Un terreno agricolo ubicato in prossimità di un centro abitato può avere un valore significativamente superiore rispetto al Valore Agricolo Medio (VAM), proprio grazie alla sua posizione strategica. La giurisprudenza e la normativa più recente impongono di tener conto del valore reale di mercato, anche quando l’area non è formalmente edificabile.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 ha dichiarato incostituzionale l’uso del VAM come unico criterio per l’indennità su terreni agricoli, sancendo la necessità di valorizzare il valore venale effettivo, comprensivo delle caratteristiche specifiche del fondo :contentReference[oaicite:1]{index=1}.
Anche per aree agricole non edificabili, ma vicine a zone urbanizzate, la distinzione tra edificabilità legislativa e valutazione economica viene meno: se il mercato attribuisce valore alla loro prossimità ai centri urbani o ad infrastrutture, l’indennità può essere basata sul valore reale e personale del terreno :contentReference[oaicite:2]{index=2}.
Alcune corti hanno rigettato l’applicazione esclusiva del valore medio, adottando un metodo stimativo sintetico-comparativo. Ad esempio, un terreno giudicato “non edificabile” ma ubicato in zona urbanisticamente favorevole ha ottenuto un riconoscimento indennitario equitativamente aumentato rispetto al solo valore edificabile :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
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