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Espropriazione per pubblica utilità ed esenzione tributi

1. Introduzione

La sentenza Cass. n. 17850/2024 affronta la complessa questione dell’esenzione tributaria degli immobili adibiti a sede degli enti della Santa Sede, con particolare riguardo agli effetti del Trattato Lateranense, delle successive convenzioni bilaterali e dell’ultima normativa sopravvenuta in materia di TARI. In questo contesto, la pronuncia offre spunti preziosi anche sul tema – di rilievo generale per il diritto pubblico – dei limiti all’assoggettabilità a espropriazione per pubblica utilità di questi immobili, come previsto dagli accordi internazionali.

2. I fatti e la controversia

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del Pontificio Istituto Biblico, di un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di cartelle TARI relative agli anni 2007-2011. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto le ragioni dell’ente ecclesiastico, riconoscendo l’esenzione prevista dall’art. 16 del Trattato Lateranense e dagli accordi successivi.

L’AMA S.p.A. ricorre in Cassazione, deducendo tra l’altro:

  • che l’esenzione non riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), in quanto questa non colpisce il reddito o la proprietà dell’immobile, ma il servizio di raccolta rifiuti;
  • che la notifica degli atti impositivi è comunque valida;
  • vizi di motivazione e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Il quadro normativo: Trattato Lateranense, convenzioni e norme sopravvenute

L’art. 16 del Trattato Lateranense prevede che gli immobili adibiti a sede di Istituti Pontifici “non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente”.

Questo principio è stato ribadito dall’art. 6 della Convenzione fiscale tra Repubblica Italiana e Santa Sede (l. 137/2016), che estende l’esenzione anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Espropriazione per pubblica utilità

Proprio la prima parte dell’art. 16 Trattato Lateranense pone un limite espresso all’assoggettamento a espropriazione per pubblica utilità: è necessario il previo accordo con la Santa Sede. Si tratta di un limite di rango internazionale, autoesecutivo e recepito nell’ordinamento italiano, che vale non solo per le procedure espropriative, ma anche per i vincoli preordinati all’esproprio e per ogni atto ablativo o autoritativo.

“L’art. 16 del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929…stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di Istituti Pontifici non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.” (1785020240628snciv@s50@a2024@n17850@tO.clean.pdf)

4. La posizione della Cassazione

La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso di AMA per quanto riguarda l’imposizione della TARI, ribadisce che la disciplina pattizia tra Italia e Santa Sede ha natura direttamente applicabile e prevalente su eventuali norme interne in contrasto. La sentenza evidenzia che la recente normativa sopravvenuta (art. 5, comma 2-bis, d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021) ha chiarito l’esenzione TARI per gli immobili indicati negli artt. 13-16 del Trattato Lateranense e ha previsto la retroattività della norma anche per rapporti pendenti.

Inoltre, la Corte richiama il principio del giudicato esterno e l’intangibilità delle decisioni passate in giudicato, sottolineando che il giudice non può disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato alle sentenze.

5. Profili di espropriazione per pubblica utilità

5.1. Il limite pattizio

Il caso offre lo spunto per richiamare che tutti gli immobili elencati dall’art. 16 Trattato Lateranense sono, in assenza di accordo con la Santa Sede, sottratti per diritto internazionale all’espropriazione per pubblica utilità. Ne consegue:

  • L’atto espropriativo adottato in violazione del trattato sarebbe radicalmente nullo per difetto di potere, non sanabile né emendabile.
  • Gli immobili in oggetto sono anche sottratti a ogni forma di vincolo preordinato all’esproprio e a imposizioni che abbiano finalità ablative.

5.2. Applicazione concreta e tutela giurisdizionale

Nel caso di specie, il contenzioso aveva ad oggetto la TARI, ma la Corte ribadisce l’esistenza del limite anche rispetto a qualsiasi procedimento espropriativo. In assenza di un previo accordo tra Stato italiano e Santa Sede, l’amministrazione non può nemmeno avviare la procedura ablativa.

5.3. Rilevanza per la prassi amministrativa

Tale limite ha un riflesso concreto sulle amministrazioni comunali e sulle agenzie statali, che devono preventivamente verificare la natura degli immobili coinvolti e, se ricadenti nell’elenco pattizio, attivare un procedimento di accordo internazionale.

6. Infine

La sentenza Cass. n. 17850/2024 conferma che gli immobili degli enti della Santa Sede, adibiti a sede ai sensi degli artt. 13-16 del Trattato Lateranense, sono esenti da ogni tributo, compresa la TARI, e sono sottratti all’espropriazione per pubblica utilità salvo accordo internazionale. Tale tutela discende da norme di diritto internazionale pattizio, direttamente applicabili e prevalenti su ogni disciplina interna.

Questo principio rafforza la certezza dei rapporti giuridici in materia di proprietà ecclesiastica e ribadisce il ruolo dei trattati internazionali come fonte primaria anche in tema di poteri ablativi della pubblica amministrazione.

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