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OMISSIS
SPETT. OMISSIS
Oggetto:
OMISSIS
OSSERVANO ED ESPONGONO
quanto segue.
I nominativi istanti erano comproprietari (ognuno in ragione della misura della meta’ e tutti e due congiuntamente per l’intero) dei fondi siti nel Comune di OMISSIS distinti in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS (s.e.o.).
Con decreto prot. n. OMISSIS del 8.11.2007, codesto Ministero OMISSIS approvava il progetto dei lavori di costruzione della nuova sede della Questura e Polizia Stradale del OMISSIS.
Con osservazioni del 5.12.2007, gli attori richiamavano l’attenzione dell’amministrazione espropriante sulla necessita’ che l’indennita’ di esproprio fosse legittimamente determinata nella misura del valore di mercato dei beni espropriati, nel rispetto sia dei principi stabiliti dall’art. 1 Protocollo 1 Addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali, sia dei principi stabiliti dalla sentenza n. 348 del 24.10.2007 della Corte Costituzionale.
Con decreto n. OMISSIS del 27.3.2008, il Ministero OMISSIS stabiliva di accogliere le osservazioni presentate dagli opponenti e determinava il valore di mercato dei terreni espropriati nella misura unitaria di 132,34 euro /mq..
Con nota raccomandata a.r. prot. n. OMISSIS del 2.4.2008, il Provveditorato OMISSIS comunicava agli opponenti l’indennita’ provvisoria di espropriazione calcolata sulla base del citato valore unitario 132,34 euro /mq..
Con decreto n. OMISSIS del 6.6.2008 trasmesso agli istanti con nota prot. n. 2751 del 25.6.2008 (doc. n. 1), codesto Ministero OMISSIS, espropriava i terreni di cui trattasi.
Codesto Ministero OMISSIS :
Cio’ premesso, gli scriventi intendono richiedere con il presente atto il nulla osta ed il decreto di per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio di cui sopra, fermo restando ovviamente il gia’ esercitato diritto a spiegare in sede giurisdizionale la opposizione alla stima ed a rivendicare la maggiore indennita’ di esproprio che fosse riconosciuta dal giudice competente.
Il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria di esproprio offerta dall’amministrazione espropriante trova giustificazione e titolo prioritariamente nella stessa legge posto che l’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 dispone espressamente che “qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Si deve aggiungere per completezza di indagine che il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria e’ altresi’ riconosciuto ormai da tempo (e dunque anche sotto la vigenza del quadro normativo antecedente l’entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001) dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la nota sentenza n. 541 del 21.1.1991 emessa a Sezioni Unite, ha tra l’altro cosi’ testualmente stabilito:
“NELLA IPOTESI DI ESPROPRIAZIONE – QUALE QUELLA IN ESAME – REGOLATA DALLA LEGGE N. 865 DEL 1971, LO SVINCOLO, A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 55 DELLA LEGGE DEL 1865, È SUBORDINATO AL SOLO NULLA OSTA DELL’AUTORITÀ REGIONALE, CON LA CONSEGUENZA CHE ILLEGITTIMAMENTE ESSO È NEGATO PER LA CONSIDERAZIONE CHE L’ESPROPRIATO HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALLA STIMA (V. IN TAL SENSO, CONS. STATO, SEZ. I, 10 GIUGNO 1977 N. 360). ESSENDO DISANCORATO DALLA DEFINITIVITÀ DELLA INDENNITÀ, LO SVINCOLO PUÒ, QUINDI, ESSERE DISPOSTO INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSIZIONE, O MENO, DELLA OPPOSIZIONE E, NEL CASO INVERSO, PUÒ ESSERE CHIESTO SENZA PRECLUDERE L’OPPOSIZIONE CHE SIA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA”.
Si aggiunga che con il parere del 10.6.1977 n. 360 (richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 549/1991), il Consiglio di Stato Sezione I ha tra l’altro precisato che sarebbe illegittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione espropriante al rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio fondato sulla considerazione che l’espropriato abbia proposto opposizione alla stima.
Si aggiunga per completezza di indagine che la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce motivo di risarcimento danni per l’espropriato ogni comportamento dell’amministrazione espropriante che si concretizzi nell’impedimento dello svincolo tempestivo dell’indennita’ e nel ritardo del versamento dell’indennita’ definitiva, impedendone e ritardandone il relativo pagamento.
In particolare, “…la tardiva riscossione dell’indennità derivante dalla mancata osservanza dei termini che scandiscono lo svolgimento della procedura espropriativa sarebbe sufficiente a ravvisare la negligenza dell’espropriante e il conseguente obbligo di risarcire i danni che da essa sono derivati” (Cass. n. 11523 del 17.5.2007).
Certamente significativo e’ altresi’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui il cittadino espropriato ha diritto anche al maggior danno (da svalutazione monetaria) nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante rifiuti il rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento degli importi liquidati a titolo provvisorio e di conguaglio a seguito della determinazione dell’indennità definitiva, che essa amministrazione abbia gia’ depositato alla Cassa DD.PP. (Cass. n. 12457 del 6.5.2008).
Dalla relazione di stima redatta dall’Agenzia del OMISSIS, si evince (vedi pag. 8):
Sulla scorta di quanto sopra, si deve ritenere che il terreno espropriato ricade in “zona F” la quale, secondo l’art. 4 d.m. 2.4.1968 n. 1444, in materia di cosiddetta zonizzazione del territorio comunale, prevede testualmente che alle zone F siano destinati “gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale…”.
Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, si rende necessario prendere le mosse preliminarmente dall’esame dell’art. 11 della legge n. 413/1991 per poterne successivamente individuare l’esatto contenuto ed ambito.
Come e’ noto, il citato art. 11/5 della legge n. 413/1991, modificando il testo dell’art. 81/1 del testo unico sulle imposte dirette di cui al d.p.r. n. 916/1987, ha introdotto l’imposta del 20 % sulle somme ivi indicate ed in particolare sulle “ plusvalenze conseguenti alla percezione,…, di indennita’ di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche’ di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968…”.
L’art. 35 d.p.r. n. 327/2001, riproducendo sostanzialmente la stessa disposizione contenuta nell’art. 11/5 della legge n. 413/1991, prevede testualmente:
Emerge dunque evidente che l’art. 35 del sopraggiunto d.p.r. n. 327/2001 t.u. sulle espropriazioni non ha apportato alcuna modifica al regime ed al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di indennita’ di esproprio.
Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 413/1991, alle quattro zone omogenee inizialmente indicate era stata aggiunta anche la zona F che era stata inserita nell’ambito della previsione normativa dall’art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 febbraio 1992 n. 174, del decreto legge 27 aprile 1992 n. 269 e del decreto legge 25 giugno 1992 n. 319, tutti rimasti non convertiti. Infine, si segnala che l’art. 2 della legge 24 marzo 1993 n. 75 ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti e, pertanto, la zona omogenea F e’ rimasta definitivamente esclusa dalla fattispecie impositiva prevista dall’art. 11 della legge n. 413/1991.
Si deve dunque concludere, senza possibilita’ di errore, che restano escluse dalla imposizione del 20 % le somme dovute a seguito di acquisizione coattiva relativamente a terreni occupati per la costruzione di opere pubbliche appartenenti alle zone F del territorio comunale come definite dal citato d.m. 2.4.1968 n. 1444.
Atteso che – per quanto risulta dimostrato in precedenza – la somma spettante per la causale di cui trattasi scaturisce da un esproprio di terreni destinati alla costruzione di un’opera pubblica e di attrezzature di interesse generale comprese nella zona F, essa non deve scontare l’imposta del 20 % introdotta dall’art. 11 della legge n. 413/1991.
Per completezza di indagine, e’ appena il caso di precisare che, fin dalle prime applicazioni dell’art. 11 della legge n. 413/1991, lo stesso ministero delle finanze ha piu’ volte e costantemente chiarito e ribadito l’esclusione dalla tassazione del 20 % delle somme dovute a seguito della espropriazione di terreni destinati ad ospitare opre pubbliche ed infrastrutture ricadenti nella zona F.
Con la r.m. n. 5865/1994, il ministero delle finanze ha testualmente stabilito che “per quanto riguarda le fattispecie da assoggettare a tassazione, codesta Cassa Depositi e Prestiti ha chiesto di conoscere se le indennita’ relative a terreni ricadenti nella zona omogenea F siano da assoggettare a ritenuta, cio’ in quanto la lettera F era stata inserita, dall’art. 3 comma 1 lettera a) dei decreti legge 28 febbraio 1992 n. 174, 27 aprile 1992 n. 269 e 25 giugno 1992 n. 319, tutti non convertiti. Al riguardo, si precisa che l’art. 2 della legge 24 marzo 1993 n. 75, ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti e, pertanto, si deve ritenere legittima l’effettuazione della ritenuta avvenuta nel periodo di vigenza di detti decreti. Anche in merito a questo punto l’Avvocatura generale, con il parere sopra indicato, ha confermato l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria” [e per l’effetto restano escluse dalla tassazione tutte le somme da versare (ivi compresa quella spettante ai deducenti al di fuori di periodo di vigenza dei citati decreti legge);
Particolarmente significativa e decisiva si rivela l’indicata r.m. n. 111/1996 atteso che con essa il ministero delle finanze ha fornito al comune espropriante le necessarie indicazioni in relazione ad una fattispecie del tutto identica a quella oggetto del presente atto (caratterizzata in particolare dall’esproprio di terreni che benche’ ricadenti nella zona omogenea F – e dunque espropriati per la realizzazione di opera pubblica ed attrezzatura di interesse generale – sono stati dal giudice ritenuti e valutati quali terreni edificabili).
Con l’indicata r.m. n. 111/1996, il ministero delle finanze ha cosi’ testualmente stabilito:
“Con la nota… il comune di… ha fatto presente di essere stato condannato dalla Corte d’appello di Catania al pagamento alla ditta M. delle indennita’ di esproprio, occupazione, rivalutazione, risarcimento danni ed interessi per un’area destinata a parco comunale ed ha chiesto di conoscere se le somme da corrispondere siano da assoggettare o meno alla ritenuta prevista dalla norma indicata in oggetto.
In particolare, il comune di… ha precisato che l’area espropriata e’ stata classificata, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, all’interno di una zona omogenea di tipo F, come risulta peraltro dalla relazione tecnica acquisita dall’ufficio tecnico comunale in data 28 dicembre 1995. Nella sentenza definitiva, invece, il giudice ha tenuto conto dei criteri di determinazione proposti dal consulente tecnico d’ufficio e, quindi della sua potenzialita’ edificatoria, equiparando sostanzialmente l’area espropriata, all’atto della valutazione, alle aree A e B. In forza di questa pronuncia, sulle somme da corrispondere alla predetta ditta M. si renderebbe applicabile la ritenuta d’imposta del 20% di cui alla norma in oggetto.
In relazione a quanto precede, il comune di… ha espresso l’opinione che, poiche’ l’art. 11 commi 5 e seguenti della legge n. 413/1991 prevede l’assoggettamento a tassazione soltanto delle indennita’ di esproprio e delle altre somme riferibili ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane situate all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 – come tali definite dagli strumenti urbanistici – ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, nel caso di specie le somme da corrispondere non dovrebbero essere assoggettate a ritenuta.
Al riguardo e’ opportuno chiarire che la norma non fa alcun riferimento alla suscettibilita’ edificatoria del terreno, bensi’ alla collocazione dello stesso all’interno delle zone omogenee espressamente richiamate (zone omogenee di tipo A, B, C, D).
E’ pur vero che la stesura originaria della norma in esame richiedeva, ai fini dell’assoggettabilita’ a tassazione dell’indennita’ di esproprio, il requisito della suscettibilita’ edificatoria dei terreni; tuttavia il testo, definitivamente approvato ha fatto esclusivo riferimento alle richiamate zone omogenee e, pertanto, solo ad esse si deve avere riguardo.
Ai fini dell’imponibilita’, quindi, e’ necessario verificare se il terreno rientri in una delle zone omogenee richiamate dalla norma e non, invece, se esso sia suscettibile di edificabilita’.
In proposito si osserva che, sebbene nella maggior parte dei casi i due concetti coincidano, puo’ verificarsi eccezionalmente che nelle zone omogenee previste dal legislatore rientrino non soltanto terreni suscettibili di edificabilita’, ma anche quelli non edificabili. In questo caso l’indennita’ di esproprio e’ assoggettata a tassazione per il semplice fatto che il terreno rientra in una delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici.
E’ appena il caso di ricordare che, mentre il certificato di destinazione urbanistica certifica se una certa area è edificabile ed in quale misura, il d.m. 2 aprile 1968 definisce le zone omogenee, cioe’ reca la descrizione topografica del territorio e per ciascuna zona fissa le quote standards, cioe’ le dotazioni minime inderogabili di spazi per infrastrutture e servizi pubblici. In pratica, un terreno – come gia’ detto – potrebbe non essere edificabile e trovarsi in una delle zone omogenee per le quali e’ prevista la tassazione e viceversa.
E’ quindi necessario che sia il comune a specificare in quale zona omogenea il terreno ricade o ricadrebbe (nei casi in cui le zone omogenee non sono state definite). Va inoltre precisato che per quanto riguarda le fattispecie da assoggettare a tassazione, LE INDENNITA’ RELATIVE AI TERRENI RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA F NON SONO DA ASSOGGETTARE A RITENUTA; cio’ in quanto la lettera F era stata inserita, dall’art. 3 comma 1 lettera a) dei decreti legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, e 25 giugno 1992, n. 319, tutti non convertiti. Al riguardo, si precisa ulteriormente che l’art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti e, pertanto, si deve ritenere legittima l’effettuazione della ritenuta avvenuta nel periodo di vigenza di detti decreti. In tal senso si e’ espressa anche l’Avvocatura Generale, confermando l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria (c.s. n. 7854/93, partenza n. 043408, 12 aprile 1994)…
Va, infine, precisato che il criterio di valutazione assunto dal giudice per determinare l’indennita’ di esproprio non puo’ essere di alcun ausilio per individuare le fattispecie da assoggettare a tassazione…”.
– risoluzione ministeriale n. 30/E-III-5-1914 del 18.2.1997 (doc. n. 10)Con l’indicata r.m. n. 30/1997, il ministero delle finanze ha ribadito l’orientamento e le prescrizione gia’ impartite con i pronunciamenti precedenti, stabilendo testualmente quanto segue. “Con istanza… il comune di G. ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 11 commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 1991 n. 413, concernenti la tassazione delle indennita’ di esproprio. In proposito e’ stato fatto presente che l’amministrazione comunale, nella procedura espropriativa delle aree ricadenti nel piano insediamenti produttivi (P.I.P.), ha offerto alle ditte interessate le indennita’ determinate ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in quanto dette aree al momento dell’imposizione del vincolo (approvazione P.R.G.) avevano destinazione agricola… Al riguardo si ricorda – come gia’ precisato in precedenti occasioni – che i criteri in base ai quali viene determinata l’indennita’ di esproprio sono del tutto irrilevanti ai fini dell’assoggettamento o meno a tassazione delle somme in questione e, pertanto, la citata legge n. 359/1992 non puo’ in alcun modo essere posta in relazione con le disposizioni della legge n. 413/1991, che disciplinano la soggetta materia. Queste ultime, infatti, dettano il regime fiscale applicabile alle predette indennita’ di esproprio, mentre la citata legge n. 359/1992 disciplina soltanto i criteri di determinazione delle indennita’ stesse e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, al sistema di tassazione, sistema, peraltro, gia’ in vigore al momento dell’approvazione della richiamata legge n. 359/1992. Per quanto riguarda piu’ specificatamente il quesito posto, nel ricordare che il regime fiscale delle suddette indennita’ di esproprio e’ stato anche illustrato nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, per le persone fisiche, nel modello 740/M) ed e’ stato ribadito con numerose risoluzioni e, da ultimo, con risoluzione n. 111/E dell’11 luglio 1996, si ritiene utile ribadire quanto segue… Le indennita’ e le altre somme sopra specificate sono assoggettate a tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche ovvero di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni. Pertanto, ove l’esproprio venga disposto per destinare l’area ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge sopra citata, la relativa indennita’ di esproprio dev’essere sempre assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell’area in questione nelle diverse zone omogenee in cui e’ ripartito il territorio. Le zone omogenee, infatti, vengono prese in considerazione, ai fini della tassazione delle indennita’ di esproprio, solo quando si riferiscono a procedimenti espropriativi relativi ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane. Va, inoltre, ribadito che il riferimento alle zone omogenee contenuto nella disposizione in questione deve ritenersi tassativo, nel senso che la norma dispone l’assoggettamento a tassazione delle indennita’ di esproprio (nelle ipotesi sopra specificate) con riferimento alla collocazione dell’area nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, senza discriminare i terreni tra quelli agricoli e quelli suscettibili di un uso diverso rispetto a quello agricolo… Sulla base delle premesse considerazioni, si precisa, dunque, che nel caso di specie le somme non debbono essere assoggettate a tassazione se al momento dell’inizio della procedura di esproprio le aree espropriate ricadevano in una delle zone omogenee non comprese tra quelle elencate nell’art. 11 comma 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413”.
Con l’indicata c.m. n. 194/1998, il ministero delle finanze, dopo aver espressamente richiamato e ribadito le precedenti r.m. n. 111/E del 11.7.1996 e r.m. n. 30/E del 18.2.1997, ha ulteriormente confermato che “…con riferimento alle fattispecie da assoggettare a tassazione, si precisa che le indennita’ relative ai terreni ricadenti nella zona omogenea F sono escluse dalla tassazione in quanto l’inclusione della medesima tra quelle nelle quali la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture urbane da’ luogo alla tassazione delle relative indennita’ e’ stata effettuata dall’articolo 3 comma 1 lettera a) dei decreti legge 28 febbraio 1992 n. 174, 27 aprile 1992 n. 269 e 25 giugno 1992 n. 319, tutti non convertiti…”.
– r.m. n. 7/35 del 21 luglio 1993 (doc. n. 12)Appartiene allo stesso indirizzo anche l’iniziale indicata r.m. n. 7/1993 con la quale il ministero delle finanze ha stabilito quanto segue. “L’Ing. G.F. ha chiesto di conoscere se alla ritenuta del 20% … recentemente istituita, debbano essere assoggettate le indennita’ di esproprio relative sia a terreni che a fabbricati, ivi comprese le pertinenze, ricadenti all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, F, di cui al D.M. 2 aprile 1968 o se, invece, solo le indennita’ relative ai terreni siti nelle predette zone omogenee siano da ritenere assoggettabili a tassazione…In forza delle citate disposizioni le indennita’ e le altre somme sono sottoposte a tassazione se corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D (infatti l’allargamento alla lettera F era contenuto nel d.l. 28 febbraio 1992, n. 174, non convertito nei termini e la disposizione non e’ stata riprodotta nei decreti di reiterazione) di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni.”
– risoluzione ministeriale n. III-5-561 del 15 ottobre 1993 (doc. n. 13)Infine, conformi sono le prescrizioni impartite con la r.m. n. 5/1993. “Codesto ministero ha chiesto di specificare se le indennita’ riferite all’acquisizione, mediante esproprio, di edifici urbani siano o meno soggette alla ritenuta di cui all’art. 11 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Al riguardo, va precisato che con l’art. 11 commi 5 e seguenti della legge citata, è stata disposta la tassazione delle indennità di esproprio e delle somme percepite a seguito di cessioni volontarie o ad altro titolo nel corso di procedimenti espropriativi, nonche’ delle somme comunque dovute per effetto di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione, relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane ricadenti all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al d.m. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni, percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali…In forza delle citate disposizioni, le indennita’ e le altre somme sono assoggettate a tassazione solo se corrisposte relativamente a terreni come sopra qualificati”. $ $ $ $ $
In forza dei documenti allegati ed alla luce dei motivi prospettati, gli scriventi
C H I E D O N O
a codesto Ministero OMISSIS:
Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, gli scriventi chiedono di essere preventivamente informato in ordine alle decisioni che saranno assunte.
In allegato: i documenti come numerati.
Con osservanza
OMISSIS