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Esproprio, impugnazione del decreto

Il decreto di esproprio rappresenta l’atto conclusivo del procedimento espropriativo e produce il trasferimento coattivo della proprietà dal privato all’amministrazione. Trattandosi di un provvedimento amministrativo, è suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo se presenta vizi di legittimità o se è stato adottato in violazione delle norme procedurali previste dal D.P.R. 327/2001.

Motivi di impugnazione del decreto di esproprio

Il decreto può essere oggetto di ricorso se presenta irregolarità quali:

  • assenza o invalidità della dichiarazione di pubblica utilità che legittima l’espropriazione;
  • violazione dei termini procedimentali fissati dalla legge;
  • difetto di motivazione o mancata comunicazione al proprietario;
  • mancata corresponsione o deposito dell’indennità provvisoria prima dell’adozione del decreto;
  • violazioni delle garanzie partecipative, come la mancata possibilità di presentare osservazioni.

Giurisdizione competente

L’impugnazione del decreto di esproprio spetta al TAR competente per territorio. In sede di appello decide il Consiglio di Stato. L’ambito del giudizio riguarda esclusivamente la legittimità degli atti amministrativi, mentre le questioni patrimoniali legate all’indennità rimangono di competenza del giudice ordinario.

Termini per l’impugnazione

Il termine ordinario per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dal momento in cui il proprietario ne abbia avuto piena conoscenza. In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Esempio pratico

Un proprietario che riceve il decreto di esproprio per la realizzazione di una strada può impugnarlo davanti al TAR se ritiene che la dichiarazione di pubblica utilità sia scaduta o che l’indennità non sia stata depositata correttamente. In tal caso, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento, ripristinando la proprietà in capo all’espropriato o ordinando la regolarizzazione della procedura.

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