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TRIBUNALE DI OMISISS
SEZIONE DISTACCATA DI OMISISS
MEMORIA DI COSTITUZIONE
per la signora OMISISS ed ivi elettivamente domiciliata nella sua residenza in OMISISS, rappresentata e difesa con poteri disgiunti nel presente giudizio dall’Avv. OMISISS e dall’Avv. OMISISS del foro di OMISISS ed elettivamente domiciliata in OMISISS
C O N T R O
la societa’ OMISISS
A seguito del ricorso in opposizione alla esecuzione con la quale la societa’ OMISISS spa ha introdotto il presente giudizio, questa difesa e’ venuta a conoscenza degli elementi informativi prospettati e pertanto ritiene che sia necessario verificarne il fondamento.
Solo per scrupolo difensivo si rende necessario replicare al secondo motivo di oppostone. In realta’, l’ordinanza emessa il 25.11.1998 era a contenuto misto e non era certamente limitata a risolvere la questione operativa sollevata con l’incidente di esecuzione ma al contrario conteneva un ordine ben preciso rivolto alla societa’ di rilasciare una parte ben individuata identificata del fondo di cui trattasi.
Appare decisamente infondato il tentativo della societa’ OMISISS spa di sostenere che la signora OMISISS non abbia diritto al rilascio del terreno di sua proprieta’ tuttora ancora (in parte) abusivamente occupato dalla societa’ medesima.
A tal fine, e’ sufficiente notare quanto segue.
La signora OMISISS e’ proprietaria di un appezzamento di terreno in OMISISS esteso in mq 16.186 e gia’ allibrato in catasto alla partita OMISISS foglio OMISISS particella OMISISS (s.e.o.).
Con delibera del Consiglio Comunale n. OMISISS del dicembre 1985 il Comune di OMISISS aveva incluso la citata proprorieta’ della signora OMISISS tra le aree da recuperare all’urbano in forza dell’art. 14 e dell’art. 21 della legge Regionale Sicilia n. 37 del 10.8.1985 per effetto della quale era inibita qualsiasi costruzione sul fondo di cui trattasi.
Su istanza della societa’ OMISISS s.p.a., titolare di un mulino pastificio limitrofo al detto fondo, che si era avvalsa di documentazione urbanistica errata dalla quale risultava invece che il terreno indicato faceva parte della esistente zona industriale, il Prefetto di Trapani emetteva il decreto n. 9785 del 17.9.1987 con il quale dichiarava la pubblica utilita’ del progetto di ampliamento del pastificio OMISISS s.p.a.. Con successivo decreto n. 15682 del 18.1.1988, lo stesso Prefetto disponeva l’espropriazione del fondo della OMISISS per una superficie di 15.790 mq. in favore della societa’ OMISISS s.p.a..
Cio’ premesso, ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie si rende necessario indicare la sequenza dei giudizi intercorsi tra le parti.
(promossa da OMISISS ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto contenente la dichiarazione di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio)
Avverso i decreti del Prefetto di Trapani di dichiarazione della pubblica utilita’ del progetto e di esproprio, la signora OMISISS proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. della Sicilia sostenendo, tra gli altri motivi, che il terreno espropriato ricadeva in zona vincolata dalla legge Regione Siciliana n. 37 del 10.8.1985 che escludeva ed inibiva la possibilita’ di ogni tipo di intervento edilizio. Per l’effetto, mancava il fondamento stesso ed il presupposto urbanistico necessario per la emissione del decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio, non essendo giuridicamente lecita e legittima l’iniziativa della societa’ OMISISS s.p.a. tesa ad ottenere – in vista dell’ampliamento del proprio stabilimento industriale – l’espropriazione di un’area preclusa ad ogni attivita’ edilizia.
Con sentenza n. 254/1994, il T.A.R. Sicilia respingeva il ricorso della signora OMISISS.
Avverso tale sentenza la signora OMISISS spiegava appello insistendo nella illegittimita’ dei decreti impugnati in forza della circostanza che il terreno espropriato ricadeva in zona gravata da vincolo assoluto di inedificabilita’ e che dunque lo stesso non potesse essere espropriato per l’ampliamento industriale richiesto dalla societa’ Piatti s.p.a..
Con sentenza n. OMISISS (doc. n. 1), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l’appello della signora OMISISS e per l’effetto dichiarava l’illegittimita’ decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio emesso dal Prefetto di Trapani ed annullava gli stessi. In particolare il giudice del gravame stabiliva testualmente che “…e’ fuori discussione che l’area in questione ricadesse in una zona che il Comune aveva individuato come area di recupero nella quale non erano consentite nuove costruzioni; ed e’ palese l’illogicita’ dell’ampliamento di un opificio industriale, comportante dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dell’opera medesima in un’area in cui quell’ampliamento era vietato dalla normativa urbanistica fino all’adozione di determinati strumenti pianificatori”.
Avverso tale sentenza la societa’ OMISISS s.p.a. interponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’intervenuta costruzione dei manufatti industriali sul fondo di proprieta’ della signora OMISISS avesse comportato l’acquisto in proprio favore del diritto di proprieta’ del fondo medesimo per effetto ed in forza dell’istituto della occupazione acquisitiva o espropriazione sostanziale (tale circostanza avrebbe comportato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che oggetto della controversia erano non piu’ gli interessi legittimi ma i diritti soggettivi).
Con la sentenza n. OMISISS (doc. n. 2) la Corte di Cassazione SS.UU. disattendeva completamente i motivi della societa’ OMISISS s.p.a. stabilendo in particolare (vedi pagg. 4 e 5):
Con la medesima sentenza n. 725/1999, la Corte di Cassazione SS.UU. – nell’affrontare il merito della controversia – stabiliva testualmente (vedi pag. 8):
In forza di tale motivazione, la Corte di Cassazione SS.UU. dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a. avverso la sentenza n. OMISISS emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la quale dunque, per effetto del giudizio di cassazione, e’ passata in giudicato.
(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. che ha impugnato il provvedimento di autoannullamento della concessioni edilizie rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. nonche’, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 di demolizione delle opere realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi)
Con provvedimento prot. Nomisiss del 16.10.2000 (doc. n. 3) emesso in via di autotutela, il Comune di OMISISS (viste la sentenza n. 98/1998 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva dichiarato l’illegittimita’ decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio e la sentenza n. 725/1999 della Corte di Cassazione SS.UU. che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a.) procedeva all’annullamento della concessione edilizia n. OMISISS del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. OMISISS del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. OMISISS del 17.7.1993 tutte rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. per la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale.
Avverso tale provvedimento di annullamento, la societa’ OMISISS s.p.a. spiegava nuovo ricorso dinanzi al T.A.R. della Sicilia iscritto con il n. OMISISS (riunito in corso di giudizio al ricorso n. OMISISS2 ed al ricorso n. OMISISS entrambi proposti dalla signora OMISISS).
Con sentenza n. OMISISS (doc. n. 4) depositata in segreteria in data 11.11.2002, il T.A.R. della Sicilia riassumeva gli sviluppi processuali attraverso i quali si erano snodati i precedenti giudizi e dichiarava inammissibili i ricorsi iscritti al n. OMISISS ed al n. OMISISS proposti dal OMISISS e rigettava il ricorso iscritto al n. OMISISS proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a., stabilendo:
Avverso la sentenza n. OMISISS del T.A.R. Sicilia la societa’ OMISISS s.p.a. spiegava appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, insistendo nelle ragioni spese nel corso del giudizio di primo grado e lamentando il vizio di omissione di pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti con cui, in pendenza del giudizio di primo grado, aveva impugnato e dedotto l’illegitimita’ dell’ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 con la quale il Comune di OMISISS aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate sulla base delle concessioni edilizie e dell’autorizzazione edilizie annullate in via di autotutela, il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero dell’area.
Con la sentenza n. OMISISS (doc. n. 5) depositata in segreteria in data 30.11.2005, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respingeva il gravame della societa’ OMISISS s.p.a. e stabiliva in particolare:
La sentenza n. OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e’ passata in giudicato per non essere stata impugnata in cassazione.
(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale n. OMISISS del 8.2.2006 di demolizione dei manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi)
Con successiva ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006 (doc. n. 6), il Comune di OMISISS – dopo aver premesso che con propria precedente ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 aveva ingiunto alla societa’ OMISISS s.p.a. la demolizione delle opere eseguite in forza della concessioni edilizie e della autorizzazione poi annullate in via di autotutela e che avverso la citata ordinanza la societa’ aveva adito dapprima il T.A.R. della Sicilia con la sentenza n. OMISISS aveva respinto il ricordo e quindi il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che con sentenza n. OMISISSaveva respinto l’appello – ordinava nuovamente alla societa’ OMISISS s.p.a. di provvedere, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla relativa notificazione, alla demolizione delle opere ivi elencate (peraltro gia’ indicate nella precedente ordinanza n. 366 del 20.12.2000) ed il ripristino dei luoghi.
Avverso la citata ordinanza di demolizione di ripristino n. OMISISS del 8.2.2006, la societa’ OMISISS s.p.a. spiega nuovamente ricorso al T.A.R. della Sicilia il quale, con ordinanza cautelare n. OMISISS accoglieva la domanda incidentale e per l’effetto sospendeva l’efficacia e l’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato.
Avverso l’ordinanza cautelare n. OMISISS del 10.5.2006 emessa dal T.A.R. della Sicilia, proponeva appello la signora OMISISS.
Con ordinanza n. OMISISS del 8.6.2006 (doc. n. 7), il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana accoglieva l’appello della signora OMISISSe stabiliva testualmente “…vista la decisione di questo Consiglio del 30.11.2005 n OMISISS, l’ordinanza appellata deve essere annullata nella parte in cui essa ha sospeso l’ordione di demolizione impugnato in primo grado anche in riferimento ai manufatti di cui al punto 4 della parte motiva di detta decisione n. OMISISS relativamente ai quali dunque deve essere ripristinata l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado)”.
(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale n. 230 del 20.10.2006 di sgombero dei terreni di proprieta’ di OMISISS)
Infine, con ulteriore ordinanza nOMISISS del 19.10.2006 (doc. n. 8), il Comune di OMISISS – dopo aver fatto richiamo alla propria precedente ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006 ed alla pronuncia n. OMISISSdel Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e vista la persistente inottemperanza della societa’ OMISISS s.p.a. a procedere effettivamente alla demolizione – ordinava alla medesima societa’ OMISISS s.p.a. di provvedere allo sgombero degli immobili e dei manufatti da persone e da cose di cui alla ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006.
Con ordinanza cautelare n. OMISISS del 20.12.2006 (doc. n. 9), il T.A.R. della Sicilia, adito dalla societa’ OMISISS s.p.a., dopo aver riassunto i termini della controversia alla luce delle precedenti pronunce emesse in sede di merito ed in sede cautelare, respingeva la domanda cautelare di sospensione spiegata dalla societa’ per l’annullamento dell’ordinanza n. OMISISSdel 8.2.2006 di demolizione delle opere edilizie abusive nonche’ dell’ordinanza n. OMISISS del 20.10.2006 di sgombero dello stabilimento e dei manufatti costruiti dalla societa’ medesima.
Infine, corre l’obbligo di aggiungere che la societa’ OMISISS s.p.a.:
Si aggiunga solo per completezza di indagine che il diritto al rilascio rivendicato dalla signora OMISISSrisulta altresi’ chiaramente affermato:
Tanto basta a comprovare il diritto al rilascio rivendicato dalla Licari.
Alla luce di quanto sopra, la signora OMISISS rassegna le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia a codesto Tribunale:
In via istruttoria: deposita i documenti come numerati.
OMISISS