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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS
SEZIONE OMISSIS – R.G.N. OMISSIS – UDIENZA P.C. DEL OMISSIS
COMPARSA CONCLUSIONALE
OMISSIS
C O N T R O
OMISSIS
F A T T O
Per cio’ che attiene agli elementi di fatto, si rimanda per brevita’ a quanto gia’ prospettato in sede di ricorso introduttivo.
Nel corso del giudizio e’ stata espletata la c.t.u., secondo le modalita’ partecipative previste dall’art. 195 c.p.c..
Precisate le conclusioni, la causa e’ stata trattenuta in decisione nella udienza del OMISSIS.
M O T I V I
Con il presente giudizio, i ricorrenti hanno inteso avvalersi del diritto gia’ accordato dalle note sentenza n. 67/1990 (doc. n. 10) e n. 470/1990 (doc. n. 11) con cui la Corte Costituzionale (con riferimento al previgente quadro normativo) aveva stabilito che il proprietario, a cui sia stato notificato il decreto di esproprio, puo’ comunque chiedere la determinazione giudiziale della indennita’ di esproprio, pur in mancanza della determinazione in sede amministrativa della indennita’ definitiva rispettivamente di esproprio e di occupazione legittima, la quale dunque non si pone piu’ quale condizione di azionabilita’ del relativo diritto.
E’ appena il caso di precisare che il citato principio – avente carattere generale ed ispirato ad esigenze di equita’ e di contemperamento tra interesse pubblico (teso alla realizzazione dell’opera pubblica) e diritti privati (tesi ad esercitare la tutela giurisdizionale in vista del riconoscimento della giusta indennita’) – e’ suscettibile di circolare liberamente anche nel nuovo quadro normativo tracciato dal d.p.r. n. 327/2001.
Appare risolutiva in tal senso la relazione illustrativa (prot. norm. n. 124/2000) al d.p.r. n. 327/2001 approvata dal C.d.S. con Adunanza Generale del 29.3.2001. In particolare, nel punto 36.1 l’Adunanza Generale afferma testualmente quanto segue:
“Con l’articolo 54 sono stati unificati, coordinati e in parte innovati gli articoli 51 della legge n. 2359 del 1865 e 19 e 20 della legge n. 865 del 1971…
…I commi 1 e 2 chiariscono che:
Tanto basta sul punto specifico.
I terreni oggetto di esproprio sono aree di pertinenza esclusiva:
Nel corso delle operazioni di immissione nel possesso del OMISSIS, sono emersi immediatamente in maniera evidente problemi e criticita’ non previsti dal progetto. In particolare, e’ risultato che il tracciato dell’opera stradale, nei termini previsti dal progetto, comportava la demolizione dei percorsi carrabili ed impediva l’accesso ai fabbricati ed in particolare ai piani interrati degli stessi (ove si trovano tra gli altri i locali della OMISSIS aventi una superficie di 500 mq.).
Cio’ e’ stato dovuto alla soluzione adottata per gli innesti con la viabilita’ trasversale esistente, laddove in corrispondenza con gli allargamenti in curva, si e’ reso necessario ampliare l’area da espropriare fino al punto da occupare l’ingresso alla rampa di accesso al piano interrato dei fabbricati.
Pertanto, i danni prodotti dal procedimento di esproprio consistono, sotto il profilo oggetto di esame, nella riduzione del valore di mercato dei fabbricati causata dalla impossibilita’ di poter accedere, attraverso il percorso carrabile, ai fabbricati stessi.
Inoltre, non puo’ sottacersi che dopo ed a seguito della espropriazione, i fabbricati verranno a trovarsi:
Tutto cio’ ovviamente limita e pregiudica sensibilmente il grado di commerciabilita’ e di fruibilita’ dei fabbricati (non espropriati) ed e’ dunque proprio questo specifico profilo del danno che e’ stato del tutto ignorato dall’autorita’ espropriante nella determinazione della indennita’ di esproprio spettante.
Corre infine l’obbligo di richiamare l’attenzione sulla circostanza che la espropriazione comporta che il tracciato della nuova opera stradale scorrera’ a distanza molto ravvicinata (appena 5 m.) dalla facciata di ingresso fabbricato dei signori OMISSIS.
E’ infatti e’ appena il caso di precisare che appartiene al fatto notorio di comune esperienza (art. 115/2 c.p.c.) – che in quanto tale non necessita di alcuna particolare dimostrazione – l’affermazione secondo la quale:
L’art. 33/1 d.p.r. n. 327/2001 prevede che “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e’ determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
La citata norma reitera in parte il principio gia’ previsto dall’art. 40 della previgente legge n. 2359/1865, con la ulteriore previsione che il criterio cosiddetto differenziale non rappresenta piu’ l’unico utilizzabile dal giudice.
In materia di espropriazione parziale si registra la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche gia’ sotto il previgente quadro normativo, aveva stabilito i principi ispiratori dell’istituto tuttora seguiti anche sotto la vigenza dell’art. 33 d.p.r. n. 327/2001.
In sostanza, il principio affermato stabilisce che l’espropriazione parziale si verifica quando “la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilita’ di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa”.
Si rimanda sul punto per brevita’ alle sentenze gia’ indicate ed allegate al ricorso introduttivo [cfr. punto 2.2 pagg. 6/11 (Cass. 18.11.2011 n. 24304; Cass. 20.6.2011 n. 13455; Cass. 27.4.2011 n. 9254; Cass. 4.5.2009 n. 10217; Cass. 21.5.2007 n. 11782; Cass. 5.2.2008 n. 2746; Cass. n. 3175/2008; Cass. n. 13887/1999; Cass. n. 17112/2004; Cass. n. 22110/2004; Cass. n. 12131/2006; Cass. 10.12.2008 n. 28979; Cass. n. 6722/1998; Cass. n. 9489/1998 Cass. n. 6722/1998; Cass. n. 19570/2007; Cass. n. 28817/2008).
Agli opponenti spetta altresi’ anche l’indennita’ di occupazione legittima per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso dei fondi (28.1.2008) e la data del decreto di esproprio (20.10.2011).
Come e’ noto, l’art. 50 d.p.r. n. 327/2001 (applicabile alla fattispecie trattandosi di occupazione temporanea sia pure non destinata alla espropriazione) prevede che l’indennita’ di occupazione legittima e’ determinata per ogni anno e/o frazione nella misura di 1/12 del valore di mercato della aree espropriate.
All’esito dell’attivita’ peritale, il c.t.u. ha risposto ai singoli quesiti formulati, replicando peraltro alle osservazioni formulate dai consulenti delle parti in causa. I singoli valori indennitari determinati dal c.t.u. sono stati riepilogati nella relazione estimativa definitiva del 25.11.2013 (cfr. pagg. 36/37) che di seguito si riporta.
Lotto A (OMISSIS) terreno foglio OMISSIS mappale OMISSIS
Deprezzamento € 20.070,00
Valore di mercato porzione ablata € 28.050,00
Indennita’ occupazione € 15.015,63
Valore soprassuoli € 5.200,00
Indennita’ occupazione soprassuoli € 1.625,00
Totale Lotto A € 69.890,63
Lotto B (OMISSIS) terreno foglio OMISSIS mappale OMISSIS
Deprezzamento € 0,00
Valore di mercato porzione ablata € 2.720,00
Indennita’ occupazione € 850.00
Totale Lotto B € 3570,00
Lotto C (OMISSIS) terreno foglio OMISSIS mappale OMISSIS
Deprezzamento € 15.000,00
Valore di mercato porzione ablata € 24.410,00
Indennita’ occupazione € 12.312,50
Valore soprassuoli € 1.925,00
Indennita’ occupazione soprassuoli € 601,56
Totale Lotto C € 54.239,06
Lotto D (OMISSIS) terreno foglio OMISSIS mappale OMISSIS
Deprezzamento € 45.000,00
Valore di mercato porzione ablata € 30.970,00
Indennita’ occupazione € 22.679,51
Valore soprassuoli € 4.370,00
Indennita’ occupazione soprassuoli € 1.304,99
Totale Lotto D € 104.304,44
E’ ben noto l’orientamento della giurisprudenza secondo cui in materia di credito di valuta (quale e’ certamente il credito per l’indennita’ di esproprio) spettano i soli interessi legali, a meno che il cittadino espropriato non dimostri – anche con presunzioni – di aver subito un maggior danno (Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499 e conformi Cass. Sez. III 28.6.2006 n. 14975; Cass. Sez. II 16.3.2006 n. 5860; Cass. Sez. III 27.10.2004 n. 20807; Cass. Sez. III 7.1.2004 n. 58 e Cass. Sez. I 22.2.2000 n. 1997).
Si chiede dunque che agli opponenti sia riconosciuto (anche in forza della presunzione fondata sulla qualita’ soggettiva di imprenditori) il diritto ad avere sulla indennita’ di esproprio sia gli interessi moratori (per il maggior danno dovuto al ritardo nel pagamento) nella misura del tasso praticato dal mercato bancario necessario per l’acquisto del denaro sia gli interessi legali calcolati in via principale sulla sorte capitale interamente rivalutata ed in subordine sulla sorte capitale via via rivalutata.
Del resto, si ritiene che – in conformita’ alle indicazioni fornite dalla stessa C.E.D.U. nel noto caso Scordino – la domanda possa trovare ragionevole accoglimento poiche’ essa e’ finalizzata a mantenere inalterato nel tempo il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso e’ stato espropriato. Va da se’ che tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione definitiva, al fine di mantenerlo costantemente adeguato al mutato potere di acquisto della moneta. Sulla indennita’ di esproprio rivalutata vanno poi calcolati altresi’ gli interessi legali, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalita’ diverse, mirando la prima a ripristinare la situazione patrimoniale dell’espropriato quale era anteriormente al decreto di esproprio, ed avendo i secondi funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata.
Si aggiunga infine, per completezza, che in ogni caso gli interessi richiesti siano riconosciuti con decorrenza in funzione delle singole voci indennitarie ed in particolare:
Per cio’ che attiene all’applicabilita’ diretta nell’ordinamento della normativa c.e.d.u., si rimanda per brevita’ a quanto gia’ prospettato in sede di ricorso introduttivo (cfr. punto 7 pagg. 19/22).
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Si insiste nell’accoglimento delle domande come precisate.
OMISSIS