 74.036.595,15 comprensivo anche delle  superficie per parcheggi (euro 11.227.160,00)]   rappresentano il “costo di costruzione” degli edifici, come del resto risulta testualmente dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 615 del 9.8.2010 (“limiti di costo per gli interventi residenziali”),  e dal relativo allegato con la indicazione dei “costi” delle singole voci.

 

Ma e’ noto che il valore di mercato degli edifici di nuova costruzione (che rappresenta cioe’ il prezzo di vendita che l’acquirente e’ disposto a pagare) non coincide affatto con il costo di costruzione (che rappresenta invece  la sommatoria dei costi delle singole voci necessarie alla  costruzione degli stessi). Infatti, appartiene alla  comune esperienza l’affermazione che  il valore di mercato (prezzo di vendita) di un edificio di nuova edificazione e’ significativamente superiore alla sommatoria dei relativi costi di costruzione.

In sostanza, il valore di mercato di un edificio (che – ripetesi – rappresenta il prezzo  che un ipotetico acquirente sarebbe disposto a spendere) incorpora una “plusvalenza” (rispetto al costo di costruzione) che rappresenta un vero e proprio nuovo “valore aggiunto” giustificato dalla utilita’ e dalla funzionalita’ economica del nuovo organismo edilizio fruibile  nel suo insieme e nella sua complessiva funzionalita’.

In altri termini, la  novita’ economicamente rilevante risultante dall’edificio ultimato di nuova edificazione e’ rappresentata dalla possibilita’  di godere e di fruire di un nuovo bene (edificio) in modo del tutto diverso e nuovo di quanto non fosse possibile fruire in maniera separata dei singoli materiali e delle singole prestazioni che pure hanno concorso alla sua costruzione.

Tale “plusvalenza” e tale “nuovo valore aggiunto” si sommano al costo di costruzione, rispetto al quale essi rappresentano valori ulteriori  ed aggiuntivi in quanto formati successivamente sul piano cronologico e logico. A riprova della fondatezza del rilievo e’ sufficiente constare che appartiene al fatto notorio il dato di comune esperienza secondo cui il prezzo di vendita dei fabbricati di nuova edificazione (che rappresenta l’effettivo valore di mercato e cioe’ il prezzo finale)  stabilito dal costruttore e’ notevolmente superiore alla sommatoria dei relativi costi di costruzione.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che la tesi sostenuta in questa sede trova ampi riscontro nella pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di criterio analitico – ricostruttivo (laddove la distinzione emerge con maggior chiarezza), ha sempre distinto il valore di mercato dei fabbricati edificati (maggiore) dai costi di costruzione (minori):

 

“Per converso, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell’area…” (ex multis Cass. 13.6.2013 n. 14842).

 

Tali considerazioni impongono di affermare che, affinche’ possa essere determinato l’effettivo valore di mercato degli edifici costruiti, e’ necessario che  al costo di costruzione (determinato dal c.t.u. nel valore unitario di euro 1.496,71) deve essere sommato un ulteriore importo rappresentativo della  “plusvalenza”  e del  “nuovo valore aggiunto” di cui sopra.

I dati di comune esperienza autorizzano a quantificare tale ulteriore importo nella misura prudenziale del 30/40 % del costo di produzione.

 

 

  • quanto all’i.v.a. non calcolata nel costo di costruzione

 

Infine, corre l’obbligo di segnalare (anche ad ulteriore riscontro della censura precedente) che la deliberazione della Giunta Regione Abruzzo del 9.8.2010 n. 615 prevede espressamente che il  costo di costruzione ivi indicato deve  essere incrementato dell’i.v.a. (cfr. punto 4 pag. 114 all. 9 alla c.t.u.).

Orbene,  appare incontestabile  che anche tale voce specifica (in quanto pagata dall’ipotetico compratore consumatore finale) concorre a far parte dell’effettivo valore di mercato del fabbricato edificato.

Ne consegue dunque che affinche’ possa essere determinato l’effettivo valore di mercato degli edifici edificati sui terreni espropriati (per poter desumere il valore di mercato degli stessi secondo il calcolo seguito dallo stesso c.t.u.), e’ necessario che  il valore dei fabbricati determinato dal  c.t.u. (nel valore di  euro 1.496,71 mq. e nel valore complessivo di euro 62.809.435,15  da rettificare in aumento in euro 74.036.595,15 comprensivo anche delle  superficie per parcheggi pari ad euro 11.227.160,00):

  • deve essere dapprima incrementato del 30/40 % rappresentativo della  “plusvalenza”  e del  “nuovo valore aggiunto”  di cui sopra;
  • deve essere ulteriormente incrementato dell’i.v.a. pari al 22 %.

 

 

3.4) quanto all’incidenza del valore dell’area sul valore del fabbricato

 

Fermo restando quanto gia’ osservato a proposito della inutilizzabilita’ della percentuale di incidenza del costo dell’area in relazione al costo del fabbricato edificato prevista dall’abrogato art. 22 della legge n. 391/1978 in materia di equo canone, corre l’obbligo di segnalare che in ogni caso la percentuale utilizzata dal c.t.u. (12 %) si rivela di gran lunga inferiore a quella comunemente condivisa nella prassi estimativa giudiziaria in materia di edilizia residenziale.

 

Si ritiene utile segnalare a tal fine che espressa previsione di legge (che non ha fatto altro che  recepire i risultati della evocata consolidata e condivisa prassi giudiziaria ed amministrativa oltre che di autorevole dottrina estimativa), ha determinato – sia pure ai fini fiscali –  la misura della incidenza del  valore di mercato della sola area in relazione al  valore di mercato del fabbricato edificato.

 

In particolare, si tratta dell’art. 36/7 d.l. n. 333/2006 il quale prevede che “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e’ assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e’ quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni”.

 

  • quanto alla determinazione della somma spettante

 

Orbene, nella fattispecie sono  dunque conosciuti e disponibili tutti gli elementi per poter determinare il valore delle aree espropriate, atteso:

 

  • che e’ noto il costo di costruzione (comunque inferiore al valore di mercato per quanto gia’ rilevato in precedenza) dei fabbricati edificati pari ad euro 74.036.595,15 (anziche’ ad euro 62.809.435,15) perche’ comprensivo anche del valore delle superficie per parcheggi (pari ad euro 11.227.160,00);

 

  • che e’ nota la misura percentuale di incremento tra il costo di costruzione degli edifici e l’effettivo valore di mercato degli stessi (prudenzialmente determinabile nel 30/40 % dei costi di costruzione);

 

  • che e’ noto l’aliquota i.v.a. (22 %) che deve essere comprese nel valore di mercato dei fabbricati edificati in quanto trattasi di componente necessaria del prezzo finale che l’acquirente deve pagare per legge;

 

  • che infine e’ nota la misura percentuale di incidenza (20 %) del valore delle aree in relazione al valore di mercato dei fabbricato edificati.

 

Pertanto, seguendo l’indicato procedimento di calcolo, si ottengono i seguenti valori:

 

  • euro 74.036.595,15 (costo di costruzione degli edifici edificati comprensivi degli spazi per parcheggi) X 30 % (incremento minimo) (euro 22.210.978,55) = euro 96.247.573,70  (valore di mercato degli edificati);

 

  • euro 96.247.573,70  (valore di mercato degli edificati) X 22 % (i.v.a.) (euro 21.174.466,21) = euro 117.422.039,91 (valore di mercato degli edificati costruiti comprensivi di i.v.a.);

 

  • euro 117.422.039,91 (valore di mercato degli edificati costruiti comprensivi di i.v.a.) X 20 % (incidenza del valore dell’area sul valore dei fabbricati edificati) = euro 23.484.407,98 (valore di mercato complessivo delle aree espropriate): 155.750 mq. (superficie delle aree espropriate) = euro 117,37 mq.;

 

  • euro 23.484.407,98 (valore di mercato complessivo delle aree espropriate): 155.750 mq. (superficie delle aree espropriate) = euro 150,78 mq..

 

 

 

Si chiede dunque al c.t.u. di voler cortesemente chiarire gli aspetti di cui sopra.

 

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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