La realizzazione di opere pubbliche e le procedure di espropriazione per pubblica utilità si collocano al crocevia tra l’interesse pubblico, la tutela dei diritti fondamentali del privato e il rispetto della legalità amministrativa. Fondamentale, ai fini della validità degli atti e dei contratti pubblici, è la sussistenza dei titoli abilitativi urbanistici e paesaggistici, il cui difetto può determinare la nullità radicale degli atti stessi e delle procedure conseguenti. L’ordinanza Cass. n. 21522/2024 affronta in modo esemplare tali questioni, con implicazioni profonde per amministrazioni, operatori e giustizia civile.
Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna stipulava nel 1984 con un’associazione temporanea di imprese, capeggiata dalla Ing. Alessandro Rossi s.r.l., un contratto di appalto per la realizzazione della tangenziale di Olbia (2° lotto). Negli anni, insorgeva contenzioso per il pagamento di somme a titolo di revisione prezzi, culminato in un decreto ingiuntivo a favore dell’impresa appaltatrice.
Nel corso del giudizio, il Consorzio eccepiva la nullità del contratto d’appalto per assenza della concessione edilizia e dell’autorizzazione paesaggistica. Il tribunale e la Corte d’appello rigettavano l’eccezione, ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 565/2015, accoglieva il ricorso del Consorzio, soffermandosi su due profili fondamentali: la carenza di provvedimento di conformità urbanistica (intesa Stato-Regione) e la mancanza del nullaosta paesaggistico.
La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio, dopo consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva l’opposizione del Consorzio, dichiarando la nullità del contratto per difetto delle autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. L’impresa appaltatrice ricorreva nuovamente in Cassazione.
La Corte ribadisce che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, sia quanto alla regola sostanziale che alle premesse logico-giuridiche. In presenza di annullamento per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al dictum della Suprema Corte, senza poter estendere l’indagine a profili già coperti da giudicato implicito.
“il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell’art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa” (2152220240806snciv@s10@a2024@n21522@tO.clean.pdf)
La Cassazione ha sancito l’indispensabilità di un “iniziale provvedimento relativo alla predetta compatibilità, emesso all’esito della procedura di intesa di cui all’art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero dell’art. 56 del d.P.R. n. 348 del 1979 delle opere da eseguirsi nella Regione Sardegna”. L’assenza di tale atto determina la nullità del contratto per contrasto con norme imperative.
“l’inesistenza di esso renderebbe sicuramente nullo il contratto per contrasto con norme imperative” (2152220240806snciv@s10@a2024@n21522@tO.clean.pdf)
La sentenza ribadisce che “l’autorizzazione paesaggistica si configura come atto autonomo e presupposto”, che deve preesistere al titolo edilizio e prescinde dalla valutazione di conformità urbanistica.
“l’autorizzazione paesaggistica si configura come atto autonomo e presupposto. Ovverossia da una parte prescinde da ogni valutazione di compatibilità urbanistica o edilizia, dall’altra è essenziale che preesiste al titolo” (2152220240806snciv@s10@a2024@n21522@tO.clean.pdf)
L’assenza del nullaosta paesaggistico comporta la nullità del contratto, non potendo essere surrogata da atti di pianificazione o dal coinvolgimento della Regione nella programmazione territoriale.
L’ordinanza Cass. n. 21522/2024 conferma la centralità della legalità e della regolarità amministrativa nella realizzazione delle opere pubbliche e nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità. La mancanza dei titoli abilitativi urbanistici (intesa Stato-Regione) e paesaggistici (nullaosta) determina la nullità degli atti e dei contratti collegati, con conseguenze rilevanti per amministrazioni, imprese e privati. La funzione nomofilattica della Cassazione garantisce uniformità e certezza del diritto, a tutela sia dell’interesse pubblico sia dei diritti soggettivi coinvolti.