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Indennità di esproprio in zona F: come ottenere il pagamento senza ritenuta IRPEF

Regime fiscale dell’indennità di esproprio: normativa e esclusioni per la Zona F

Procedura per richiedere decreto di svincolo e pagamento dell’indennità provvisoria

Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE

OMISSIS

 

SPETT. OMISSIS

 

 

 

Oggetto:

  • Richiesta nulla osta e decreto svincolo e pagamento indennita’ provvisoria esproprio;
  • OMISSIS
  • Decreto di esproprio n. decreto n. OMISSIS del 6.6.2008;
  • Fondi espropriati siti nel Comune di OMISSIS distinti in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS (s.e.o.);
  • Regime fiscale delle indennita’ di esproprio: esclusione dell’applicazione della ritenuta irpef del 20 %.

 

 

 

 

OMISSIS

OSSERVANO ED ESPONGONO

quanto segue.

 

  • ESPROPRIO E DEPOSITO DELLA INDENNITA’ PROVVISORIA

I nominativi istanti erano comproprietari (ognuno in ragione della misura della meta’ e tutti e due congiuntamente per l’intero) dei fondi siti nel Comune di OMISSIS  distinti in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS  (s.e.o.).

 

Con decreto prot. n. OMISSIS del 8.11.2007, codesto Ministero OMISSIS approvava il progetto dei lavori di costruzione della nuova sede della Questura e Polizia Stradale del OMISSIS.

 

Con osservazioni del 5.12.2007, gli attori richiamavano l’attenzione dell’amministrazione espropriante sulla necessita’ che l’indennita’ di esproprio fosse legittimamente determinata nella misura del valore di mercato dei beni espropriati, nel rispetto sia dei principi stabiliti dall’art. 1 Protocollo 1 Addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali,  sia dei principi stabiliti dalla sentenza n. 348 del 24.10.2007 della Corte Costituzionale.

 

Con decreto n. OMISSIS del 27.3.2008, il Ministero OMISSIS  stabiliva di accogliere le osservazioni presentate dagli opponenti e determinava il valore di mercato dei terreni espropriati nella misura unitaria di 132,34 euro /mq..

 

Con nota raccomandata a.r. prot. n. OMISSIS del 2.4.2008, il Provveditorato OMISSIS comunicava agli opponenti l’indennita’ provvisoria di espropriazione calcolata sulla base del citato valore unitario 132,34 euro /mq..

 

Con decreto n. OMISSIS del 6.6.2008 trasmesso agli istanti con nota prot. n. 2751 del 25.6.2008 (doc. n. 1), codesto Ministero OMISSIS,  espropriava i terreni di cui trattasi.

 

Codesto Ministero OMISSIS :

 

  1. in relazione ai diritti dominicali di OMISSIS:

 

  • con raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 (doc. n. 2) informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 169.262,86 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 2558 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • con raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 (doc. n. 3) informava di aver ordinato con D.P. n. 2233 del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 1.191,06 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 18 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • con raccomandata prot. n. OMISSISdel5.2008 (doc. n. 4) informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. dell’importo di euro 926,38 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS  mq. 14 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½).

 

  1. in relazione ai diritti dominicali di OMISSIS :

 

  • con raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 (doc. n. 5) informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 169.262,86 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 2558 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • con raccomandata prot. n. OMISSISdel5.2008 (doc. n. 6) informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. dell’importo di euro 1.191,06 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 18 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • con raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 (doc. n. 7) informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 926,38 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSISmq. 14 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½).

 

  • QUANTO AL DIRITTO ALLA INDENNITA’ PROVVISORIA

Cio’ premesso, gli scriventi intendono richiedere con il presente atto il nulla osta ed il decreto di per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio di cui sopra, fermo restando ovviamente il gia’ esercitato diritto  a spiegare in sede giurisdizionale la opposizione alla stima ed a rivendicare la maggiore indennita’ di esproprio che fosse riconosciuta dal giudice competente.

Il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria di esproprio offerta dall’amministrazione espropriante trova giustificazione e titolo prioritariamente nella stessa legge posto che l’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 dispone espressamente che “qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.

Si deve aggiungere per completezza di indagine che  il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria e’ altresi’ riconosciuto ormai da tempo (e dunque anche sotto la vigenza del quadro normativo antecedente l’entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001) dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la nota sentenza n. 541 del 21.1.1991 emessa a Sezioni Unite,  ha tra l’altro cosi’ testualmente stabilito:

“NELLA IPOTESI DI ESPROPRIAZIONE – QUALE QUELLA IN ESAME – REGOLATA DALLA LEGGE N. 865 DEL 1971, LO SVINCOLO, A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 55 DELLA LEGGE DEL 1865, È SUBORDINATO AL SOLO NULLA OSTA DELL’AUTORITÀ REGIONALE, CON LA CONSEGUENZA CHE ILLEGITTIMAMENTE ESSO È NEGATO PER LA CONSIDERAZIONE CHE L’ESPROPRIATO HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALLA STIMA (V. IN TAL SENSO, CONS. STATO, SEZ. I, 10 GIUGNO 1977 N. 360). ESSENDO DISANCORATO DALLA DEFINITIVITÀ DELLA INDENNITÀ, LO SVINCOLO PUÒ, QUINDI, ESSERE DISPOSTO INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSIZIONE, O MENO, DELLA OPPOSIZIONE E, NEL CASO INVERSO, PUÒ ESSERE CHIESTO SENZA PRECLUDERE L’OPPOSIZIONE CHE SIA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA”.

Si aggiunga che con il parere del 10.6.1977 n. 360 (richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 549/1991), il Consiglio di Stato Sezione I ha tra l’altro precisato che sarebbe illegittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione espropriante al rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio fondato sulla considerazione che l’espropriato abbia proposto opposizione alla stima.

Si aggiunga per completezza di indagine che la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce motivo di risarcimento danni per l’espropriato ogni comportamento dell’amministrazione espropriante che si concretizzi nell’impedimento dello svincolo tempestivo dell’indennita’ e nel ritardo del versamento dell’indennita’ definitiva, impedendone e ritardandone il relativo pagamento.

In particolare, “…la tardiva riscossione dell’indennità derivante dalla mancata osservanza dei termini che scandiscono lo svolgimento della procedura espropriativa sarebbe sufficiente a ravvisare la negligenza dell’espropriante e il conseguente obbligo di risarcire i danni che da essa sono derivati” (Cass. n. 11523 del 17.5.2007).

Certamente significativo e’ altresi’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui il cittadino espropriato ha diritto anche al maggior danno (da svalutazione monetaria) nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante rifiuti il rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento degli  importi liquidati a titolo provvisorio e di conguaglio a seguito della determinazione dell’indennità definitiva, che essa amministrazione abbia gia’ depositato alla Cassa DD.PP. (Cass. n. 12457 del 6.5.2008).

 

  • QUANTO AL REGIME FISCALE DELLA INDENNITA’ ESPROPRIO
  • ESCLUSIONE RITENUTA IREPF DEL 20 % (ART. 35 D.P.R. N. 327/2001)

 

Dalla relazione di stima redatta dall’Agenzia del OMISSIS,  si evince (vedi pag. 8):

  • che con deliberazione del c.c. n. OMISSIS del 26.1.2005, il Comune di OMISSIS ha adottato una variante al p.r.g. intercomunale vigente riguardante la riclassificazione dell’area in “usi pubblici – aree per attrezzature di interesse generale non normate – istituzione di pubblica sicurezza”;
  • che con deliberazione del c.c. n. OMISSIS del 26.1.2005, lo stesso comune di OMISSIS  ha adottato una variante “in itinere” al p.r.g. comunale adottato con deliberazione del c.c. n. OMISSIS  del 16.7.2003 riguardante la riclassificazione dell’area in “aree per attrezzature pubbliche extra standard – aree per le sedi istituzionali dello Stato”.

 

Sulla scorta di quanto sopra, si deve ritenere che il terreno espropriato ricade in “zona F”  la quale, secondo l’art. 4 d.m. 2.4.1968 n. 1444, in materia di cosiddetta zonizzazione del territorio comunale,  prevede testualmente che alle zone F siano destinati “gli spazi per le attrezzature pubbliche di  interesse generale…”.

 

 

  • ESAME DELL’ART. 11 LEGGE N. 413/1991

Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, si rende necessario prendere le mosse preliminarmente dall’esame dell’art. 11 della legge n. 413/1991 per poterne successivamente individuare l’esatto contenuto ed ambito.

Come e’ noto, il citato art. 11/5 della legge n. 413/1991, modificando il testo dell’art. 81/1 del testo unico sulle imposte dirette di cui al d.p.r. n. 916/1987, ha introdotto l’imposta del 20 % sulle somme ivi indicate ed in particolare sulle “ plusvalenze conseguenti alla percezione,…, di  indennita’  di  esproprio  o  di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di  procedimenti espropriativi nonche’ di somme comunque dovute per effetto  di  acquisizione coattiva  conseguente  ad  occupazioni  di  urgenza  divenute   illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche  o  ad  infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del 16 aprile 1968…”.

 

  • ESAME DELL’ART. 35 D.P.R. N. 327/2001

L’art. 35 d.p.r. n. 327/2001, riproducendo sostanzialmente la stessa disposizione contenuta nell’art. 11/5 della legge n. 413/1991, prevede testualmente:

  • “ si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.p.r. 22.12.1986 n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici” (primo comma);
  • “il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto” (secondo comma).

Emerge dunque evidente che l’art. 35 del sopraggiunto d.p.r. n. 327/2001 t.u. sulle espropriazioni non ha apportato alcuna modifica al regime ed al trattamento fiscale  delle somme spettanti a titolo di indennita’ di esproprio.

 

  • ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE DI INDENNITA’ RELATIVE A ZONA F

Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 413/1991, alle quattro zone omogenee inizialmente indicate era stata aggiunta anche la zona F che era stata inserita nell’ambito della previsione  normativa dall’art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 febbraio 1992 n. 174, del decreto legge 27 aprile  1992 n. 269 e del decreto legge 25 giugno 1992 n. 319, tutti rimasti non convertiti.   Infine, si segnala che l’art. 2 della legge 24 marzo 1993 n. 75 ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti  e,  pertanto,  la zona omogenea F e’ rimasta definitivamente esclusa dalla fattispecie impositiva prevista dall’art. 11 della legge n. 413/1991.

Si deve dunque concludere, senza possibilita’ di errore, che restano escluse dalla imposizione del 20 % le somme dovute a seguito di acquisizione coattiva relativamente a terreni occupati per la costruzione di opere pubbliche appartenenti alle zone F del territorio comunale come definite dal citato d.m. 2.4.1968 n. 1444.

Atteso che – per quanto risulta dimostrato in precedenza – la somma spettante per la causale di cui trattasi scaturisce da un esproprio di terreni destinati alla costruzione di un’opera pubblica e di attrezzature di interesse generale comprese nella zona F, essa non deve scontare l’imposta del 20 % introdotta dall’art. 11 della legge n. 413/1991.

 

  • LA POSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Per completezza di indagine, e’ appena il caso di precisare che, fin dalle prime applicazioni dell’art. 11 della legge n. 413/1991, lo stesso ministero delle finanze ha piu’ volte e costantemente chiarito e ribadito l’esclusione dalla tassazione del 20 % delle somme dovute a seguito della espropriazione di terreni destinati ad ospitare opre pubbliche ed infrastrutture ricadenti nella zona F.

 

  • risoluzione ministeriale n. 5865 del 14.12.1994 (doc. n. 8)

Con la r.m. n. 5865/1994, il ministero delle finanze ha testualmente stabilito che “per quanto riguarda le fattispecie da assoggettare  a  tassazione, codesta Cassa Depositi e Prestiti ha chiesto di conoscere se  le  indennita’ relative a terreni ricadenti nella zona omogenea F siano da assoggettare  a ritenuta, cio’ in quanto la lettera F era stata inserita, dall’art. 3 comma 1 lettera a) dei decreti legge 28 febbraio 1992 n. 174, 27 aprile  1992 n. 269 e 25 giugno 1992 n. 319, tutti non convertiti.   Al riguardo, si precisa che l’art. 2 della legge 24 marzo 1993 n. 75,  ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti  e,  pertanto,  si  deve ritenere legittima l’effettuazione della ritenuta avvenuta nel  periodo  di vigenza di detti decreti. Anche  in  merito  a  questo  punto  l’Avvocatura generale, con il parere sopra  indicato,  ha  confermato  l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria” [e per l’effetto restano escluse dalla tassazione tutte le somme da versare (ivi compresa quella spettante ai deducenti  al di fuori di periodo di vigenza dei citati decreti legge);

 

  • risoluzione n. 111/E-III-5-812 del 11.7.1996 (doc. n. 9)

Particolarmente significativa e decisiva si rivela l’indicata r.m. n. 111/1996 atteso che con essa il ministero delle finanze ha fornito al comune espropriante le necessarie indicazioni in relazione ad una fattispecie del tutto identica a quella oggetto del presente atto (caratterizzata in particolare dall’esproprio di terreni che benche’ ricadenti nella zona omogenea F – e dunque espropriati per la realizzazione di opera pubblica ed attrezzatura di interesse generale – sono stati dal giudice ritenuti e valutati quali terreni edificabili).

 

Con l’indicata r.m. n. 111/1996, il ministero delle finanze ha cosi’ testualmente stabilito:

“Con la nota… il comune di… ha  fatto  presente  di  essere  stato condannato dalla Corte d’appello di Catania al pagamento  alla  ditta  M. delle indennita’  di  esproprio,  occupazione,  rivalutazione,  risarcimento danni ed interessi per un’area destinata a parco comunale ed ha chiesto  di conoscere se le somme da corrispondere siano da assoggettare  o  meno  alla ritenuta prevista dalla norma indicata in oggetto.

In particolare, il comune di… ha precisato che  l’area  espropriata  e’ stata  classificata,  sulla  base  degli  strumenti  urbanistici   vigenti, all’interno di una zona omogenea di tipo F,  come  risulta  peraltro  dalla relazione tecnica  acquisita  dall’ufficio  tecnico  comunale  in  data  28 dicembre 1995. Nella sentenza definitiva,  invece,  il  giudice  ha  tenuto conto  dei  criteri  di  determinazione  proposti  dal  consulente  tecnico d’ufficio  e,  quindi  della  sua  potenzialita’  edificatoria,  equiparando sostanzialmente l’area espropriata, all’atto della valutazione, alle aree A e B. In forza di  questa  pronuncia,  sulle  somme  da  corrispondere  alla predetta ditta M. si renderebbe applicabile la ritenuta d’imposta  del  20% di cui alla norma in oggetto.

In relazione a quanto precede, il comune di… ha espresso  l’opinione che, poiche’ l’art. 11 commi 5 e seguenti della  legge  n.  413/1991  prevede l’assoggettamento a tassazione soltanto  delle  indennita’  di  esproprio  e delle altre somme riferibili ad aree destinate alla realizzazione di  opere pubbliche o di infrastrutture urbane situate all’interno di  zone  omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 – come tali definite dagli strumenti urbanistici –  ovvero  ad  interventi  di  edilizia  residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n.  167  e successive modificazioni, nel caso di specie le somme da corrispondere  non dovrebbero essere assoggettate a ritenuta.

Al riguardo e’ opportuno chiarire che la norma non fa alcun  riferimento alla suscettibilita’ edificatoria del terreno, bensi’ alla collocazione dello stesso all’interno  delle  zone  omogenee  espressamente  richiamate  (zone omogenee di tipo A, B, C, D).

E’ pur vero che la stesura originaria della norma in  esame  richiedeva, ai fini dell’assoggettabilita’ a tassazione dell’indennita’ di esproprio,  il requisito della suscettibilita’ edificatoria dei terreni; tuttavia il testo, definitivamente approvato ha fatto esclusivo  riferimento  alle  richiamate zone omogenee e, pertanto, solo ad esse si deve avere riguardo.

Ai fini  dell’imponibilita’,  quindi,  e’  necessario  verificare  se  il terreno rientri in una delle zone omogenee richiamate dalla  norma  e  non, invece, se esso sia suscettibile di edificabilita’.

In proposito si osserva che, sebbene nella maggior parte dei casi i due concetti  coincidano,  puo’  verificarsi  eccezionalmente  che  nelle   zone omogenee  previste  dal  legislatore   rientrino   non   soltanto   terreni suscettibili di edificabilita’, ma anche quelli non edificabili.  In  questo caso l’indennita’ di esproprio e’ assoggettata a tassazione per  il  semplice fatto che il terreno rientra in una delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile  1968,  definite  dagli  strumenti  urbanistici.

E’ appena il caso di ricordare che,  mentre  il  certificato  di  destinazione urbanistica certifica se una certa area è edificabile ed in  quale  misura, il d.m. 2 aprile 1968 definisce le zone omogenee, cioe’ reca la  descrizione topografica del territorio e per ciascuna zona fissa  le  quote  standards, cioe’ le dotazioni minime inderogabili di spazi per infrastrutture e servizi pubblici. In pratica, un terreno – come gia’ detto  –  potrebbe  non  essere edificabile e trovarsi in una delle zone omogenee per le quali  e’  prevista la tassazione e viceversa.

E’  quindi  necessario  che  sia  il  comune  a specificare in quale zona omogenea il terreno ricade o ricadrebbe (nei casi in cui le zone omogenee non sono state definite).     Va  inoltre  precisato  che  per  quanto  riguarda  le  fattispecie  da assoggettare a tassazione, LE INDENNITA’ RELATIVE AI TERRENI RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA F NON SONO DA ASSOGGETTARE  A  RITENUTA;  cio’  in  quanto  la lettera F era stata  inserita,  dall’art.  3  comma  1  lettera  a)   dei decreti legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, e 25 giugno 1992, n. 319, tutti non convertiti. Al riguardo, si  precisa  ulteriormente che l’art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, ha fatto salvi gli effetti  dei decreti  non  convertiti  e,   pertanto,   si   deve   ritenere   legittima l’effettuazione della ritenuta avvenuta nel periodo  di  vigenza  di  detti decreti.  In  tal  senso  si  e’ espressa  anche   l’Avvocatura   Generale, confermando l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria  (c.s.  n. 7854/93, partenza n. 043408, 12 aprile 1994)…

Va, infine, precisato  che  il  criterio  di  valutazione  assunto  dal giudice per determinare l’indennita’ di esproprio non puo’  essere  di  alcun ausilio per individuare le fattispecie da assoggettare  a  tassazione…”.

 

 

–          risoluzione ministeriale  n. 30/E-III-5-1914 del 18.2.1997 (doc. n. 10)Con l’indicata r.m. n. 30/1997, il ministero delle finanze ha ribadito l’orientamento e le prescrizione gia’ impartite con i pronunciamenti precedenti, stabilendo testualmente quanto segue.  “Con  istanza… il comune di G. ha chiesto chiarimenti  in  ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 11  commi  5  e seguenti  della legge 30 dicembre 1991  n. 413, concernenti la  tassazione delle indennita’ di esproprio. In  proposito e’ stato fatto presente che l’amministrazione comunale, nella   procedura   espropriativa  delle  aree   ricadenti   nel   piano insediamenti  produttivi (P.I.P.), ha offerto alle ditte interessate  le indennita’  determinate ai sensi del titolo II della legge  22 ottobre  1971 n.  865,  in  quanto dette aree al momento dell’imposizione del  vincolo (approvazione P.R.G.) avevano destinazione agricola…  Al  riguardo si ricorda – come gia’ precisato in precedenti occasioni –  che  i  criteri  in  base ai quali viene determinata  l’indennita’  di esproprio  sono  del  tutto irrilevanti ai fini  dell’assoggettamento  o meno a tassazione delle somme in questione e, pertanto, la citata legge  n. 359/1992  non  puo’  in  alcun  modo essere posta  in  relazione  con  le disposizioni  della  legge n.  413/1991,  che  disciplinano  la   soggetta materia. Queste  ultime, infatti, dettano il regime fiscale applicabile  alle predette  indennita’  di  esproprio, mentre  la  citata  legge  n.  359/1992 disciplina  soltanto i criteri di determinazione delle indennita’  stesse e  non  contiene  alcun riferimento, neppure implicito,  al  sistema  di tassazione,    sistema,   peraltro,   gia’   in   vigore    al    momento dell’approvazione della richiamata legge n. 359/1992. Per  quanto  riguarda  piu’ specificatamente il  quesito  posto,  nel ricordare che il regime fiscale delle suddette indennita’ di esproprio  e’ stato  anche illustrato nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi (ad  esempio,  per  le persone fisiche, nel modello 740/M)  ed  e’  stato ribadito  con  numerose  risoluzioni e, da ultimo,  con  risoluzione  n. 111/E  dell’11  luglio 1996,  si  ritiene utile ribadire quanto segue…  Le indennita’ e le altre somme sopra specificate sono assoggettate  a tassazione  a  condizione che siano state corrisposte  relativamente  ad aree   destinate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  ovvero   di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C  e  D di  cui  al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici,  e di  interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni. Pertanto,  ove  l’esproprio venga disposto per destinare  l’area  ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare  di cui  alla  legge  sopra  citata,  la  relativa  indennita’  di  esproprio dev’essere  sempre  assoggettata  a  tassazione,  non  assumendo   alcun rilievo  la  collocazione  dell’area in  questione  nelle  diverse  zone omogenee  in  cui e’ ripartito il territorio. Le zone omogenee,  infatti, vengono  prese  in  considerazione,  ai  fini  della  tassazione   delle indennita’  di  esproprio,  solo  quando si  riferiscono  a  procedimenti espropriativi  relativi  ad aree destinate alla realizzazione  di  opere pubbliche o di infrastrutture urbane. Va,   inoltre,  ribadito  che  il  riferimento  alle  zone  omogenee contenuto nella disposizione in questione deve ritenersi tassativo,  nel senso   che  la  norma  dispone  l’assoggettamento  a  tassazione  delle indennita’   di   esproprio   (nelle  ipotesi  sopra   specificate)   con riferimento alla collocazione dell’area nelle zone omogenee di  tipo  A, B,  C  e  D, senza discriminare i terreni tra quelli agricoli  e  quelli suscettibili di un uso diverso rispetto a quello agricolo… Sulla  base  delle premesse considerazioni, si precisa, dunque,  che nel  caso  di  specie  le  somme  non  debbono  essere  assoggettate   a tassazione  se  al momento dell’inizio della procedura di  esproprio  le aree espropriate ricadevano in una delle zone omogenee non comprese  tra quelle  elencate  nell’art. 11 comma 5 della legge  30 dicembre  1991   n. 413”.

 

  • circolare ministeriale n. 194/E del 24.7.1998 (doc. n. 11)

 

Con l’indicata c.m. n. 194/1998, il ministero delle finanze, dopo aver espressamente richiamato e ribadito le precedenti r.m. n. 111/E del 11.7.1996 e r.m. n. 30/E del 18.2.1997, ha ulteriormente confermato che “…con riferimento alle  fattispecie  da  assoggettare  a  tassazione,  si precisa che le indennita’ relative ai terreni ricadenti nella zona  omogenea F sono escluse dalla tassazione in quanto l’inclusione della  medesima  tra quelle nelle quali la realizzazione di opere pubbliche e di  infrastrutture urbane da’ luogo alla tassazione delle relative indennita’ e’ stata effettuata dall’articolo 3 comma 1 lettera a)  dei decreti legge 28  febbraio  1992 n. 174, 27 aprile 1992 n.  269  e  25  giugno  1992  n.  319,  tutti  non convertiti…”.

 

–          r.m. n. 7/35 del 21 luglio 1993 (doc. n. 12)Appartiene allo stesso indirizzo anche l’iniziale indicata r.m. n. 7/1993 con la quale il ministero delle finanze ha stabilito quanto segue. “L’Ing. G.F. ha chiesto di  conoscere  se  alla  ritenuta  del  20% … recentemente  istituita,  debbano  essere  assoggettate  le  indennita’   di esproprio relative  sia  a  terreni  che  a  fabbricati,  ivi  comprese  le pertinenze, ricadenti all’interno delle zone omogenee di tipo A, B,  C,  D, F, di cui al D.M. 2 aprile 1968 o se, invece, solo le indennita’ relative ai terreni siti nelle predette zone omogenee siano da ritenere  assoggettabili a tassazione…In forza delle citate disposizioni le indennita’ e le altre  somme  sono sottoposte a tassazione se corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno  di zone omogenee di tipo A, B, C e D (infatti l’allargamento  alla  lettera  F era contenuto nel d.l. 28 febbraio 1992, n. 174, non convertito nei termini e la disposizione non e’ stata riprodotta nei decreti  di  reiterazione)  di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero  ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni.”

 

–          risoluzione ministeriale n. III-5-561 del 15 ottobre 1993 (doc. n. 13)Infine, conformi sono le prescrizioni impartite con la r.m. n. 5/1993. “Codesto ministero ha chiesto di specificare se  le  indennita’  riferite all’acquisizione, mediante  esproprio,  di  edifici  urbani  siano  o  meno soggette alla ritenuta di cui all’art. 11 comma 7 della  legge 30  dicembre 1991 n. 413. Al riguardo, va precisato che con l’art. 11  commi 5 e seguenti   della legge citata, è stata disposta la tassazione delle indennità di esproprio e delle somme percepite a seguito di cessioni volontarie o  ad  altro  titolo nel corso di procedimenti espropriativi, nonche’ delle somme comunque dovute per effetto di occupazione acquisitiva,  compresi  gli  interessi  su  tali somme e la rivalutazione, relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane ricadenti all’interno delle zone omogenee di  tipo A, B, C, D di  cui  al  d.m.  2  aprile  1968,  pubblicato  nella  gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite  dagli  strumenti  urbanistici ovvero ad interventi di  edilizia  residenziale  pubblica  ed  economica  e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni, percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali…In  forza delle citate disposizioni, le indennita’ e le altre somme sono assoggettate a tassazione solo se corrisposte relativamente a terreni come sopra qualificati”. $ $ $ $ $

 

In forza dei documenti allegati ed alla luce dei motivi prospettati, gli scriventi

C H I E D O N O

a codesto Ministero OMISSIS:

 

  1. di voler emettere il decreto ed il nulla osta ed il relativo provvedimento di svincolo e di pagamento delle indennita’ provvisorie di esproprio di cui trattasi ed in particolare quelle relative:

 

  • in relazione ai diritti dominicali di OMISSIS:

 

  • alla raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 con cui informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 169.262,86 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 2558 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • alla raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 con cui informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 1.191,06 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 18 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • alla raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 con cui informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 926,38 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 14 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½).

 

  • in relazione ai diritti dominicali di OMISSIS:

 

  • alla raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 con cui informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 169.262,86 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 2558 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • alla raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 con cui informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 169.262,86 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 2558 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  • alla raccomandata prot. n. OMISSIS del 29.5.2008 con cui informava di aver ordinato con D.P. n. OMISSIS del 27.5.2008 il deposito amministrativo presso la CassaPP. dell’importo di euro 169.262,86 a titolo di indennita’ provvisoria non accettata in relazione all’esproprio del fondo identificato al n.c.t. foglio OMISSIS mappale OMISSIS mq. 2558 (di cui l’istante e’ comproprietario nella misura di ½);

 

  1. di voler autorizzare la Cassa DD.PP. a procedere al pagamento:
  • in favore di OMISSIS ed a titolo di indennita’ provvisoria di esproprio:
  • della somma di euro 169.262,86;
  • della somma di euro 1.191,06;
  • della somma di euro 926,38;

 

  • in favore di OMISSIS ed a titolo di indennita’ provvisoria di esproprio:
  • della somma di euro 169.262,86;
  • della somma di euro 1.191,06;
  • della somma di euro 926,38;

 

  1. di volere ESPRESSAMENTE INDICARE alla Cassa DD.PP. che, per effetto di quanto sopra, le somme di cui sopra da pagare agli scriventiu scriventi NON DEVONO SCONTARE LA RITENUTA IRPEF DEL 20 % DI CUI ALL’ART. 35 D.P.R. N. 327/2001,

 

Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, gli scriventi chiedono di essere preventivamente informato in ordine alle decisioni che saranno assunte.

 

In allegato: i documenti come numerati.

 

Con osservanza

 

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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