Per ottenere l’agevolazione ICI sui terreni edificabili, il contribuente deve soddisfare due requisiti fondamentali:
1. Essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (oggi sostituito dall’IAP).
2. Conduzione diretta del fondo.
La Corte ha ribadito che la mera iscrizione negli elenchi INPS come coltivatore diretto non è di per sé sufficiente: il contribuente deve provare anche l’effettiva attività agricola sul terreno in oggetto. Tuttavia, la qualifica di IAP non rappresenta un requisito esclusivo: la legge ammette l’alternativa tra le due figure professionali, purché vi sia conduzione effettiva.
La figura del coltivatore diretto è storicamente legata all’esercizio personale e manuale dell’attività agricola, mentre l’imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotto dal d.lgs. n. 99/2004, ha una connotazione più manageriale e può delegare la conduzione anche a dipendenti.
La Cassazione ha specificato che il riconoscimento della qualifica di IAP compete alle Regioni, che verificano i requisiti soggettivi e oggettivi attraverso albi regionali. Tuttavia, in presenza di prove documentali e comportamentali che attestano la conduzione diretta, anche il coltivatore diretto può godere del regime agevolato, senza necessità di essere IAP.
Uno degli elementi innovativi dell’ordinanza riguarda il riconoscimento dell’attività agricola condotta tramite una società semplice. I comproprietari dei terreni avevano costituito una società agricola per la coltivazione, e la Corte ha riconosciuto che l’attività può essere considerata valida anche se solo uno dei soci ha la qualifica di coltivatore diretto.
Ciò che conta, ai fini fiscali, è che l’intero terreno sia destinato a uso agricolo con conduzione effettiva. L’interpretazione data supera la visione statica della comproprietà, considerando invece l’elemento dinamico della gestione agricola, anche se operata tramite una società.
I ricorrenti avevano contestato anche un presunto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. Tuttavia, la Corte ha respinto tale censura, affermando che il richiamo a norme di legge e regolamenti comunali, anche se non allegati, è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale, trattandosi di atti pubblici e conoscibili.
Le delibere comunali, infatti, sono atti generali soggetti a pubblicità legale e non necessitano di notifica individuale ai contribuenti. Di conseguenza, l’avviso è valido anche se non accompagnato da tali allegati.
La pronuncia della Cassazione ha una portata rilevante per i proprietari di terreni edificabili utilizzati a fini agricoli. In sintesi:
– Anche i coltivatori diretti, in assenza della qualifica IAP, possono accedere all’esenzione ICI, se provano la conduzione diretta.
– L’attività svolta tramite società agricola semplice è riconosciuta, anche se i soci non possiedono individualmente il 50% delle quote.
– Il contenuto degli avvisi di accertamento è legittimo anche senza l’allegazione materiale delle delibere comunali.
La sentenza favorisce un’interpretazione più equa e dinamica della normativa, rafforzando le tutele per chi effettivamente utilizza i terreni per fini agricoli e non a scopo speculativo edilizio.
Con questo orientamento, i contribuenti che coltivano il fondo – anche attraverso società – hanno maggiori margini di difesa contro accertamenti ingiusti o formalmente eccessivi.