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Memoria di Costituzione in Opposizione a Esecuzione Forzata: Strategie Difensive e Rilascio di Terreno

Come Contestare il Titolo Esecutivo e il Diritto al Rilascio: Aspetti Giuridici e Procedurali

Carenza e Inidoneità del Titolo Esecutivo: Casi Ricorrenti e Giurisprudenza di Riferimento

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TRIBUNALE DI OMISISS

SEZIONE DISTACCATA DI OMISISS

 

MEMORIA DI COSTITUZIONE

 

per la signora OMISISS ed ivi elettivamente domiciliata nella sua residenza in OMISISS, rappresentata e difesa con poteri disgiunti nel presente giudizio dall’Avv. OMISISS e dall’Avv. OMISISS del foro di OMISISS ed elettivamente domiciliata in OMISISS

C O N T R O

la societa’ OMISISS

 

  • QUANTO ALLA CARENZA DEL TITOLO ESECUTIVO

A seguito del ricorso in opposizione alla esecuzione con la quale la societa’ OMISISS spa ha introdotto il presente giudizio, questa difesa e’ venuta a conoscenza degli elementi informativi prospettati e pertanto ritiene che sia necessario verificarne il fondamento.

 

  • QUANTO ALLA SUPPOSTA INIDONEITA’ DEL TITOLO ESECUTIVO

Solo per scrupolo difensivo si rende necessario replicare al secondo motivo di oppostone. In realta’, l’ordinanza emessa il 25.11.1998 era a contenuto misto e non era certamente limitata a risolvere la questione operativa sollevata con l’incidente di esecuzione ma al contrario conteneva un ordine ben preciso rivolto alla societa’ di rilasciare una parte ben individuata identificata del fondo di cui trattasi.

 

  • QUANTO ALLA SUPPOSTA INFONDATEZZA DEL DIRITTO AL RILASCIO DEL TERRENO

Appare decisamente infondato il tentativo della societa’ OMISISS spa di sostenere che la signora OMISISS non abbia diritto al rilascio del terreno di sua proprieta’ tuttora ancora (in parte) abusivamente occupato dalla societa’ medesima.

A tal fine, e’ sufficiente notare quanto segue.

La signora  OMISISS e’ proprietaria di un appezzamento di terreno in OMISISS  esteso in mq 16.186 e gia’ allibrato in catasto alla partita OMISISS  foglio OMISISS particella OMISISS  (s.e.o.).

Con delibera del Consiglio Comunale n. OMISISS del dicembre 1985 il Comune di OMISISS aveva incluso la citata proprorieta’ della signora OMISISS tra le aree da recuperare all’urbano in forza dell’art. 14 e dell’art. 21  della legge Regionale Sicilia n. 37 del 10.8.1985 per effetto della quale era inibita qualsiasi costruzione sul fondo di cui trattasi.

Su istanza della societa’ OMISISS s.p.a., titolare di un mulino pastificio limitrofo al detto fondo, che si era avvalsa di documentazione urbanistica errata dalla quale risultava invece che il terreno indicato faceva parte della esistente zona industriale, il Prefetto di Trapani emetteva il decreto n. 9785 del 17.9.1987 con il quale dichiarava la pubblica utilita’ del progetto di ampliamento del pastificio OMISISS s.p.a.. Con successivo decreto n. 15682 del 18.1.1988, lo stesso Prefetto disponeva l’espropriazione del fondo della OMISISS per una superficie di 15.790 mq. in favore della societa’ OMISISS s.p.a..

Cio’ premesso, ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie si rende necessario indicare la sequenza dei giudizi intercorsi tra le parti.

 

  • Svolgimento del primo giudizio

(promossa da OMISISS ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto contenente la dichiarazione di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio)

 

  • il giudizio di primo grado

Avverso i decreti del Prefetto di Trapani di dichiarazione della pubblica utilita’ del progetto e di esproprio, la signora OMISISS proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. della Sicilia sostenendo, tra gli altri motivi, che il terreno espropriato ricadeva in zona vincolata dalla legge Regione Siciliana n. 37 del 10.8.1985 che escludeva ed inibiva la possibilita’ di ogni tipo di intervento edilizio. Per l’effetto, mancava il fondamento stesso ed il presupposto urbanistico necessario per la emissione del decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio, non essendo giuridicamente lecita e legittima l’iniziativa della societa’ OMISISS s.p.a. tesa ad ottenere –  in vista dell’ampliamento del proprio stabilimento industriale – l’espropriazione di un’area preclusa ad ogni attivita’ edilizia.

Con sentenza n. 254/1994, il T.A.R. Sicilia respingeva il ricorso della signora OMISISS.

 

  • il giudizio di appello

Avverso tale sentenza la signora OMISISS spiegava appello insistendo nella illegittimita’ dei decreti impugnati in forza della circostanza che il terreno espropriato ricadeva in zona gravata da vincolo assoluto di inedificabilita’ e che dunque lo stesso non potesse essere espropriato per l’ampliamento industriale richiesto dalla societa’ Piatti s.p.a..

Con sentenza n. OMISISS (doc. n. 1), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l’appello della signora OMISISS e per l’effetto dichiarava l’illegittimita’ decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio emesso dal Prefetto di Trapani ed annullava gli stessi. In particolare il giudice del gravame stabiliva testualmente che  “…e’ fuori discussione che l’area in questione ricadesse in una zona che il Comune aveva individuato come area di recupero nella quale non erano consentite nuove costruzioni; ed e’ palese l’illogicita’ dell’ampliamento di un opificio industriale, comportante dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dell’opera medesima in un’area in cui quell’ampliamento era vietato dalla normativa urbanistica fino all’adozione di determinati strumenti pianificatori”.

 

  • il giudizio di cassazione

Avverso tale sentenza la societa’ OMISISS s.p.a. interponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’intervenuta costruzione dei manufatti industriali sul fondo di proprieta’ della signora OMISISS avesse comportato l’acquisto in proprio favore del diritto di proprieta’ del fondo medesimo per effetto ed in forza dell’istituto della occupazione acquisitiva o espropriazione sostanziale (tale circostanza avrebbe comportato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che oggetto della controversia erano non piu’ gli interessi legittimi ma i diritti soggettivi).

Con la sentenza n. OMISISS  (doc. n. 2) la Corte di Cassazione SS.UU.  disattendeva completamente i motivi della societa’ OMISISS s.p.a. stabilendo in particolare (vedi pagg. 4 e 5):

  • che gia’ nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al T.A.R. Sicilia la societa’ OMISISS s.p.a. aveva dedotto il proprio sopraggiunto acquisto della proprieta’ dell’area della signora OMISISSin forza del fenomeno della occupazione acquisitiva ed in conseguenza di questo evento aveva eccepito la sopraggiunta carenza di interesse alla azione;
  • che l’eccezione era stata espressamente disattesa dal giudice di primo grado;
  • che l’eccezione medesima (concernente l’applicabilita’ dell’istituto della accessione invertita in favore di un soggetto privato e comunque in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilita’) non poteva piu’ essere riproposta in sede di giudizio di cassazione a causa di una sopraggiunta preclusione processuale in cui la societa’ OMISISS s.p.a. era incorsa gia’ in sede di giudizio di appello;
  • che pertanto il motivo era inammissibile.

Con la medesima sentenza n. 725/1999, la Corte di Cassazione SS.UU. – nell’affrontare il merito della controversia – stabiliva testualmente (vedi pag. 8):

  • “che la declaratoria (prodromica alla successiva espropriazione di un immobile di un terzo) che un opera e’ di pubblica utilita’ presuppone l’accertamento della giuridica realizzabilita’ della stessa, e questo accertamento deve essere compiuto nell’ipotesi in cui (come nella specie) tale qualifica consegua per legge all’approvazione dell’opera;
  • che alla data del decreto accertante la pubblica utilita’ dell’ampliamento del pastificio OMISISS (17.9.1987) il fondo della OMISISS era giuridicamente inedificabile in quanto era ubicato quale area libera interna nell’ambito di un agglomerato che il Comune di OMISISS aveva individuato come “area di recupero” assoggettato alla disciplina di cui alla legge Regione Sicilia del 10.8.1985 n. 37 dettante “norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico – edilizia…”;
  • che il Comune di OMISISS non aveva ancora approvato il piano particolareggiato, attraverso il quale, cosi’ come previsto dall’art. l4 della stessa fonte legislativa, si realizza il recupero urbanistico dell’agglomerato individuato come area da recuperare;
  • che pertanto, giusta il disposto dell’art. 21 della medesima legge Regione Sicilia n. 37/1985 (…) in relazione al fondo OMISISSsussisteva per legge un divieto di rilascio di concessioni per la sua edificabilita’;
  • che conseguentemente, a quella data – … – l’opera non poteva che essere qualificata come giuridicamente irrealizzabile;
  • che in questa prospettiva risultava immediatamente palese l’illogicita’ dell’approvazione [nel senso della sua giuridica irrealizzabilita’] di un progetto di ampliamento di un opificio industriale comportante dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e di urgenza dell’opera medesima, in un’area in cui quell’ampliamento era vietato dalla normativa urbanistica fino all’adozione di determinati strumenti pianificatori…”;
  • che tanto comportava l’illegittimita’ del decreto declaratorio della pubblica utilita’ dell’opera, con il connesso travolgimento del decreto di espropriazione”.

In forza di tale motivazione, la Corte di Cassazione SS.UU. dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a. avverso la sentenza n. OMISISS emessa dal  Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la quale dunque, per effetto del giudizio di cassazione, e’ passata in giudicato.

 

 

  • Svolgimento del secondo giudizio

(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. che ha impugnato il provvedimento di autoannullamento della concessioni edilizie rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. nonche’, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 di demolizione delle opere realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi)

 

  • il giudizio di primo grado

Con provvedimento prot. Nomisiss del 16.10.2000 (doc. n. 3) emesso in via di autotutela, il Comune di OMISISS (viste la sentenza n. 98/1998 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva dichiarato l’illegittimita’ decreto di pubblica utilita’ e del decreto di esproprio  e la sentenza n. 725/1999 della Corte di Cassazione SS.UU. che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a.) procedeva all’annullamento della concessione edilizia n. OMISISS  del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. OMISISS del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. OMISISS  del 17.7.1993 tutte rilasciate alla societa’ OMISISS s.p.a. per la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale.

Avverso tale provvedimento di annullamento, la societa’ OMISISS s.p.a. spiegava nuovo ricorso dinanzi al T.A.R. della Sicilia iscritto con il n. OMISISS  (riunito in corso di giudizio al ricorso n. OMISISS2 ed al ricorso n. OMISISS entrambi proposti dalla signora OMISISS).

Con sentenza n. OMISISS (doc. n. 4) depositata in segreteria in data 11.11.2002, il T.A.R. della Sicilia riassumeva gli sviluppi processuali attraverso i quali si erano snodati i precedenti giudizi e dichiarava inammissibili i ricorsi iscritti al n. OMISISS  ed al n. OMISISS proposti dal OMISISS e rigettava il ricorso iscritto al n. OMISISS  proposto dalla societa’ OMISISS s.p.a., stabilendo:

  • che “…l’annullamento dei decreti del Prefetto di OMISISS…con i quali e’ stata disposta la espropriazione dei terreni di proprieta’ della signora OMISISS , incida necessariamente sulle legittimita’ dei successiva atti concessori ed autorizzatori…” (pag. 20 rigo 9 e ss.);
  • che “…l’annullamento dei decreti di espropriazione ha fatto veni meno (ora per allora) il presupposto su cui si sono fondati gli atti emanati, concessioni edilizie ed autorizzazione edilizia, determinando la nullita’ degli stessi” e che “l’interesse pubblico attuale all’annullamento delle concessioni ed autorizazione in questione e’ da ritenere strettamente connesso all’accertamento dell’illegittimita’ del loro rilascio per la carenza che persiste, in capo alla societa’ OMISISS s.p.a., di valido titolo che consentisse l’uso del bene” (pag. 20 rigo 20 e ss.).

 

  • il giudizio di appello

Avverso la sentenza n.  OMISISS del T.A.R. Sicilia la societa’ OMISISS s.p.a. spiegava appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, insistendo nelle ragioni spese nel corso del giudizio di primo grado e lamentando il vizio di omissione di pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti con cui, in pendenza del giudizio di primo grado, aveva impugnato e dedotto l’illegitimita’ dell’ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 con la quale il Comune di OMISISS  aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate sulla base delle concessioni edilizie e dell’autorizzazione edilizie annullate in via di autotutela, il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero dell’area.

Con la sentenza n. OMISISS  (doc. n. 5) depositata in segreteria in data 30.11.2005, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  respingeva il gravame della  societa’ OMISISS s.p.a. e stabiliva in particolare:

  • che “…la proprieta’ del suolo non puo’ ritenersi essere stata mai acquisita dall’appellante” (pag. 8 rigo 13);
  • con riferimento al quarto motivo di appello (con cui la societa’ lamentava l’omissione di pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti con cui aveva dedotto nel corso del primo grado l’illegittimita’ dell’ordinanza di demolizione n. OMISISS del 20.12.2000 in quanto estesa anche a manufatti ricadenti su area di proprieta’ della OMISISS s.p.a. diversa da quella oggetto di esproprio), che “…il motivo e’ infondato dovendosi l’ordine demolitorio intendere nel senso che esso legittimamente si estende (solo) a quei manufatti che essendo ubicati sul confine o nei pressi del confine tra il fondo della OMISISSe la residua proprieta’ Piatti, sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata” (pag. 9 rigo 8 e ss.).

La sentenza n. OMISISS del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e’ passata in giudicato per non essere stata impugnata in cassazione.

 

 

  • Svolgimento del terzo giudizio

(promosso dalla societa’ OMISISS s.p.a. ed avente ad oggetto  la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale n. OMISISS del 8.2.2006 di demolizione dei manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi)

 

  • il giudizio di primo grado

Con successiva ordinanza n. OMISISS  del 8.2.2006 (doc. n. 6), il Comune di OMISISS – dopo aver premesso che con propria precedente ordinanza n. OMISISS del 20.12.2000 aveva ingiunto alla societa’ OMISISS s.p.a. la demolizione delle opere eseguite in forza della concessioni edilizie e della autorizzazione poi annullate in via di autotutela e che avverso la citata ordinanza la societa’ aveva  adito dapprima il T.A.R. della Sicilia con la sentenza n. OMISISS aveva respinto il ricordo e quindi il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che con sentenza n. OMISISSaveva respinto l’appello – ordinava nuovamente alla societa’ OMISISS s.p.a. di provvedere, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla relativa notificazione, alla demolizione delle opere ivi elencate (peraltro gia’ indicate nella precedente ordinanza n. 366 del 20.12.2000) ed il ripristino dei luoghi.

Avverso la citata ordinanza di demolizione di ripristino n. OMISISS  del 8.2.2006, la societa’ OMISISS s.p.a. spiega nuovamente ricorso al T.A.R. della Sicilia il quale, con ordinanza cautelare n. OMISISS accoglieva la domanda incidentale e per l’effetto sospendeva l’efficacia e l’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato.

 

  • il giudizio cautelare di appello

Avverso l’ordinanza cautelare n. OMISISS del 10.5.2006 emessa dal T.A.R. della Sicilia, proponeva appello la signora OMISISS.

Con ordinanza n. OMISISS  del 8.6.2006 (doc. n. 7), il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana accoglieva l’appello della signora OMISISSe stabiliva testualmente “…vista la decisione di questo Consiglio del 30.11.2005 n OMISISS, l’ordinanza appellata deve essere annullata nella parte in cui essa ha sospeso l’ordione di demolizione impugnato in primo grado anche in riferimento ai manufatti di cui al punto 4 della parte motiva di detta decisione n. OMISISS  relativamente ai quali dunque deve essere ripristinata l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado)”.

 

 

  • Svolgimento del quarto giudizio

(promosso dalla societa’ OMISISS  s.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza comunale n. 230 del 20.10.2006 di sgombero dei terreni di proprieta’ di OMISISS)

 

  • il giudizio di primo grado

Infine, con ulteriore ordinanza nOMISISS del 19.10.2006 (doc. n. 8), il Comune di OMISISS – dopo aver fatto richiamo alla propria precedente ordinanza n. OMISISS del 8.2.2006 ed alla pronuncia n. OMISISSdel Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e vista la persistente inottemperanza della societa’ OMISISS s.p.a. a procedere effettivamente alla demolizione – ordinava alla medesima societa’ OMISISS s.p.a. di provvedere allo sgombero degli immobili e dei manufatti da persone e da cose di cui alla ordinanza n. OMISISS  del 8.2.2006.

Con ordinanza cautelare n. OMISISS del 20.12.2006 (doc. n. 9), il T.A.R. della Sicilia, adito dalla societa’ OMISISS s.p.a., dopo aver riassunto i termini della controversia alla luce delle precedenti pronunce emesse in sede di merito ed in sede cautelare, respingeva la domanda cautelare di sospensione spiegata dalla societa’ per l’annullamento dell’ordinanza n. OMISISSdel 8.2.2006 di demolizione delle opere edilizie abusive nonche’ dell’ordinanza n. OMISISS del 20.10.2006 di sgombero dello stabilimento e dei manufatti costruiti dalla societa’ medesima.

 

 

Infine, corre l’obbligo di aggiungere che la societa’ OMISISS s.p.a.:

  • con nota del 8.3.2007 (doc. n. 10), informava il Comune di OMISISS che in data 12.3.2007 avrebbe dato inizio alle operazioni di sgombero delle opere e dei manufatti indicati nella ordinanza n. OMISISS e che le relative operazioni avrebbero dovuto concludersi entro il 31.5.2007;
  • con successiva nota del 31.5.2007 (doc. n. 11), invocando genericamente una non meglio specificata “…complessita’ delle operazioni e delle difficolta’ tecniche riscontrate nello smontaggio degli impianti e dei macchinari…” informava il comune che le relative operazioni si sarebbero concluse entro il termine del 31.7.2007;
  • con ulteriore nota del 31.7.2007 (doc. n. 12), informava il comune in ordine allo stato di esecuzione della ordinanza n. OMISISS (eseguita in minima parte e limitatamente alle opere ed infrastrutture secondarie e minori e comunque a quelle gia’ obsolete e vecchie) ed invocando ancora “…difficolta’ riscontrate nel reperire sul mercato aziende specializzate ad eseguire i lavori di demolizione controllata di opere in cemento armato e disponibili ad iniziare i lavori a breve tempo…” aggiungeva di aver gia’ provveduto alla stipula del relativo contratto per l’appalto dei lavori di demolizione controllata delle strutture in cemento armato e che l’azienda appaltatrice aveva previsto l’inizio dei lavori per il giorno 17.9.2007 e che gli stessi saranno completati entro il termine del 30.11.2007;
  • che con raccomandata del 5.3.2008 (doc. n. 13) questa difesa sollecitava la societa’ opponente a procedere alla restituzione del terreno abusivamente occupato di cui sopra;
  • che con raccomandata del 13.5.2008 (doc. n. 14), la societa’ opponente (per il tramite del suo difensore) preannunciava che, espletati gli adempimenti necessari, avrebbe provveduto al rilascio del terreno occupato.
  • che infine, in data 30.9.2008 (doc. n. 15), la societa’ opponente ha rilasciato sola una parte del terreno di cui trattasi (restando ovviamente ancora abusivo detentore di una parte di superficie).

 

Si aggiunga solo per completezza di indagine che il diritto al rilascio rivendicato dalla signora OMISISSrisulta altresi’ chiaramente affermato:

  • sia dalla sentenza n. 210/2002 del Tribunale di Marsala (doc. n. 16) (invocata paradossalmente dalla stesso opponente) la quale ha testualmente cosi’ stabilito “…condanna la OMISISS s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t. a rilasciare immediatamente a OMISISS il terreno annotato in catasto alla partita 28826 del Comune di OMISISS  foglio di mappa 176 paticella 198…”;
  • sia dalla relativa sentenza di appello n. 599/2005 emessa dalla Corte di Appello di Palermo (doc. n. 17) che, ne respingere il gravame spiegato dalla societa’, ha testualmente chiarito e ribadito che la sentenza n. 210/2002 ha disposto il rilascio immediato del terreno (vedi pag. 4).

Tanto basta a comprovare il diritto al rilascio rivendicato dalla Licari.

 

Alla luce di quanto sopra, la signora OMISISS rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a codesto Tribunale:

  • rigettare l’opposizione spiegata dalla societa’ OMISISS s.p.a.;
  • condannare la societa’ OMISISS s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. a rilasciare in favore di OMISISS la residua superficie di terreno estesa mq. 7.260,43 (sito in OMISISS e gia’ distinto in catasto alla partita OMISISS  foglio OMISISS  particella OMISISS  e per effetto della successiva voltura catastale e del successivo frazionamento  in catasto partita OMISISSfoglio OMISISS  particelle OMISISS) (s.e.o.) libera e sgombra da persone e da cose;
  • vittoria di spese.

 

In via istruttoria: deposita i documenti come numerati.

OMISISS

A.N.P.T.ES.
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