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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE delLA OMISSIS
R I C O R S O
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
OMISSIS rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. OMISSIS procuratore antistatario giusta procura speciale rep. n….. ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale OMISSIS
C O N T R O
il Comune di OMISSIS con sede legale in OMISSIS c.f. OMISSIS
PER L’OTTEMPERANZA
della sentenza n. OMISSIS del 3.2.2017 della Corte di Appello di OMISSIS emessa a definizione del giudizio di opposizione alla stima iscritto al r.g.n. OMISSIS (doc. n. 1)
FATTO E DIRITTO
Ai fini dell’ammissibilita’ del presente giudizio, si premette che la sentenza n. OMISSIS pubblicata in data 3.2.2017 e’ passata in giudicata per decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., come risulta dalla certificazione del 29.11.2018 (doc. n. 2) con la quale la cancelleria della Corte di Appello di OMISSIS ha attestato che avverso la sentenza di cui trattasi non e’ stato proposto ricorso per cassazione, ne’ altra impugnazione.
Quanto alle somme dovute, con la indicata sentenza n. OMISSIS, la Corte di Appello di OMISSIS ha condannato il Comune di OMISSIS (cfr. dispositivo):
Ai fini del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la medesima sentenza e’ stata notificata al Comune di OMISSIS nella sua sede legale in data 27.11.2017 come risulta dall’avviso di ricevimento n. OMISSIS relativo alla raccomandata n. OMISSIS con cui la sentenza e’ stata notificata per il tramite del servizio postale.
Con il presente giudizio dunque il ricorrente intende chiedere che il Comune di OMISSIS sia condannato ad ottemperare agli obblighi imposti dalla richiamata sentenza n. OMISSIS della Corte di Appello di OMISSIS, consistenti nel deposito presso il M.E.F. della indennita’ di esproprio ivi determinata e nel pagamento diretto in favore dei ricorrenti delle spese di giustizia ivi liquidate.
Quanto al termine che di prassi viene concesso all’ente inadempiente per provvedere prima dell’insediamento del commissario ad acta, si chiede che lo stesso sia indicato in trenta giorni (o comunque sia quanto piu’ breve possibile) dalla comunicazione in via amministrativa della emananda sentenza, anche alla luce del totale disinteresse alla vicenda giudiziaria finora mostrato dall’ente, rimasto del tutto inerte ed indifferente alla sentenza di condanna.
Ritiene questa difesa che nella fattispecie sussistano le condizioni che impongono la condanna dell’ente anche al pagamento della “astreinte”.
E’ nota la questione se il pagamento di una penalita’ di mora sia o meno ammissibile nel giudizio di ottemperanza teso ad avere il pagamento di somme di denaro.
Nel caso specifico, il problema e’ facilmente risolvibile.
In primo luogo, soccorre oggi la nuova formulazione dell’art. 114/4 lett. e) c.p.a. a seguito della modifica apportata dall’art. 1/781 lett. a) della legge n. 208/2015 la quale ha previsto testualmente che
“Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”
La questione e’ stata stata risolta positivamente con la nota sentenza del C.d.S. A.P. 25.6.2014 n. 15, la quale peraltro ha anche ridimensionato il contenuto e la portata dalle “ragiono ostative” astrattamente idonee a deprimere la misura della penalita’ di mora, escludendo in particolare che possano essere utilmente invocate a tal fine le condizioni strutturalmente deficitarie delle finanze pubbliche.
“Si deve, infine, osservare che la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo.
Non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.
Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo”
(C.d.S. A.P. 25.6.2014 n. 15)
Sia infine consentito aggiungere che con recente sentenza il C.d.S. ha addirittura quantificato la astreintes in una somma fissa (pari ad euro 100,00) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione inadempiente (C.d.S. sezione IV 9.10.2017 n. 4670).
Tanto premesso, vista l’inconsistenza della attuale misura degli interessi legali ed alla luce della maggiore misura degli interessi quantificati dalla sentenza ottemperanza a titolo di maggior danno, si chiede che nella fattispecie la penalita’ di mora sia determinata nella misura di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ritenendo che tale misura non comporti il superamento della soglia della “iniquita’” posta quale limite invalicabile dall’art. 1/781 lett. a) legge n. 208/2015.
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In conclusione, il ricorrente in premessa
C H I E D E
a codesto T.a.r.:
Ai fini dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il c.u. ammonta ad euro 300,00 trattandosi di giudizio di ottemperanza.
OMISSIS